Sul riconoscimento del privilegio ai crediti delle società tra professionisti

04 Settembre 2013

La sentenza 11 luglio 2013, n. 17207 della Corte di Cassazione si è segnalata per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. ai crediti delle associazioni professionali. Ancorché la questione sottoposta al giudizio della S. Corte abbia origine in vicende precedenti all'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 - che, nell'introdurre la disciplina delle società tra professionisti, ha abrogato la legge 23 novembre 1939, n. 1815, che regolamentava l'esercizio in comune delle professioni protette - la sentenza offre utili spunti per riflettere sul tema del regime dei crediti delle società professionali.

La sentenza 11 luglio 2013, n. 17207 della Corte di Cassazione si è segnalata per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. ai crediti delle associazioni professionali. Ancorché la questione sottoposta al giudizio della S. Corte abbia origine in vicende precedenti all'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 - che, nell'introdurre la disciplina delle società tra professionisti, ha abrogato la legge 23 novembre 1939, n. 1815, che regolamentava l'esercizio in comune delle professioni protette - la sentenza offre utili spunti per riflettere sul tema del regime dei crediti delle società professionali.

Si legge nella sentenza: “il privilegio in discorso, pur nel caso in cui il credito sia stato riferito a sé dall'associazione professionale, che è centro autonomo d'imputazione dei rapporti giuridici, va attribuito, alle condizioni riferite, al credito del singolo associato onde consentire alle ragioni del prestatore d'opera la stessa tutela accordata al credito del lavoratore dipendente per soddisfare, come rammenta la dottrina, le esigenze di sostentamento del lavoratore, anche se autonomo, nel rispetto dei principi che garantiscono lo sviluppo della personalità umana - art. 2 Cost. -, e della dignità e tutela del lavoro in tutte le sue esplicazioni - artt. 35 e 3”.
Ora, l'indirizzo giurisprudenziale a cui è riconducibile la sentenza in parola si è affermato con riferimento alle c.d. associazioni di mezzi, così come emerge a tutta evidenza dalla sentenza 22 ottobre 2009, n. 22439 – espressamente richiamata dalla Corte – per la quale “Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente".
Altra è la situazione delle società tra professionisti. La legge n. 183/2011 stabilisce, infatti, che l'atto costitutivo debba prevedere “criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione richiesta” (art. 10, comma 4, lett. c). Coerentemente, gli artt. 3 e ss. del decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, che ha dato attuazione alla legge, disciplinano le modalità di esecuzione dell'incarico affidato alla società. In altri termini, nell'impianto normativo della legge n. 183/2011 la società non è solo un centro di imputazione per spese e proventi, ma è il soggetto che esercita l'attività professionale, con il quale il cliente instaura il rapporto e che risponde delle obbligazioni assunte. Significativamente l'art. 8 del decreto disciplina, per la prima volta, l'iscrizione all'albo professionale della società e il relativo regime disciplinare.
In questo quadro, dubito che gli argomenti, sviluppati nella sentenza n. 17207/2013, in favore del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. alle associazioni, possano essere utili per sostenere la sua estensione anche ai crediti delle società professionali ex lege n. 183/2011.
Mentre le associazioni prese in considerazione dalla sentenza configurano delle forme organizzative strumentali all'esercizio dell'attività dei professionisti associati, le società ex lege n. 183/2011 sono soggetti normativamente preordinati all'esercizio dell'attività professionale: sono esse stesse il professionista.
Ciò rilevato, anche nella sentenza in parola si ribadisce l'insegnamento delle SS.Uu. della Cassazione per il quale ai fini della individuazione dell'esatto ambito di operatività delle norme sul privilegio occorre fare riferimento alla “intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio" (Cass. S.U. 17 maggio 2010, n. 11930). In questo ordine di idee, tenuto conto che il privilegio ex art. 2751-bis c.c. opera in favore dei soggetti che esercitano oggettivamente e soggettivamente attività professionale (Cass., 14 aprile 1992, n. 4549) è sostenibile che la sua applicazione in favore dei crediti delle società ex lege n. 183/2011 possa trovare giustificazione proprio nella riconducibilità - avvalorata dall'obbligo di iscrizione all'albo e dalla soggezione al regime disciplinare - di queste ultime alla nozione di “professionista” (come accade per l'imprenditore, che può persona fisica o giuridica, individuale o collettivo) nonché dalla constatazione che i loro crediti non sono altro che i compensi derivanti dall'esecuzione da parte dei soci professionisti dell'incarico affidato alla società.