Dichiarazione di insolvenza nell’amministrazione straordinaria e prescrizione

30 Settembre 2013

Allorché la dichiarazione di fallimento intervenga nel contesto di una procedura di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Prodi bis) ed a conversione di questa, quale dies a quo per il computo della prescrizione dei reati fallimentari connessi va assunto quello pregresso di dichiarazione dello stato di insolvenza e non già della pronuncia di fallimento.
Massima

Allorché la dichiarazione di fallimento intervenga nel contesto di una procedura di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Prodi bis) ed a conversione di questa, quale dies a quo per il computo della prescrizione dei reati fallimentari connessi va assunto quello pregresso di dichiarazione dello stato di insolvenza e non già della pronuncia di fallimento. (massima)

Il caso

Per quanto si conosce, la sentenza del G.U.P. di Catanzaro costituisce la prima applicazione, in sede giurisprudenziale, del disposto dell'art. 95 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Prodi bis) in relazione al computo di decorrenza della prescrizione per reati fallimentari connessi.

Osservazioni

Secondo tale norma “la dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione dei Capi I, II e IV del Titolo VI della Legge fallimentare”. Titolo e capi, questi, che attengono specificatamente ed esclusivamente alle disposizioni penali della legge fallimentare.
Tale rinvio normativo trova le sue ragioni in una serie di comunanze logiche, giuridiche ed operative proprie di entrambi gli istituti.
Tra l'altro: legittimato ad emettere l'una e l'altra pronuncia è il Tribunale competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa; tutte e due sono assunte con sentenza emessa in Camera di Consiglio, e sostanzialmente comuni sono gli adempimenti che con esse devono essere disposti; l'una e l'altra instaurano un procedura concorsuale, e necessario comune presupposto è lo stato di insolvenza in cui versa l'impresa. Particolarmente significativa e rilevante è la circostanza che, ove intervenga declaratoria di fallimento nel corso o a conclusione negativa della procedura di amministrazione straordinaria, la mutazione del procedimento è disposta con semplice decreto motivato di “conversione” (ex art. 71 del cit. D.Lgs.); e “conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento” è sintomaticamente il titolo apposto alla Sezione I del Capo VII del ripetuto Decreto.Dunque, non vi è una nuova pronuncia costitutiva ma soltanto la prosecuzione del procedimento iniziale sotto altra veste e con diversa finalità: la liquidazione concorsuale del patrimonio dell'impresa per la riscontrata impossibilità di conservazione, prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale. Piena ed incondizionata equiparazione, dunque, tra “dichiarazione di fallimento” e “dichiarazione dello stato di insolvenza” pronunciata in relazione all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria. Equiparazione da osservare quale che sia la problematica applicativa che si consideri.

Le conclusioni

E' pertanto da ritenere che, con riferimento al computo del tempo necessario a prescrivere, il G.U.P. abbia tratto con assoluta rispondenza le dovute conseguenze sul piano logico e giuridico. A giusta ragione, nella fattispecie, computando il decorso della prescrizione dalla data della pregressa declaratoria di insolvenza e non già da quella successiva di declaratoria di conversione in fallimento dell'amministrazione straordinaria.