Azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. e revoca del sequestro conservativo: il giudizio d'impugnazione

28 Maggio 2013

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nell'ambito di un giudizio promosso da una curatela fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci per l'accertamento dei danni determinati ad una s.r.l. ed ai suoi creditori sociali ex art. 146 l. fall., con ordinanza del 2 agosto 2012 aveva concesso un sequestro conservativo fino a dieci milioni di euro circa, ritenendo sussistere, quantomeno sulla base di una valutazione sommaria tipica dei procedimenti cautelari, la responsabilità degli amministratori per atti specifici di mala gestio e per esser stata ritardata la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio con aggravamento del dissesto. E' stata altresì ritenuta sussistere la responsabilità dei sindaci per l'omesso controllo sull'operato dell'organo gestorio.
La vicenda

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nell'ambito di un giudizio promosso da una curatela fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci per l'accertamento dei danni determinati ad una s.r.l. ed ai suoi creditori sociali ex art. 146 l. fall., con ordinanza del 2 agosto 2012 aveva concesso un sequestro conservativo fino a dieci milioni di euro circa, ritenendo sussistere, quantomeno sulla base di una valutazione sommaria tipica dei procedimenti cautelari, la responsabilità degli amministratori per atti specifici di mala gestio e per esser stata ritardata la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio con aggravamento del dissesto. E' stata altresì ritenuta sussistere la responsabilità dei sindaci per l'omesso controllo sull'operato dell'organo gestorio.
La decisione era stata pubblicata e commentata (Marco Angelo Russo, Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. Questioni ricorrenti tra conferme e aspetti innovativi, in IlFallimentarista.it) poiché rappresentava un interessante precedente in tema di prescrizione, con riferimento sia alla decorrenza del termine prescrizionale dell'azione dei creditori sociali, sia a quello della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci.
In particolare, con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione dell'azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, il Tribunale aveva sostenuto che la pubblicazione del bilancio è inidonea a rendere conoscibile ai terzi in modo generalizzato ed obiettivo lo stato di incapienza patrimoniale, con l'effetto che il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione non poteva essere individuato nella data di deposito del bilancio al registro delle imprese, discostandosi dall'orientamento maggioritario sul punto.
Quanto alla seconda questione relativa alla prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, il Tribunale aveva sostenuto che dopo la Riforma del 2003 deve ritenersi applicabile, in quanto compatibile ex art. 2407 c.c., nei confronti dell'organo di controllo l'art. 2393, comma 4, c.c. che prevede la sospensione del decorso del termine prescrizionale dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, con l'effetto che il dies a quo è rappresentato dalla data in cui gli stessi cessano dalla carica.

Il giudizio di impugnazione: osservazioni

A seguito del reclamo proposto da un sindaco, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, con ordinanza del 22 novembre 2012, ha revocato il provvedimento per una diversa valutazione in fatto delle circostanze dedotte in causa e per mancanza del periculum in mora relativamente al danno - di ben più modesto importo - per un confermato atto di mala gestio.
E' necessario osservare che il Tribunale, muovendo dalle medesime premesse giuridiche del primo giudice quanto all'inquadramento astratto delle diverse questioni esaminate, ha revocato il provvedimento solo per una diversa valutazione nel merito dei fatti posti a fondamento della domanda della curatela. Di conseguenza pare possibile affermare che non siano stati travolti gli innovativi principi giuridici contenuti nell'ordinanza revocata, segnatamente in tema di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità.