Il provvedimento espresso successivo al provvedimento tacito di silenzio- diniego sostituisce quest’ultimo con effetto ex nunc ed è autonomamente impugnabile

Redazione Scientifica Processo amministrativo
27 Giugno 2025

Il provvedimento espresso di rigetto di un'istanza, adottato a seguito del formarsi del silenzio-diniego, ex art. 10-bis della legge 241/90, deve essere qualificato quale atto di conferma propria, per cui deve essere tempestivamente impugnato, nei termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a., in ragione della lesione della sfera giuridica del privato interessato, anche ove non sia stato impugnato il silenzio diniego.

Il provvedimento espresso di rigetto sostituisce con effetto ex nunc la determinazione tacita formatasi per silentium e finisce per corredarla della motivazione esplicita.

La ricorrente adiva il T.a.r. per ottenere l'annullamento delle determinazioni dirigenziali dell'amministrazione locale con riferimento al diniego del permesso di costruire in sanatoria, conseguente all'istanza presentata dalla medesima ricorrente, ex art. 36 TUE, avvenuto, dapprima, tramite silenzio-diniego (non impugnato) e, poi, confermato dal provvedimento espresso adottato dall'amministrazione comunale, impugnato dinanzi al giudice amministrativo.

Tanto esposto, il collegio ha preliminarmente osservato che l'art. 36, comma 3, TUE dispone che “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. Pertanto, ove l'Amministrazione non riscontri tempestivamente l'istanza depositata dal privato ai sensi dell'art. 36 TUE, si forma avverso la stessa istanza silenzio diniego, che esaurisce l'obbligo del Comune di provvedere nei tempi, ma non preclude all'Amministrazione la possibilità di pronunciarsi anche dopo la scadenza dei 60 giorni, in modo espresso e motivato.

Il collegio, pertanto, ha ritenuto legittima la valutazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, successiva alla scadenza dei 60 giorni, in quanto il provvedimento espresso non è una mera conferma del silenzio-diniego formatosi, ma un atto autonomo e sostitutivo di quello tacito, con effetto ex nunc, e come tale impugnabile nei termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a.

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