Necessaria la prevedibilità delle operazioni dolose che cagionano il fallimento della società
19 Novembre 2015
Le operazioni dolose integranti la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., possono anche essere tali da non determinare un immediato depauperamento della società, qualora la realizzazione delle operazioni stesse si accompagni alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa, nel prevedibile caso di accertamento dei reati.
Il caso - Il Tribunale di Milano ha condannato il presidente del c.d.a. e alcuni amministratori di una società per azioni dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale, causazione del dissesto della società e causazione del dissesto attraverso operazioni dolose, nonché per truffa pluriaggravata e continuata nei confronti di una società a responsabilità limitata.
Fallimento della società - Giova preliminarmente precisare che le operazioni dolose poste in essere dagli amministratori sono consistite in truffa pluriaggravata e continuata per aver promosso un articolato sistema di frode in danno di una s.r.l. in relazione ai rapporti contrattuali con la stessa e relativi alla fornitura del servizio di assistenza ai clienti, sistema basato sulla fatturazione di prestazioni inesistenti e su molteplici artifici e raggiri, così inducendo in errore la s.r.l. circa l'effettivo volume delle prestazioni effettuate e procurandosi un ingiusto profitto.
Operazioni dolose - I Giudici, nell'affrontare la questione, riprendono quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta ex art. 223, comma 2, l. fall., ossia che «le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di “operazione” postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato». In altre parole, «le operazioni dolose possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa». Continuano i giudici, «poiché il meccanismo della emissione di fatture per operazioni intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie, è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode dell'Erario esponga le società protagoniste ad un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato sia il fatturato interessato dalle frodi e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società».
L'elemento psicologico del reato - Per la Corte di Cassazione meritano, invece, accoglimento le censure relative all'elemento psicologico del reato. Come anticipato, «le operazioni dolose integranti la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., possono anche essere tali da non determinare un immediato depauperamento della società, qualora la realizzazione delle operazioni stesse si accompagni alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa, nel prevedibile caso di accertamento dei reati». A parere del Collegio, nella sentenza impugnata manca un'adeguata valutazione circa la sussistenza di tale prevedibilità.
Bancarotta fraudolenta per distrazione - Per quanto attiene, infine, alle censure sollevate in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, la Suprema Corte ha concluso che la motivazione della sentenza impugnata non risulta sul punto “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione di conferma della condanna, sicchè rinvia anche su questo punto alla Corte di merito. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |