Irrevocabilità dell’ipoteca “fiscale”. Le ultime pronunce della Cassazione

La Redazione
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16 Aprile 2015

In tre recentissime sentenze la prima sezione della Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato sulla questione della revocabilità dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito per i contributi previdenziali ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, ossia che non è ammessa la revocatoria, in quanto l'ipoteca in questione non rientra in quelle previste dall'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall.

CASS. CIV. – SEZ. I, 14 APRILE 2015, N. 7503, sent.
CASS. CIV. – SEZ. I, 9 APRILE 2015, N. 7140, sent.
CASS. CIV. – SEZ. I, 8 APRILE 2015, N. 6997, sent.

In tre recentissime sentenze la prima sezione della Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato sulla questione della revocabilità dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito per i contributi previdenziali ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, ossia che non è ammessa la revocatoria, in quanto l'ipoteca in questione non rientra in quelle previste dall'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall.

IL QUADRO NORMATIVO - L'art. 49 d.P.R. 602/1973 attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall'Ufficio finanziario a mezzo concessionario. L'art. 77 dello stesso decreto stabilisce, inoltre, che il ruolo è idoneo a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore.

I RICORSI - In tutti e tre i casi si lamenta il rigetto, da parte dei giudici di merito, dell'opposizione allo stato passivo proposta dai concessionari per la riscossione dei tributi.
Questi ultimi avevano infatti chiesto l'ammissione ipotecaria allo stato passivo dei crediti per contributi previdenziali assistiti da ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973, i quali erano stati ammessi invece al rango chirografario, in quanto le relative ipoteche, qualificate come giudiziali, sarebbero state come tali assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare.

I TIPI DI IPOTECA - La Cassazione, come già in passato con la sentenza del 1 marzo 2012, n. 3232 (in ilFallimentarista, con nota di Lendvai, La revocabilità dell'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/73: contrasti giurisprudenziali e terza via della Cassazione), non ha condiviso la qualificazione dell'ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/73 operata dai giudici di primo e secondo grado e, quindi, meritevoli di accoglimento i ricorsi.
Il codice civile prevede tre tipologie di ipoteca: legale (art. 2817), giudiziale (art. 2818) e volontaria (art. 2821) a nessuno dei quali – secondo la S. Corte – sarebbe riconducibile l'ipoteca in esame.
Non può essere volontaria in quanto manca il consenso della controparte; né legale in quanto non iscritta in modo automatico su immobili oggetto di negoziazione a rafforzamento dell'adempimento delle obbligazioni, e nemmeno giudiziale in quanto non fondata su un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto, bensì su un provvedimento amministrativo.
L'ipoteca ai sensi dell'art. 77, infatti, determina una garanzia reale a favore del creditore in ragione di un provvedimento autonomamente emesso dall'amministrazione, senza contradditorio preventivo e senza controllo successivo da parte del giudice.
Si tratta dunque di un quartum genus non assimilabile a nessuna ipoteca civilistica, e pertanto, si conclude nella sentenza, non revocabile in ragione proprio di quanto stabilito dall'art. 67, l. fall.: “sono revocate … le ipoteche giudiziali o volontarie”.