Inammissibilità della prededuzione dei professionisti presentatori della domanda di concordato

La Redazione
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16 Gennaio 2014

Non appare ammissibile la prededuzione prevista dalla proposta concordataria del credito del professionista funzionale al deposito della domanda ex art. 111, comma 2, l. fall,. dal momento che tali crediti (nel caso di specie il credito dell'advisor, del legale, dell'attestatore e del perito immobiliare di parte) non sembrano rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 182 quater l. fall., nel testo attualmente vigente, in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, là ove la prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, l. fall.. attiene alla disciplina applicabile nell'ambito del procedimento fallimentare.

Non appare ammissibile la prededuzione prevista dalla proposta concordataria del credito del professionista funzionale al deposito della domanda ex art. 111, comma 2, l. fall,. dal momento che tali crediti (nel caso di specie il credito dell'advisor, del legale, dell'attestatore e del perito immobiliare di parte) non sembrano rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 182 quater l. fall., nel testo attualmente vigente, in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, là ove la prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, l. fall.. attiene alla disciplina applicabile nell'ambito del procedimento fallimentare.