Non revocabili le rimesse nell’ambito di un contratto quadro di factoring

La Redazione
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09 Febbraio 2016

Non sono soggetti a revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 2, l. fall., i pagamenti effettuati nel semestre anteriore al fallimento dai debitori della società fallita, nell'ambito di un contratto quadro di factoring. Tali pagamenti, infatti, non sono mai entrati nel patrimonio della fallita, ma sono stati sin dall'inizio trattenuti dalla società factor, quale corrispettivo sulle anticipazioni fatte in favore della società poi fallita.

Non sono soggetti a revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 2, l. fall., i pagamenti effettuati nel semestre anteriore al fallimento dai debitori della società fallita, nell'ambito di un contratto quadro di factoring. Tali pagamenti, infatti, non sono mai entrati nel patrimonio della fallita, ma sono stati sin dall'inizio trattenuti dalla società factor, quale corrispettivo sulle anticipazioni fatte in favore della società poi fallita.