Alcune considerazioni in tema di revocatoria fallimentare e inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento

14 Marzo 2013

Ai sensi dell'art. 16, ult. comma, l. fall. la sentenza di fallimento acquista efficacia verso i terzi dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, e precisamente dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero), e pertanto devono ritenersi inefficaci gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti a lui effettuati dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora.
Massima

Ai sensi dell'art. 16, ult. comma, l. fall. la sentenza di fallimento acquista efficacia verso i terzi dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, e precisamente dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero), e pertanto devono ritenersi inefficaci gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti a lui effettuati dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora.

In tema di inefficacia dei pagamenti effettuati da o a favore del fallito ai sensi dell'art. 44 l. fall., al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento è rilevante la cosiddetta data contabile, e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto, sicché l'accreditamento successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell'art. 44 l. fall.

Ai fini della revoca dei pagamenti eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., lo stato di decozione della società fallita deve intendersi certamente noto alla società convenuta in revocatoria nel caso in cui, all'epoca dei pagamenti, le due società facessero parte del medesimo gruppo di imprese e fossero amministrate dalla stessa persona.

Il caso

La sentenza in esame è stata pronunciata dal Tribunale di Torino all'esito di un giudizio promosso da un Fallimento al fine di ottenere la restituzione, a titolo di revocatoria, di alcune somme corrisposte dalla società fallita alla società convenuta, in parte nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento (sul presupposto della sussistenza, in capo alla convenuta, della scientia decoctionis ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall.) e in parte in data successiva a tale dichiarazione, con conseguente inefficacia dei relativi pagamenti ex art. 44 l. fall. Il Tribunale ha pienamente accolto la domanda attorea, in applicazione dei principi enunciati nelle massime sopra riportate.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Come si evince dalla prima massima, il Tribunale di Torino affronta la questione della decorrenza degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti dei terzi, ai fini della declaratoria di inefficacia degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti a lui effettuati ai sensi dell'art. 44 l. fall.: il Giudice torinese individua il relativo dies a quo, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, ult. comma, l. fall., nel giorno della pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese, con l'ulteriore precisazione che l'efficacia della sentenza opera dalla prima ora di quel medesimo giorno (c.d. ora zero), con conseguente inefficacia nei confronti dei creditori degli atti compiuti e dei pagamenti ricevuti dal fallito a partire da tale momento.
Alla luce della seconda massima, strettamente connessa alla prima, il Tribunale di Torino individua il momento rilevante, ai fini dell'accertamento dell'anteriorità o posteriorità di un pagamento effettuato o ricevuto dal fallito rispetto alla sentenza dichiarativa del fallimento, e della conseguente eventuale declaratoria di inefficacia dello stesso ex art. 44 l. fall., nella data contabile dell'operazione bancaria, vale a dire quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto.
Come indicato dalla terza massima, infine, il Tribunale torinese individua quali elementi idonei a integrare il requisito della scientia decotionis, ai fini della revoca ex art. 67, comma 2, l. fall. dei pagamenti eseguiti dal fallito a favore di terzi nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, le seguenti circostanze: (i) l'appartenenza della società fallita e della società beneficiaria dei pagamenti al medesimo gruppo di imprese; (ii) il fatto che entrambe le società fossero amministrate dal medesimo soggetto.

Osservazioni

Con i principi espressi nelle prime due massime il Tribunale di Torino si propone di offrire dei criteri temporali certi a cui ancorare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati (o ricevuti) dal fallito ai sensi dell'art. 44 l. fall. (il quale, come noto, sancisce l'inefficacia rispetto ai creditori dei suddetti pagamenti, ove intervenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento), con particolare riferimento a quelle ipotesi in cui dette operazioni siano (apparentemente) contestuali all'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (dalla quale, ai sensi dell'art. 16, ult. comma, l. fall., decorrono gli effetti della dichiarazione di fallimento nei confronti dei terzi).
A tal fine, il Tribunale torinese individua preliminarmente il momento esatto da cui tali effetti iniziano a prodursi, identificandolo, con una soluzione senza dubbio rispondente alle esigenze di certezza sopra evidenziate, con la prima ora del giorno dell'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese: ciò significa, in sostanza, che, secondo la tesi accolta dal Tribunale, nell'ambito di applicazione dell'art. 44 l. fall. devono ritenersi compresi anche i pagamenti effettuati o ricevuti dal fallito nello stesso giorno in cui è avvenuta la suddetta iscrizione.
Così individuato il dies a quo di efficacia della dichiarazione di fallimento, il Tribunale di Torino precisa ulteriormente che, al fine di stabilire se un pagamento debba o meno considerarsi inefficace ex art. 44 l. fall., occorre avere riguardo alla data in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto del beneficiario. A sostegno di questa tesi, il Giudice torinese richiama un precedente di legittimità (Cass., 24 marzo 2000, n. 3519) relativo, per vero, a una fattispecie in cui la dichiarazione di fallimento aveva riguardato il beneficiario del pagamento in contestazione, laddove nel caso di specie detta dichiarazione è invece intervenuta nei confronti del solvens. Si pone pertanto il problema di stabilire se il criterio dettato dalla Suprema Corte (e recepito dal Giudice torinese), con riferimento all'ipotesi di un pagamento effettuato da un terzo su un conto corrente intestato alla società fallita, possa trovare applicazione anche nella diversa ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito dal fallito a favore di terzi, o se invece sia preferibile, in quest'ultimo caso, fare riferimento al momento in cui la somma è uscita dalla disponibilità del fallito (eventualmente anteriore rispetto all'accredito della stessa sul conto del beneficiario). Il Tribunale di Torino, come detto, ha accolto la prima soluzione. In argomento si segnala peraltro un recente orientamento della Suprema Corte in tema di pagamento effettuato con assegno bancario, secondo cui il momento rilevante, ai fini dell'accertamento dell'inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall., è quello dell'addebito del relativo importo sul conto corrente del solvens e non quello in cui la somma è entrata nella disponibilità del beneficiario (Cass., 28 febbraio 2011, n. 4820).
Venendo alla questione affrontata nella terza massima, come si è visto il Tribunale torinese attribuisce rilievo decisivo, ai fini della prova della scientia decoctionis ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., all'appartenenza della società fallita e della società convenuta in revocatoria al medesimo gruppo di imprese e alla circostanza che entrambe le società avessero il medesimo amministratore e legale rappresentante. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la pronuncia in commento appare conforme al dettato dell'art. 1391, comma 1, c.c. in materia di rappresentanza: detta norma, come noto, stabilisce che, nei casi in cui è rilevante lo stato di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, deve aversi riguardo alla persona del rappresentante; disposizione, quest'ultima, che è generalmente ritenuta applicabile anche al rapporto di c.d. rappresentanza organica intercorrente fra una persona giuridica e i suoi amministratori.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per quanto concerne il dies a quo dell'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento rispetto ai terzi, pare sufficiente richiamare la giurisprudenza citata nella sentenza in commento: Cass., 18 agosto 1976, n. 3047 e App. Torino, 21 marzo 2011, in Fall., 2011, 7, 847. In dottrina, sul punto, cfr. FERRO, La legge fallimentare - commentario teorico-pratico, Padova 2011, 238; P.PAJARDI, Codice del fallimento, Milano 2009, 242.
Con riferimento alla determinazione della data rilevante ai fini dell'accertamento dell'anteriorità o della posteriorità di un pagamento rispetto alla dichiarazione di fallimento, in relazione all'eventuale declaratoria di inefficacia dello stesso ex art. 44 l. fall., la Suprema Corte, come detto, ha recentemente affermato che In tema di fallimento, ai sensi dell'art. 44 legge fall. sono inefficaci i pagamenti di debiti del fallito, da questi eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento; a tal fine occorre aver riguardo non al momento in cui la somma pagata entra nella disponibilità del creditore, ma a quello in cui viene posto in essere dal debitore l'atto satisfattivo, che pregiudica l'integrità della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. ed altera la “par condicio creditorum”; pertanto, nel caso in cui il pagamento venga eseguito mediante assegno bancario occorre avere riguardo alla data di addebito del relativo importo sul conto corrente del debitore (Cass., 28 febbraio 2011, n. 4820, cit.; contra, con riferimento ai pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, si veda Trib. Milano, 21 settembre 2000, in Gius, 2001, 13, 1610, secondo cui occorre avere riguardo alla data della materiale esecuzione della operazione - che se è successiva al fallimento non è a questi opponibile ai sensi dell'art. 44 l. fall. - e non alla data, eventualmente antecedente, in cui risulta addebitata in conto corrente l'operazione). Sul punto si veda anche, in dottrina, P.PAJARDI, op. cit., 494.
La sussistenza del requisito della scientia decoctionis di cui all'art. 67, comma 2, l. fall., qualora risulti che il legale rappresentante della società convenuta fosse anche amministratore delegato e socio di minoranza della società fallitaera già stata affermata dal Tribunale di Torino in una precedente pronuncia, espressamente richiamata nella sentenza in commento: cfr. Trib. Torino, 14 dicembre 1993, in Gius, 1994, 9, 192; in senso conforme, si veda altresì Trib. Bologna, 23 marzo 2004 in Sito Giuraemilia.it, 2004. Per quanto riguarda infine l'applicabilità del principio sancito dall'art. 1391, comma 1, c.c. in materia di revocatoria fallimentare si veda, in giurisprudenza: Cass., 19 aprile 2009, n. 8735.

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