La prova del credito nelle scritture private
27 Giugno 2013
Massima
In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. Il caso
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 101 l. fall., una società agricola in accomandita semplice chiedeva che fosse ammesso al passivo di una società agricola a responsabilità limitata, il proprio credito in via privilegiata, vantato in relazione a forniture effettuate in favore della società in bonis. Le questioni giuridiche e la soluzione - Premessa normativa
Nella sentenza la Suprema Corte ribadisce, definitivamente, che l'art. 2710 c.c. (efficacia probatoria tra imprenditori) non si applica al curatore fallimentare, salvo che questi non subentri nella posizione sostanziale e processuale del fallito. Più precisamente l'esclusione risulta incentrata sul condivisibile rilievo che il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori, in relazione ai rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Il curatore non è imprenditore, essendo a lui attribuibile esclusivamente la funzione di semplice gestore del patrimonio del fallito. Questione di diritto
La quaestio iuris analizzata dal Giudice di Legittimità riguarda l'ipotesi in cui l'ammissione al passivo abbia ad oggetto una scrittura privata che manca di data certa. La Cassazione precisa che l'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione può ritenersi soddisfatto ove sia prodotta documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata, mentre l'eventuale mancanza di data certa nella detta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere. Infatti, se è del tutto condivisibile il richiamo agli artt. 44, 45 e 52 l. fall. ai fini della delibazione delle istanze di ammissione al passivo, ciò non comporta che per questo solo fatto debba mutare il regime probatorio riguardante l'atto originariamente posto in essere, atteso che l'art. 2704 non risulta richiamato da alcuna disposizione della legge fallimentare. Un eventuale mutamento di regime determinerebbe una non ragionevole incidenza negativa sulla parte creditrice, che oltre a non potersi avvalere del disposto di cui all'art. 2702 c.c., si troverebbe senza colpa nella pregiudizievole situazione di dovere dare dimostrazione dell'antecedenza del proprio credito al fallimento. Il potere del giudice delegato: la soluzione delle Sezioni Unite
La configurazione della mancanza di data certa come fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa creditoria formulata pone l'ulteriore questione se la deduzione del detto fatto debba essere o meno oggetto di eccezione in senso stretto, che in quanto tale potrebbe essere sollevata soltanto dalla parte, nella specie identificabile nel curatore. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |