Domanda di concordato semplificato con riserva

La Redazione
30 Giugno 2025

Il Tribunale di Taranto rileva come la domanda di concordato semplificato con riserva (come quella “piena”), debba sottostare al termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Si nota, inoltre, come l’art. 44 da un lato e l’art. 25-sexies, comma 1, dall’altro contemplino due autonome fattispecie di domanda con riserva.

Il Tribunale di Taranto afferma che «La possibilità offerta dall'ultimo periodo dell'art. 25-sexies, comma 1, CCII di proporre la domanda di accesso al concordato semplificato anche con riserva di deposito della proposta e del piano può realizzarsi pur sempre “nel rispetto del termine di cui al primo periodo”: quindi, nel termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto il debitore deve in ogni caso depositare la proposta (piena dunque) di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione».

Viene citata la pronuncia del Tribunale di Milano la quale, proprio a proposito dell'ultimo periodo dell'art. 25-sexies, comma 1, c.c.i.i., aveva precisato che il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto per il deposito della proposta di concordato semplificato fosse da considerarsi «decadenziale» e non contemplante proroghe o eccezioni, «sussistendo un palese nesso funzionale, cronologico e teleologico tra la negoziazione intervenuta con i creditori e lo strumento previsto in sede giurisdizionale». Sempre il Tribunale di Milano precisava che «l'opportunità, ora introdotta dal D. Lgs. 136/2024, di accesso con riserva al concordato semplificato non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale per le finalità anzidette, né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce».

Il Tribunale di Taranto precisa ulteriormente, in punto di autonomia tra tale fattispecie di domanda con riserva e quella ex art. 44 c.c.i.i.: «se dunque l'art. 40 CCII rappresenta la norma generale che disciplina la domanda di accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'art. 44 da un lato e l'art. 25 sexies, comma 1, dall'altro contemplano due autonome fattispecie di domanda con riserva, in rapporto di testuale ma distinta specialità rispetto alla domanda piena di cui all'art. 40, al quale entrambe le disposizioni si relazionano; nessun rapporto diretto o richiamo testuale sussiste invece tra la disciplina delle due fattispecie di domanda con riserva, come d'altronde sembra confermare l'art. 54, comma 1, CCII, il quale ha cura di precisare il proprio raggio applicativo espressamente menzionando sia l'art. 25 sexies sia l'art. 44, così valorizzando l'autonomia tra queste due ipotesi di domanda c.d. “in bianco”».

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