Alcune riflessioni sulla prescrizione dei crediti nel corso della procedura di concordato

Gabriele Nuzzo
11 Maggio 2012

Nella struttura propria della procedura di concordato preventivo, come pure nel procedimento che presiede alla sua eventuale risoluzione ex art. 186 l. fall., non sussiste un complesso di norme che disciplini un formale procedimento di verifica dell'esistenza e/o della perduranza del singolo diritto di credito e del suo ammontare. Ne discende che qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o della natura delle obbligazioni concorsuali deve svolgersi in un separato giudizio ordinario nel corso del quale il creditore, in contraddittorio con il debitore (ed anche il liquidatore giudiziale in ipotesi di concordato con cessione dei beni), può svolgere le opportune difese a sostegno delle sue pretese obbligatorie, mentre il debitore medesimo può fare venire in evidenza fatti estintivi e/o modificativi di queste ultime.
Massima

Nella struttura propria della procedura di concordato preventivo, come pure nel procedimento che presiede alla sua eventuale risoluzione ex art. 186 l. fall., non sussiste un complesso di norme che disciplini un formale procedimento di verifica dell'esistenza e/o della perduranza del singolo diritto di credito e del suo ammontare. Ne discende che qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o della natura delle obbligazioni concorsuali deve svolgersi in un separato giudizio ordinario nel corso del quale il creditore, in contraddittorio con il debitore (ed anche il liquidatore giudiziale in ipotesi di concordato con cessione dei beni), può svolgere le opportune difese a sostegno delle sue pretese obbligatorie, mentre il debitore medesimo può fare venire in evidenza fatti estintivi e/o modificativi di queste ultime.

Nel concordato con cessione dei beni i singoli diritti di credito non possono essere fatti valere fintantoché non siano stati liquidati i beni, con la conseguenza che le relative prescrizioni non potrebbero decorrere sino alla conclusione dell'attività di liquidazione, momento a partire dal quale è possibile far valere i diritti di credito.

Il caso

Il commissario giudiziale di un concordato aperto nel 1998 (e quindi regolato dalla disciplina anteriore alla recente riforma) ne ha chiesto la risoluzione deducendo che, a seguito di numerosi pubblici incanti dall'esito infruttuoso, il valore a base d'asta dell'immobile della società in concordato non avrebbe garantito la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati, né il pagamento, sia pure per una quota minima, dei chirografari.
Conseguentemente, il commissario chiedeva al Tribunale di disporre la risoluzione del concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 186 e 137 l. fall. (nel testo vigente ratione temporis).
Nell'ambito del procedimento volto ad ottenere la risoluzione del concordato, si costituiva la società debitrice contestando la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 186 e 137 l. fall. e chiedendo al Tribunale di sospendere le attività di liquidazione nelle more dell'accertamento (anche mediante C.T.U.) della esatta situazione debitoria della debitrice verso l'Erario e, anche ai fini endoprocessuali, dell'intervenuta prescrizione dei crediti diversi da quelli fiscali. La debitrice chiedeva conseguentemente che il concordato fosse dichiarato “adempiuto, estinto, venuto meno o comunque cessato".

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il decreto del Tribunale di Siracusa affronta il tema del decorso della prescrizione nella fase di esecuzione del concordato preventivo e cioè dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.
Il Tribunale ha respinto la richiesta della società in concordato ritenendo che la disciplina del concordato preventivo non prevede un procedimento di verifica dei crediti analogo a quello che si svolge nel fallimento, ma solo una verifica di carattere formale, che si svolge nella fase anteriore all'omologazione ai soli fini della individuazione della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nel corso dell'adunanza. Il Tribunale, in altri termini, ritiene di non potersi pronunciare sull'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o della natura dei crediti concordatari deve necessariamente svolgersi nell'ambito di un separato giudizio ordinario a cognizione piena, nel corso del quale il debitore può eccepire eventuali fatti estintivi e/o modificativi dei crediti.

Osservazioni

Il decreto del Tribunale di Siracusa arricchisce ulteriormente il dibattito, già presente nella giurisprudenza di merito, inerente il decorso della prescrizione nella procedura di concordato preventivo.
Com'è noto, infatti, da un lato, al concordato preventivo non è applicabile l'art. 94 l. fall., secondo il quale (nel testo applicabile alla procedura posta all'attenzione dei giudici siciliani) la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decorrenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento (per tutte, v. Cass., sez. lav., 18 aprile 2011, n. 5658). Dall'altro lato, l'unica norma che nella disciplina del concordato si occupa della prescrizione (art. 168, comma 2, l. fall.), si applica pacificamente alle sole prescrizioni che possono essere interrotte dagli atti esecutivi sul patrimonio del debitore e comunque limitatamente al periodo intercorrente tra la data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura e quella del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (cfr. G. LO CASCIO, Concordato preventivo, Milano, 2007, 437 s.; in giurisprudenza, Trib. Grosseto, 11 agosto 1997, in Fallimento, 1998, 515; Trib. Sulmona, 12 aprile 2002, in Fallimento, 2003, 312; App. Bologna, 27 dicembre 2002, in Fallimento, 2002, 1366).
Il Tribunale di Siracusa aderisce all'orientamento secondo cui la prescrizione, in pendenza di concordato, non può considerarsi interrotta ai sensi dell'art. 2941, n. 6, c.c. Non ritiene infatti che la norma possa applicarsi al concordato perché, a differenza di quanto avviene nel fallimento, nella procedura preventiva l'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa (nello stesso senso, Cass., 10 febbraio 2009, n. 3270; e Cass. 3 agosto 2007, n. 17060; Cass. 13 maggio 1998, n. 4800; App. Bologna, 27 dicembre 2002, cit.; V. ZANICHELLI, Concordato preventivo con cessione dei beni, una questione irrisolta: la prescrizione dei crediti, in Fallimento, 2003, 322; contra: Trib. Mantova, 23 gennaio 2001, in Fallimento, 2001, 1365, secondo cui il liquidatore giudiziale agirebbe in rappresentanza dei creditori e la sua nomina non deriverebbe dalla volontà del debitore, bensì sarebbe il risultato di un procedimento giudiziale; con identità di vedute, G. RAGO nel suo commento a Trib. Grosseto, 11 agosto 1997, in Fallimento, 1998, 515).
Ne deriva che, in assenza di validi atti interruttivi, ben può accadere che i crediti vantati verso l'imprenditore in concordato si estinguano per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale di Siracusa aggiunge di non essere competente a pronunciare sulla prescrizione dei crediti poiché eventuali controversie che riguardano i beni compresi nella massa ed i debiti dell'imprenditore devono necessariamente svolgersi secondo gli ordinari criteri di competenza e nell'osservanza della disciplina del giudizio ordinario di cognizione (Cass., 27 ottobre 2006, n. 23721; Cass., 15 novembre 2000, n. 14797; Cass., 21 gennaio 1999, n. 523).
Secondo i giudici siciliani, infatti, nel concordato preventivo manca un procedimento di verifica dei crediti di natura giurisdizionale analogo a quello previsto nel fallimento, mentre la verifica da parte del Tribunale dell'entità e natura dei crediti ammessi al voto è strumentale al solo fine del calcolo delle maggioranze ed ha per questo una natura meramente delibativa, che non preclude l'instaurazione di un separato ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'importo e del rango del credito (la pronuncia del Tribunale di Siracusa si colloca nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., 14 febbraio 2002, n. 2104; Cass., 22 settembre 2000, n. 12545).

Conclusioni

Il provvedimento in commento si pone per massima parte in continuità con l'orientamento pressoché unanime della dottrina e della giurisprudenza in tema di competenza ad accertare la prescrizione dei crediti vantati verso un imprenditore in concordato.
Il provvedimento si segnala peraltro per un peculiare profilo. A prescindere dall'affermazione della propria incompetenza ad accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti, il Tribunale afferma infatti - sia pure per inciso - che nel concordato con cessione dei beni i singoli diritti di credito non possono essere fatti valere fintantoché non siano stati liquidati i beni, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., le relative prescrizioni non potrebbero decorrere sino alla conclusione dell'attività di liquidazione, momento a partire dal quale è possibile far valere i diritti di credito. Al riguardo non si rinvengono precedenti noti in giurisprudenza.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Si fa rinvio alle norme, nonché alla dottrina e alla giurisprudenza citati direttamente nel testo.

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