Sovraindebitamento: quale procedimento in caso di natura mista dei crediti?

Mariacarla Giorgetti
Sergio Nadin
Sergio Nadin
25 Febbraio 2016

Sovraindebitamento: quando un soggetto ha contratto dei debiti come consumatore e questi sono prevalenti rispetto ad altri debiti (ad esempio erario e/o fideiussioni) assunti per attività imprenditoriali già cessate, si applica l'accordo di composizione o il piano del consumatore?

Sovraindebitamento: quando un soggetto ha contratto dei debiti come consumatore e questi sono prevalenti rispetto ad altri debiti (ad esempio erario e/o fideiussioni) assunti per attività imprenditoriali già cessate, si applica l'accordo di composizione o il piano del consumatore?

Il quesito proposto concerne l'analisi della disciplina relativa agli ambiti di applicazione dei diversi e nuovi istituti previsti dalla L. n. 3/2012 come riformata dal D.L. n. 179/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili.
Si chiede, in particolare, data una situazione debitoria riferibile ad un medesimo soggetto e composta sia da debiti su base consumistica sia da debiti derivanti da attività d'impresa (la cui attività è già cessata), quale sia in concreto l'istituto previsto dalla normativa citata applicabile alla fattispecie al fine di riorganizzare il debito così come descritto.
Per rispondere adeguatamente all'interrogativo, è impossibile prescindere da una pur breve ricognizione dei requisiti di applicazione degli istituti concepiti dal legislatore del 2012 per dare una tutela anche alle istanze di ristrutturazione dei debiti contratti dai soggetti non fallibili.
Come noto, il burrascoso iter legislativo che ha introdotto le procedure da sovraindebitamento ha determinato un quadro normativo piuttosto complesso, giunto, alla fine, a disciplinare tre diversi procedimenti per la composizione della crisi dei non fallibili: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.
Mentre la prima e l'ultima delle procedure citate sono attivabili ad istanza sia degli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali sia dai consumatori, la seconda è riservata in via esclusiva a questi ultimi, al fine di porre rimedio al c.d. sovraindebitamento attivo, ossia lo squilibrio tra debiti e patrimonio del consumatore, determinato da una scorretta programmazione dei flussi di reddito e di rimborso (v. Montinaro, Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore, in Banca Borsa Titoli di Credito, VI, 2015, 781).
Sia detto per inciso che la scelta di istituire una procedura pensata appositamente per il debitore–consumatore non è certo nuova nel panorama europeo: la legge francese, già nel 1989, prevedeva una serie di disposizioni tese a “prevenire ed a disciplinare le difficoltà collegate al sovraindebitamento dei privati e delle famiglie”, non senza prevedere meccanismi volti a prevenire il fenomeno mediante l'informazione dei potenziali debitori ed il controllo dell'operato degli istituti di credito.
Non vi sono dubbi in merito al fatto che l'elemento maggiormente distintivo delle procedure di accordo di composizione e piano del consumatore previste dalla legge italiana consista nel fatto che, mentre nella prima è imprescindibile l'assenso di tanti creditori che rappresentano il 60% del debito, nella seconda il consenso del ceto creditizio è irrilevante, dovendo la proposta trovare esclusivamente l'assenso del giudice dopo il vaglio della sua fattibilità e meritevolezza.
Non divergono, invece, i presupposti di ammissibilità dei due diversi procedimenti, stante il richiamo dell'art. 7, comma 1-bis (in tema di piano del consumatore) alle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo citato. In ambo i casi, quindi, il debitore o il debitore–consumatore potrà presentare ai creditori una proposta di ristrutturazione dei suoi debiti sulla base di un piano il cui contenuto può essere il più vario, passando da una mera moratoria dei pagamenti ad una generalizzata remissione parziale dei debiti. Ambedue le procedure devono essere in grado di assicurare: i) il regolare pagamento dei crediti impignorabili; ii) il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'IVA e della ritenuto operate e non versate; iii) il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
Analogamente, non vi sono importanti difformità in ordine alla disciplina relativa al contenuto della proposta. In particolare, secondo l'art. 8 della L. n. 3/2012 le procedure devono prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. È previsto, in particolare, che, nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. Il piano del consumatore, a differenza dell'accordo, può essere omologato solamente se è considerato “meritevole” in base ad alcuni criteri che giustificano la scelta di far ricadere sui creditori il rischio di insolvenza a prescindere dal loro consenso.
Orbene, la Legge n. 3/2012 (così come modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012) nella sua attuale formulazione, definisce consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 6, comma 2, lett. b), così ponendo il primo requisito fondamentale per l'accesso alla procedura del piano del consumatore.
L'origine della problematica messa in luce dal quesito proposto riposa nel fatto che il concetto di “consumatore” non si configura come una caratteristica stabile del soggetto economico, stante il fatto che tale qualità si lega necessariamente alla specifica finalità per la quale un debito viene ad essere contratto. Pertanto, lo status di consumatore sussiste solo quando il soggetto contrae con il professionista e solo allorché la qualifica di professionista non sia a lui stesso riferibile. In definitiva, un soggetto – imprenditore, per esempio – può ben contrarre obbligazioni in qualità di consumatore, qualora ponga in essere rapporti giuridici estranei all'attività d'impresa per i quali sarebbero certamente a lui applicabili la disciplina, maggiormente protezionistica, relativa al consumatore.
Il problema, del resto, non è sconosciuto al legislatore della novella relativa al sovraindebitamento. Nel primo intervento legislativo che ha introdotto le procedure di sovraindebitamento per i debitori civili non fallibili, ossia il D.L. n. 212/2011 (le cui disposizioni relative sono state abrogate in sede di conversione in legge), si poteva ritrovare una distinzione tra il trattamento del consumatore rispetto a quello riservato al debitore “generico”. Il fatto è che la distinzione non avveniva su base, per così dire, ontologica del soggetto istante, ma sulla base del tipo di squilibrio finanziario di cui chiedeva la restaurazione. L'art. 1 del Decreto in questione, infatti distingueva tra il sovraindebitamento (non meglio specificato), inteso quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” e il sovraindebitamento del consumatore, inteso quale “sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206”.
Gli esperti avevano già avuto modo di rilevare come la duplicazione della figura del debitore avrebbe costretto l'interprete a individuare una massa separata di obbligazioni di matrice consumeristica, permettendo al giudice sia il riscontro di tale eziologia sia la qualificazione soggettiva (consumatore) in capo all'istante (v. Massimo Ferro, Il sovraindebitamento del non fallibile: la doppia soggettività, in Ferro (a cura di) Sovraindebitamento e usura, 334 ss.).
Nella successiva Legge n. 3/2012 (nella sua formulazione originaria) veniva eliminato ogni riferimento alla categoria del consumatore, individuando un unico procedimento utile per la ristrutturazione dei debiti contratti dal soggetto non fallibile e, conseguentemente, sollevando l'interprete dall'onere di enucleare dal patrimonio dell'istante i debiti derivanti da contratti conclusi in qualità di consumatore al fine di individuare il tipo di procedura cui accedere.
La definizione di consumatore data dall'attuale formulazione del testo legislativo disciplinante la materia non consente di chiarire pienamente quale sia il criterio da adottare nel caso in cui il sovraindebitamento di un soggetto persona fisica sia costituito sia da debiti generati da rapporti afferenti la propria attività d'impresa sia da debiti contratti nella propria qualità di consumatore. Permane, in altre parole, l'esigenza di distinguere la massa di obbligazioni di fonte consumeristica da quelle derivanti dall'attività d'impresa, ma manca un criterio discretivo esplicito che consenta all'interprete di orientarsi in tal senso (Giovanni Falcone, Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore, in Giur. Comm., I, pag. 132).
Dirimente sembrava essere, fino ad un recente intervento della S. Corte, l'interpretazione data dalla Relazione Illustrativa al Decreto Legge n. 179/2012 al disposto normativo, ove si sostiene che dalla definizione di consumatore quale “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” conseguirebbe che “in presenza di masse debitore composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi”.
La relazione inscindibile così ipotizzata tra la procedura ex art. 12-bis e lo status di consumatore avrebbe implicato necessariamente che potessero costituire oggetto del piano esclusivamente le obbligazioni derivanti da un contratto intercorso tra un consumatore ed un professionista, tra cui – vale la pena precisare - anche le obbligazioni contratte in virtù di un contratto di credito collegato ad un contratto del consumatore, nonché le obbligazioni di garanzia assunte da un consumatore (in questo senso, anche Roberta Montinaro, Il sovraindebitamento del consumatore, cit. p. 781).
Un primo precedente di merito in contrasto con la suddetta attinenza al contratto del consumatore (ci si riferisce, in particolare al Decreto del 16.09.2014, Tribunale di Busto Arsizio) ha omologato un piano del consumatore in cui il debitore rappresentava la sussistenza di un unico debito nei confronti dell'erario per la somma di circa 86.000,00 euro. Il rilievo sollevato degli esperti in relazione a tale pronuncia ha focalizzato il fatto che il tributo in questione non può certo essere considerato quale “obbligazione assunta”, ossia contratta volontariamente da un consumatore, dovendo l'imposizione tributaria essere valutata, al limite, quale elemento per affermare l'effettiva sussistenza di un sovraindebitamento. Per la tesi critica, dunque, già per tale circostanza il ricorso per l'omologa del piano avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, stante la contrarietà del contenuto dello stesso ai requisiti basilari richiesti dalla legge (in questo senso, in dottrina, Roberta Montinaro, Il sovraindebitamento del consumatore, cit.; A.V., Applicata la legge sul sovraindebitamento nei confronti di Equitalia (unico creditore): quando al giudice sfugge la “ratio” e la disciplina di un istituto, in dirittocivilecontemporaneo.it; in giurisprudenza, Tribunale di Catania, Decreto del 24/06/2014).
È peraltro intervenuta di recente, come si diceva, la Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2016 n. 1869), la quale ha statuito che ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, che devono considerarsi con detto piano compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore; l'art. 6, comma 2, lett. b) esige infatti solo una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12-bis comma 3 legge n. 3 del 2012.
In conclusione, secondo l'attuale giurisprudenza di legittimità, l'istante su cui gravano attualmente debiti sia di fonte consumistica sia afferenti ad attività imprenditoriale, stante la composizione del debito complessivo, può solamente proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, previsto dall'art. 7 comma 1 del testo di legge e non, invece, il piano del consumatore, che può essere invece presentato anche quando sia stata prima o ancora sia attualmente assunta la qualità imprenditoriale o professionale, purchè i debiti residui, salvo quelli dell'art. 7, non siano ricollegabili oggi a tali qualità.