Avvocati: il privilegio sui compensi vale anche per l’associazione professionale

La Redazione
La Redazione
12 Luglio 2013

Anche se la domanda di ammissione al passivo è presentata da un'associazione professionale, può essere riconosciuto il privilegio, ex art. 2751-bis c.c., al credito del singolo associato, in presenza di documentazione che consente d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 17207, depositata l'11 luglio.

Anche se la domanda di ammissione al passivo è presentata da un'associazione professionale, può essere riconosciuto il privilegio, ex art. 2751-bis c.c., al credito del singolo associato, in presenza di documentazione che consente d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 17207, depositata l'11 luglio.

Il caso. Nel corso di una procedura fallimentare, uno studio legale associato si vede riconoscere al chirografo il credito per i compensi maturati per l'attività professionale svolta in favore della società fallita. Lo studio propone, quindi, opposizione al passivo chiedendo l'attribuzione, per quel credito, del privilegio ex art. 2751-bis c.c. L'opposizione viene respinta dal Tribunale, ma la Corte d'Appello riforma la decisione, attribuendo l'invocato privilegio a una parte del credito ammesso. Propone ricorso per cassazione il curatore del fallimento.
Il privilegio sul credito del professionista. Controversa è l'attribuzione del rango privilegiato a un credito riferito ad associazione professionale: secondo il curatore, infatti, la norma del codice civile riconosce il privilegio ai soli prestatori d'opera che svolgono la propria opera in forma individuale, e non anche alle attività esercitate dall'associazione, che è centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai suoi membri.
Sì al privilegio anche se la domanda è proposta dall'associazione. Per la Cassazione i motivi sono infondati: la Corte d'Appello ha, infatti, correttamente attribuito il privilegio soltanto a quella parte del credito vantato dall'associazione professionale che può essere riferito all'attività giudiziale esercitata personalmente da singoli professionisti dello studio, reputando irrilevante la provenienza della richiesta da parte dello studio associato.
È vero, infatti, che secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18455/2011, Cass. 11052/2012), richiamata anche dal ricorrente, la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte dello studio legale associato pone una presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale, ma tale presunzione può essere superata da una documentazione che consenta d'individuare “i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio”. In questo caso, il fatto che il privilegio sia stato richiesto dall'associazione non può precludere, ex se, il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito.
Ciò che rileva è la personalità del rapporto professionale. Richiamando un principio già espresso da un precedente conforme (Cass. n. 22439/2009), la Cassazione afferma, dunque, che il privilegio ex art. 2751-bis c.c. può essere riconosciuto al credito del singolo associato, anche se la domanda sia stata proposta dallo studio, qualora risulti la personalità dell'attività svolta e del rapporto professionale, “onde consentire alle ragioni del prestatore d'opera la stessa tutela accordata al credito del lavoratore dipendente”.