Affitti brevi e IVA: Pro.Loca.Tour impugna innanzi alla CGUE

La Redazione
25 Giugno 2025

Pro.Loca.Tour, l’Associazione Proprietari Alloggi in Locazione Breve, ha impugnato innanzi alla Corte di giustizia UE il nuovo regime c.d. del Fornitore Presunto (DSR) che pone l’IVA a carico anche dei privati, qualora utilizzino piattaforma digitali per offrire servizi di locazione breve.

Pro.Loca.Tour, l’Associazione Proprietari Alloggi in Locazione Breve, ha impugnato innanzi alla Corte di giustizia UE la norma, prevista dalla Direttiva n. 2025/516 (c.d. Direttiva ViDA), che impone l’applicazione dell’IVA sui servizi di locazione breve offerti tramite piattaforme digitali.

La nuova disciplina, entrata in vigore il 14 aprile, introduce anche la fatturazione elettronica armonizzata e un’unica registrazione IVA a livello europeo, realizzata tramite il Vat one stop shop.

È, inoltre, introdotto l’obbligo di applicare, riscuotere e versare l’IVA anche per i locatori non professionali.

L’ordinamento tributario italiano attualmente esclude l’applicazione dell’IVA per le locazioni brevi fornite da persone fisiche, non essendo i locatori soggetti all’IVA, mentre la prevede per la locazione turistica imprenditoriale (LTI) nel caso in cui non vengano offerti servizi accessori. Le strutture ricettive imprenditoriali, ad oggi, pagano l’aliquota ridotta al 10%.

Con l’entrata in vigore della nuova direttiva, invece, a partire dal 1° luglio 2028 (e secondo i termini di introduzione nei diversi Stati) le piattaforme digitali che offrono servizi di locazione breve saranno considerati fornitori presunti per cui grava l’IVA, che resterà esclusa nel caso di prenotazioni dirette (c.d. Deemed Supplier Regime – DSR, Regime ViDA del Fornitore Presunto).

Come rilevato da Pro.Loca.Tour, in tal modo l’imposta sarà a carico anche dei cittadini non in regime IVA, per la sola circostanza di usufruire di una piattaforma digitale (come Booking o Airbnb) per affittare a breve le proprie proprietà, con violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e libertà d’impresa.