Il tasso di interesse per la transazione di crediti attinenti alla procedura concorsuale

La Redazione
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11 Novembre 2015

L'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/02 deve interpretarsi come tale da escludere l'applicabilità del maggior tasso per interessi previsto per le c.d. transazioni commerciali ai crediti comunque attinenti alla procedura concorsuale e non come, più limitatamente, riferibile solamente agli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale. A tale principio fa eccezione il caso in cui il credito (e la correlativa insinuazione allo stato passivo) si fondi su di un titolo giudiziale passato in giudicato ed opponibile al fallimento.

L'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/02 deve interpretarsi come tale da escludere l'applicabilità del maggior tasso per interessi previsto per le c.d. transazioni commerciali ai crediti comunque attinenti alla procedura concorsuale e non come, più limitatamente, riferibile solamente agli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale. A tale principio fa eccezione il caso in cui il credito (e la correlativa insinuazione allo stato passivo) si fondi su di un titolo giudiziale passato in giudicato ed opponibile al fallimento.