Proroga dei termini e controllo del Tribunale sulla divisione in classi e legittimità della proposta

La Redazione
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04 Agosto 2014

L'art. 162, comma 1, l. fall. stabilisce che il Tribunale possa concedere al debitore un termine non superiore ai 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. La concessione di tale termine costituisce una mera facoltà discrezionale in capo al Tribunale ed è finalizzata a soddisfare una maggiore completezza informativa del piano concordatario al fine di garantire il consenso informato dei creditori; per questo motivo il procedimento ex art. 162 è da considerarsi regolarmente attivato anche attraverso un ricorso che contenga i requisiti minimi che la legge richiede per la sua eventuale ammissibilità.

L'art. 162, comma 1, l. fall. stabilisce che il Tribunale possa concedere al debitore un termine non superiore ai 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. La concessione di tale termine costituisce una mera facoltà discrezionale in capo al Tribunale ed è finalizzata a soddisfare una maggiore completezza informativa del piano concordatario al fine di garantire il consenso informato dei creditori; per questo motivo il procedimento ex art. 162 è da considerarsi regolarmente attivato anche attraverso un ricorso che contenga i requisiti minimi che la legge richiede per la sua eventuale ammissibilità.

La previsione circa la possibilità di operare una suddivisione dei creditori in classi (art. 160, comma 1, lett. c)) vuole consentire al debitore di prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a differenti classi, con il solo limite di garantire una parità di trattamento tra i creditori che appartengono alla medesima classe. Il controllo del Tribunale sulla formazione delle classi deve assicurarsi che si eviti la composizione di classi allo scopo di facilitare il raggiungimento della soglia di maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta concordataria.

Il controllo di legittimità del Tribunale sulla proposta concordataria deve essere inquadrato nel genus dei controlli di legittimità: deve quindi essere svolto in coerenza con la ratio legis sottesa all'istituto del concordato preventivo come modificato dalle riforme 2006 - 2007, ossia quella di incentivare la possibilità di regolazione concorsuale delle difficoltà economiche e finanziarie dell'impresa ed esaltarne la dimensione pattizia di tale istituto, riducendo lo spazio d'intervento dell'autorità giudiziaria, alla quale è affidata la funzione di garante circa la legalità del procedimento di formazione.