Riunione del C.d.A. senza convocazione

24 Giugno 2025

È da ritenere che il consiglio di amministrazione possa deliberare in modo regolare anche senza la sua preventiva convocazione in due casi: quando alla riunione sono presenti tutti i consiglieri e i sindaci in carica, e quando il c.d.a. si aggiorna ad altra seduta se alla riunione precedente sono stati presenti tutti gli amministratori e i sindaci.

Il consiglio di amministrazione di una S.p.A. che non sia stato preventivamente convocato può deliberare regolarmente?

L'art. 2381, comma 1, c.c. dispone che, salva diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non prevede un maggior numero di presenti. Secondo la dottrina prevalente il “potere di iniziativa alla convocazione” è attribuito anche ai consiglieri (Cagnazzo, De Feo - cfr. Memento Pratico, Società Commerciali 2025, Giuffrè Francis Lefebvre). L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza di tutti i consiglieri e di tutti i sindaci anche se la mancata presenza di questi ultimi non inficia la regolarità della riunione, pure nel caso in cui la legge preveda espressamente la loro partecipazione (art. 2405 c.c.). Secondo la giurisprudenza di merito la delibera consiliare adottata nonostante la mancata convocazione e l'assenza dei sindaci non è impugnabile (Trib. Napoli, 16 marzo 1989; Trib. Napoli 18 ottobre 1988).

Orbene, cosa succede se una riunione del consiglio di somministrazione si tiene senza la preventiva convocazione? Una delibera così adottata è valida? Secondo la giurisprudenza la delibera consiliare presa in mancanza di convocazione è invalida anche se non inesistente (Trib. Milano, 19 febbraio 2009). Esistono tuttavia due ipotesi in cui il consiglio di amministrazione può deliberare in modo regolare anche senza la sua preventiva convocazione: quando alla riunione sono presenti tutti i consiglieri e i sindaci in carica e quando il consiglio si aggiorna ad una riunione successiva per proseguire i lavori e nella seduta precedente erano presenti tutti i consiglieri e i sindaci (Trib. Roma, 30 maggio 1987; Trib. Torino 28 giugno 1984 - cfr. Memento Pratico, Società Commerciali 2025, Giuffrè Francis Lefebvre, cit.). Andando ancora oltre, la prassi notarile precisa che “è lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. o di una s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.” (Massima Cons. Notarile Milano n. 48/2004). Secondo il Consiglio notarile di Milano dunque - come scritto in motivazione - pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in carica. In siffatta ipotesi infatti - continua l'organo notarile - lo statuto non fa altro che legittimare, come è possibile, se pure in via subordinata la convocazione del consiglio senza particolari forme purché idonee a raggiungere lo scopo informativo.

È utile specificare infine che, sempre secondo la prassi notarile, è applicabile alle riunioni del consiglio di amministrazione la disciplina prevista per lo svolgimento online delle riunioni assembleari (Studio Cons. Nazionale Notariato n. 41-2023/I).

In conclusione, la riunione del c.d.a. senza convocazione è regolare in due circostanze. La prima attiene all'ipotesi in cui siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e tutti i sindaci. In tal caso l'omessa convocazione non inficia in alcun modo la riunione posto che tutti gli aventi diritto alla partecipazione sono presenti ed è dunque raggiunto in partenza lo scopo della convocazione di far conoscere la data e il luogo della riunione. Quanto allo scopo informativo relativo alle materie da trattare (oggetto) questo sarebbe superato dal fatto che, dovendo per definizione gli amministratori essere informati sulle vicende societarie, non sia essenziale al processo deliberativo la fissazione di un dettagliato ordine del giorno e la distribuzione di materiali informativi in via preventiva (così, Cons. Notarile Milano n. 48/2004, cit.). 

La seconda circostanza che rende regolare la delibera consiliare pur in assenza di convocazione, è quella di rinvio ad altra seduta allorché alla riunione precedente siano stati presenti tutti gli amministratori e i sindaci. In questo caso la convocazione preventiva c'è e produce i suoi effetti in tempo reale.

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