L’assistenza tecnica di un avvocato nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
03 Luglio 2025
Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'assistenza tecnica di un avvocato è obbligatoria? Il legislatore (l. n. 3 del 2012; d.lgs n. 14 del 2019 e ss. mm.), al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili alle procedure concorsuali, ha dato la possibilità al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della c.d. procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tale normativa prevede la presenza dell'Organismo di composizione della crisi (OCC), il quale aiuta il debitore nella predisposizione del piano di ristrutturazione e nell'esecuzione dello stesso nonché in tutto quanto sia necessario nell'ambito della procedura. Vista la presenza di tale organismo, ci si è posti il problema se l'assistenza tecnica dell'avvocato sia o meno obbligatoria. Parte della giurisprudenza risponde affermativamente a tale quesito: il Tribunale di Mantova (Trib. Mantova 12 luglio 2018) ha sostenuto che non sussistono ragioni per derogare alla previsione generale dell'art. 82, comma 3, c.p.c., che stabilisce che davanti al Tribunale le parti stanno in giudizio col ministero di un difensore, salvo che la legge disponga altrimenti. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Massa (Trib. Massa, 28 gennaio 2016) secondo cui «il compito del professionista non consiste nel formulare, in nome e per conto del debitore, la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di “ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.». Altra giurisprudenza ha invece escluso la obbligatorietà dell'assistenza tecnica del difensore posto che la presenza dell'Organismo di composizione della crisi in composizione collegiale rende non più necessaria la nomina di un avvocato (Tribunale Torino, 7 dicembre 2019). Inoltre, nella stessa pronuncia, la quale richiama la propria precedente giurisprudenza, si evidenzia che, «allorché l'art. 82 c.p.c. statuisce che “sono salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti”, tra i casi di eccezione ivi previsti vi è quello disciplinato dall'art. 7 della l. 3/2012, che prevede per il debitore il mero ausilio degli organismi di composizione della crisi, senza necessità di avvalersi di un difensore. Altra norma che consente la difesa personale del ricorrente è l'art. 8 lett. B della direttiva europea 2013/11, che prevede la mera facoltà di nominare un avvocato nel caso il debitore abbia attivato una procedura di Adr, ossia di alternative despute resolution». Giurisprudenza più datata (Tribunale Vicenza, 29 aprile 2014) afferma che «l'assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda (che auspicabilmente sarà composto da diversi professionisti, con competenze tecniche diversificate) vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa». In conclusione, alla luce della giurisprudenza su richiamata, è da ritenere che l'assistenza tecnica dell'avvocato sia certamente obbligatoria in tutti i casi in cui nella procedura si aprano fasi contenziose. Inoltre, posto che la Corte di Cassazione, intervenuta sulla facoltà del debitore di far dichiarare il proprio fallimento senza intervento di un difensore se non vi è un contraddittorio, ha affermato che «il debitore può assumere l'iniziativa per la dichiarazione del proprio fallimento senza ricorrere al ministero di un difensore, se e fino a quando la sua istanza non confligga con l'intervento avanti al tribunale di altri soggetti, portatori dell'interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di un contraddittorio qualificato» (Cass. civ., sez. I, 18 agosto 2017, n. 20187), se ne deve dedurre che anche nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, se assume un carattere contenzioso, la presenza del difensore diventa imprescindibile. |