Inammissibile l’insinuazione tardiva per far valere il privilegio del credito già ammesso al chirografo

La Redazione
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11 Febbraio 2015

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo riguarda non solo l'ammontare del credito, ma anche la sua collocazione: non è ammissibile un'insinuazione tardiva per far valere il privilegio di un credito già ammesso tempestivamente al chirografo. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 2404, depositata il 9 febbraio.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo riguarda non solo l'ammontare del credito, ma anche la sua collocazione: non è ammissibile un'insinuazione tardiva per far valere il privilegio di un credito già ammesso tempestivamente al chirografo. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 2404, depositata il 9 febbraio.

Il caso. Un istituto bancario, creditore di un'impresa fallita, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento, chiedendo l'ammissione al privilegio ipotecario del proprio credito, già ammesso tempestivamente al chirografo. Il tribunale, ritenuta l'identità di petitum e causa petendi tra i crediti vantanti in sede ordinaria e in quella tardiva, rigettava l'opposizione. La Banca proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
Ammissione ordinaria e tardiva sono due fasi di un unico accertamento giurisdizionale. Con la pronuncia in commento la Corte ribadisce che l'ammissione ordinaria e quella tardiva sono due fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la conseguenza che le decisioni riguardanti la prima, hanno valore di giudicato interno rispetto a quelle riguardanti la seconda. Un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri generali del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria.
E nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ex art. 98 l. fall., non è consentito far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l'istanza di insinuazione, né si può in tale sede addurre il privilegio.
Si specifica, inoltre, che per pacifica giurisprudenza la richiesta del privilegio, presentata dal creditore dopo che il curatore abbia depositato lo stato passivo, ex art. 95, comma 2, l. fall., e relativa a una pregressa domanda di insinuazione costituisce un'inammissibile mutatio libelli.
Ugualmente inammissibile è una richiesta di riconoscimento della prededuzione del credito, insinuato originariamente in via privilegiata (così Cass. 5167/2012).