Il provvedimento espresso successivo al provvedimento tacito di silenzio- diniego sostituisce quest’ultimo con effetto ex nunc ed è autonomamente impugnabile
27 Giugno 2025
La ricorrente adiva il T.a.r. per ottenere l'annullamento delle determinazioni dirigenziali dell'amministrazione locale con riferimento al diniego del permesso di costruire in sanatoria, conseguente all'istanza presentata dalla medesima ricorrente, ex art. 36 TUE, avvenuto, dapprima, tramite silenzio-diniego (non impugnato) e, poi, confermato dal provvedimento espresso adottato dall'amministrazione comunale, impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Tanto esposto, il collegio ha preliminarmente osservato che l'art. 36, comma 3, TUE dispone che “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. Pertanto, ove l'Amministrazione non riscontri tempestivamente l'istanza depositata dal privato ai sensi dell'art. 36 TUE, si forma avverso la stessa istanza silenzio diniego, che esaurisce l'obbligo del Comune di provvedere nei tempi, ma non preclude all'Amministrazione la possibilità di pronunciarsi anche dopo la scadenza dei 60 giorni, in modo espresso e motivato. Il collegio, pertanto, ha ritenuto legittima la valutazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, successiva alla scadenza dei 60 giorni, in quanto il provvedimento espresso non è una mera conferma del silenzio-diniego formatosi, ma un atto autonomo e sostitutivo di quello tacito, con effetto ex nunc, e come tale impugnabile nei termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a. |