Concordato con continuità: false attestazioni, consenso informato e valutazione del Tribunale

La Redazione
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24 Ottobre 2014

L'art. 236 - bis ha una portata più ampia rispetto all'art. 173 l. fall: riguarda qualsiasi informazione rilevante perché i creditori possano esprimere il proprio consenso. La materia delle informazioni contenute nell'attestazione non è riservata solo al consenso informato dei creditori ma ricade nella sfera di controllo del Tribunale, salvo voler interpretare il disposto dell'art. 178, comma 4, l. fall come silenzio – assenso e quindi qualificare come consenso informato anche quello che si fondi su dati che il Tribunale abbia dichiarato falsi.

L'art. 236 - bis ha una portata più ampia rispetto all'art. 173 l. fall: riguarda qualsiasi informazione rilevante perché i creditori possano esprimere il proprio consenso. La materia delle informazioni contenute nell'attestazione non è riservata solo al consenso informato dei creditori ma ricade nella sfera di controllo del Tribunale, salvo voler interpretare il disposto dell'art. 178, comma 4, l. fall come silenzio – assenso e quindi qualificare come consenso informato anche quello che si fondi su dati che il Tribunale abbia dichiarato falsi.

È corretto instaurare il procedimento ex art. 173 l. fall. che abbia come thema disputandum la divergenza tra commissario e liquidatore in merito alle prognosi di liquidazione delle risorse finanziarie: il sindacato del Tribunale dovrà indagare la correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dall'attestatore a sostegno del giudizio di fattibilità del piano e la coerenza complessiva delle conclusioni.

Con specifico riferimento al concordato con cessione dei beni il controllo del Tribunale deve indirizzarsi all'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione che le è propria, ossia fornire elementi di giudizio ai creditori; alla fattibilità giuridica del piano; ed infine, all'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa in concreto del concordato.

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