Applicabilità del procedimento di intimazione di sfratto al comodato cd. precario
Giulio Cicalese
30 Giugno 2025
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., il Tribunale di Civitavecchia ha disposto il provvisorio rilascio di un'immobile occupato in ragione di un comodato precario – ossia stipulato, a norma dell'art. 1810 c.c., senza la relativa determinazione della durata, con la conseguenza che il comodatario è tenuto alla restituzione del bene quando il comodante lo richiede –, all'uopo statuendo che il rito speciale di intimazione di sfratto, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. «riforma Cartabia») senza che vi sia esplicitata alcuna limitazione in favore del solo comodato cd. a termine, può trovare applicazione anche alla fattispecie de qua giacché, in tale ipotesi, seppur non sia ab origine stabilito un termine di durata, detto termine va individuato al momento della richiesta di restituzione da parte del comodante.
Massima
Il procedimento speciale per intimazione di sfratto, così come integrato dal d.lgs. n. 149/2022 con generale riferimento al contratto di comodato, è applicabile anche al comodato cd. precario poiché, in osservanza del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, laddove viceversa se ne intendesse limitare l'applicabilità al solo comodato cd. a termine, si finirebbe per operare un'indebita compressione del dettato normativo, dovendosi a ciò aggiungere che anche il comodato cd. precario prevede un termine di scadenza, corrispondente al momento in cui il comodatario fa richiesta di restituzione del bene.
La fattispecie
Il comodante di un bene immobile, concesso in comodato cd. precario a norma dell'art. 1810 c.c., ne domandava il rilascio nei confronti del comodatario, ed a tale scopo adiva il competente Tribunale di Civitavecchia per il tramite del procedimento speciale per intimazione di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. così come modificati, con riferimento – ancorché generico – anche alla fattispecie del contratto di comodato, dal d.lgs. n. 149/2022.
Si costituiva quindi il comodatario, il quale sollevava eccezione processuale tesa ad ottenere una pronuncia di inammissibilità della domanda proposta facendo leva sull'argomentazione che, regolando il procedimento speciale in parola le sole ipotesi di finito comodato, esso non potrebbe applicarsi alla fattispecie di comodato cd. precario ma, viceversa, al solo comodato cd. a termine, per il quale un termine per la relativa conclusione è a monte stabilito dai contraenti.
La questione affrontata
La questione sottoposta al Tribunale di Civitavecchia, come si è potuto evincere finora, ha riguardato l'applicabilità del rito di intimazione di sfratto anche alla fattispecie di finito comodato cd. precario. È difatti noto che, tra le numerose modifiche introdotte dald.lgs. n. 149/2022 (cd. «riforma Cartabia»), è stato aggiunto all'art. 657 c.p.c. il riferimento all'affitto di azienda e, per quello che qui interessa, al contratto di comodato; la questione, di natura puramente esegetica, ha tuttavia riguardato la riferibilità del concetto di fine – nel senso di definitiva risoluzione – anche al contratto di comodato cd. precario il quale, per sua natura, è invece stipulato senza che ne sia predeterminata la durata. A tal proposito, l'adìto giudicante ha innanzitutto rilevato – in maniera del tutto appropriata rispetto al meccanismo risolutivo previsto dall'art. 1810 c.c., a norma del quale «il comodatario è tenuto a restituirla [la cosa oggetto di comodato, n.d.r.] non appena il comodante la richiede» – come, in realtà, un termine vi sia anche nel comodato cd. precario, non potendo comunque il comodatario detenere ad libitum l'immobile concesso in comodato: l'unica distinzione, quindi, non risiede nel fatto che, a differenza del comodato cd. a termine, il comodato cd. precario opererebbe in maniera perpetua, ma piuttosto nel fatto che, in questa seconda ipotesi ora in rilievo, il momento della risoluzione è da individuarsi in quello in cui il comodante intenda esercitare la propria potestà volta ad ottenere la restituzione dell'immobile.
Una volta esercitata detta potestà, quindi, il comodante può poi validamente agire (sia nelle forme ordinarie, si potrebbe aggiungere) che nelle forme del rito di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c.; diversamente opinando, sostiene infatti il Tribunale di Civitavecchia, si finirebbe per ridurre in maniera del tutto arbitraria il perimetro applicativo di una norma, qual è appunto l'art. 657 c.p.c., al cui interno non è esplicitata alcuna distinzione tra i due diversi tipi di comodato previsti, in rapporto alla preventiva determinazione della loro durata, all'interno della disciplina codicistica.
Detta soluzione, oltre che per la puntualità delle argomentazioni su cui essa si poggia, va apprezzata per la conformità a quanto in precedenza già espresso dalle altre Corti di merito italiane: essendo la norma in esame di recente introduzione, infatti, non sembra potersi in proposito segnalare alcun precedente di legittimità, ma il medesimo approdo esegetico può senz'altro rinvenirsi in numerose altre statuizioni, tra cui Trib. Imperia sent. n. 1438/23, Trib. Bolzano sent. n. 2848/24, Trib. Brescia sent. n.1084/24, App. Brescia sent. n. 991/24, Trib. Bologna sent. n. 4749/25, Trib. Ragusa sent. n. 3286/25, Trib. Cosenza sent. n. 158/25, Trib. Bergamo sent. n. 155/25, Trib. Firenze sent n. 226/25, Trib. Latina sent. n. 252/25 e Trib. Fermo sent. n. 182/25, tutte espressamente citate dall'ordinanza in commento.
La soluzione proposta
Con una approfondita argomentazione, il Tribunale di Civitavecchia si è pronunciato a favore dell'applicabilità del rito di intimazione di sfratto per finita locazione anche al comodato cd. precario, in proposito sostenendo che, laddove invece si escludesse l'estensione della normativa di recente introduzione alla fattispecie regolata dall'art. 1810 c.c., si finirebbe per arbitrariamente comprimere il perimetro applicativo della norma così come congegnata da parte del legislatore.
Per tale ragione, essendo stata la proposta opposizione fondata esclusivamente sull'anzidetta questione di natura processuale, la cui fondatezza è stata difatti esclusa dall'adìto giudicante, quest'ultimo ha infine disposto ex art. 665 c.p.c. il rilascio dell'immobile concesso in comodato, riservando ogni ulteriore e definitiva statuizione all'esito della conversione e della prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio.
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