Insolvenza transfrontaliera: i requisiti per l’apertura della procedura secondaria in Italia

La Redazione
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30 Ottobre 2015

Il giudice italiano può aprire una procedura di insolvenza secondaria nei confronti di una società, avente sede in Italia e facente parte di un gruppo internazionale, anche se tale società è già sottoposta a procedura di insolvenza principale in altro Stato membro, dove essa ha il proprio centro di interessi principali. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22093 del 29 ottobre.

Il giudice italiano può aprire una procedura di insolvenza secondaria nei confronti di una società, avente sede in Italia e facente parte di un gruppo internazionale, anche se tale società è già sottoposta a procedura di insolvenza principale in altro Stato membro, dove essa ha il proprio centro di interessi principali. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22093 del 29 ottobre.

Il caso. A seguito delle istanze di dipendenti e creditori di una società in liquidazione, facente parte di un gruppo internazionale e già sottoposta a una procedura d'insolvenza aperta in Francia, ai sensi del Regolamento n. 1346/2000, il Tribunale di Ivrea apriva una procedura secondaria di insolvenza nei confronti della società, ritenendo di qualificare come dipendenza la sede italiana, e successivamente ne dichiarava il fallimento, limitatamente ai beni presenti in Italia.
La società proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d'appello, e quindi ricorso per cassazione.
La questione giuridica. La Suprema Corte è chiamata ad affrontare - per la prima volta, come si legge nelle pagine della sentenza – la questione relativa alla possibilità di aprire in Italia una procedura di insolvenza secondaria di una società avente sede legale e produttiva in Italia, dopo l'apertura di una procedura di insolvenza principale nei confronti della medesima società, nello Stato membro in cui questa, facendo parte di un gruppo, ha il centro degli interessi principali (COMI, center of main interests, ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 1346/2000).
Nel caso di specie, la società ricorrente contesta la qualificazione della propria sede italiana come “dipendenza”, presupposto richiesto dall'art. 3, paragrafo 2, per l'apertura di una procedura secondaria: sostiene, invece, che tale normativa è applicabile solo nel caso in cui l'impresa abbia una pluralità di sedi e non quando, come nel caso di specie, la sede sia unica.
L'insolvenza transfrontaliera e l'apertura di una procedura secondaria. La Cassazione richiama un precedente della Corte di Giustizia Ue, intervenuto su una vicenda speculare a quella presente, in cui si è affermato che l'art. 3, par. 2, del Regolamento (CE) “dev'essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello dove essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una procedura secondaria di insolvenza nell'altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica” (così CGUe, causa C-327/13).
Sede legale e dipendenza. Ciò che rileva, insomma, non è la distinzione tra sede principale e sedi secondarie, bensì quella tra COMI e dipendenza: posto che il centro degli interessi principali di un'impresa può non coincidere con la propria sede statutaria, ben può accadere che una società abbia il proprio COMI in uno Stato e la sede in un altro, e che, di conseguenza, in quest'ultimo Stato possa essere aperta una procedura secondaria, a condizione che tale sede sia una dipendenza.
Ai sensi dell'art. 2, lett. h, del Regolamento, per dipendenza si intende “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni”.
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto applicabile al caso di specie la normativa comunitaria: la società italiana in liquidazione, già sottoposta a procedura di insolvenza principale radicata in Francia, può essere sottoposta a procedura secondaria in Italia, dove ha la propria sede.
In conclusione, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto:
«Nel caso in cui, nei confronti di una società a responsabilità limitata avente sede statutaria e struttura produttiva in Italia – facente parte di un gruppo di imprese partecipate totalitariamente da una holding finanziaria di diritto belga -, sia stata aperta una procedura di insolvenza principale al Giudice francese in base all'individuazione in Francia del centro degli interessi principali della stessa società, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza – individuazione incontestabile da parte di tutti gli altri Stati membri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, § 1, e 17, § 1, del Regolamento -, l'apertura di tale procedura non osta a che il Giudice italiano apra successivamente nei confronti della società medesima una procedura di insolvenza secondaria ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, dello stesso Regolamento, all'unica condizione che detta società sia qualificabile come “dipendenza”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, lettera h), e dello stesso art. 3, paragrafo 2, del Regolamento medesimo, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 4 settembre 2014, pronunciata nella causa C-327/13, secondo la quale “l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società di uno Stato membro diverso da quello dove essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una procedura secondaria di insolvenza nell'altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica”».