Condizioni necessarie e sufficienti per ottenere il beneficio dell’esdebitazione

09 Ottobre 2012

Quanto alle condizioni oggettive, fondamentale è la chiusura del fallimento con la soddisfazione parziale dei creditori concorsuali. L'assenza di un pagamento, seppur in minima parte, a favore di tutti i creditori concorsuali, rende impossibile concedere l'esdebitazione. Questa condizione è dettata dal fatto che la disciplina dell'esdebitazione è applicabile non all'intero debito contratto dal fallito, ma solo alla parte di esso rimasta insoddisfatta dopo la chiusura del fallimento.
Massima

Per ottenere l'esdebitazione è necessario soddisfare condizioni soggettive ed oggettive.

Quanto alle condizioni oggettive, fondamentale è la chiusura del fallimento con la soddisfazione parziale dei creditori concorsuali. L'assenza di un pagamento, seppur in minima parte, a favore di tutti i creditori concorsuali, rende impossibile concedere l'esdebitazione. Questa condizione è dettata dal fatto che la disciplina dell'esdebitazione è applicabile non all'intero debito contratto dal fallito, ma solo alla parte di esso rimasta insoddisfatta dopo la chiusura del fallimento.
Quanto alle condizioni soggettive, esse esigono un comportamento del fallito informato alla massima trasparenza. La presentazione di una situazione contabile dell'impresa fallita difforme dalla realtà (distrazione di attivo o presentazione di passività inesistenti) è impeditiva alla concessione del beneficio dell'esdebitazione. (massima)

Il caso

Dinanzi al Tribunale di Treviso viene presentato un ricorso volto ad ottenere l'esdebitazione di due soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale rigetta la richiesta sul presupposto che, pur in presenza dei requisiti ex art. 142, comma 1, l. fall. e pur con una interpretazione estensiva del secondo comma dell'articolo in questione, la percentuale di pagamento a favore dei creditori non è stata tale da considerarsi soddisfacente per i creditori rispetto all'ammontare complessivo dei crediti ammessi al passivo fallimentare.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il caso riporta all'attenzione due principali questioni:
- l'interpretazione del secondo comma dell'art. 142 l. fall., ossia la soddisfazione seppur parziale di tutti i creditori;
- la partecipazione del curatore e del comitato dei creditori al procedimento di concessione dell'esdebitazione.
Con riferimento al primo punto, il Tribunale di Treviso ha valutato la richiesta di esdebitazione con una interpretazione estensiva dell'art. 142, comma 2, l. fall., ma affermando il potere di ”apprezzare” sia in termini qualitativi che quantitativi quanto ripartito. In termini qualitativi, dato che la percentuale di soddisfacimento dei crediti ammessi deve essere ritenuta “congrua” rispetto al totale dei crediti ammessi. In termini quantitativi, perché si riferisce anche al numero dei creditori soddisfatti che ricevono parte del loro credito, secondo l'ordine di legge, con la conseguenza che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o chirografario) potrà integrare la condizione per ottenere l'esdebitazione.
Analogamente il Tribunale di Roma, con decreto 6 dicembre 2011, ha ritenuto che: “...il punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze di un tempestivo ritorno del debitore sul mercato e del soddisfacimento dei creditori va individuato in una lettura che consenta la verifica dell'aspetto soggettivo e di quello oggettivo riferibile agli importi concretamente distribuiti rispetto all'entità dello stato passivo approvato” (nel caso di specie il Tribunale ha rifiutato la concessione del beneficio all'imprenditore perché, su una massa passiva di € 210.000, erano stati pagati solo € 10.000).
E' dunque necessario chiarire che cosa significhi, nello specifico, aver pagato almeno parzialmente i creditori.
Come già detto, il beneficio dell'esdebitazione è condizionato al soddisfacimento, almeno parziale, di tutti i creditori concorrenti al passivo fallimentare. Ciò comporta che il fallimento deve essere stato chiuso con una ripartizione dell'attivo fallimentare e, con quanto distribuito, i creditori ammessi al passivo devono aver ricevuto un pagamento, ancorché in misura minima.
Diverse sono state le interpretazioni della norma da parte di vari Tribunali. Fra queste, il Tribunale di Rovigo, in data 22 gennaio 2009, con una interpretazione restrittiva dell'art. 142, comma 2, l. fall., ha disposto che: ”l'esdebitazione è possibile solo se tutti i debiti da dichiarare inesigibili siano stati almeno parzialmente soddisfatti e non può essere concessa qualora vi siano crediti del tutto incapienti”.
La tesi restrittiva trova giustificazione nell'interpretazione dell'art. 144 l. fall. secondo cui l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso, apparendo incontestabile che si possa parlare di “eccedenza” solo qualora tutti i partecipanti alla procedura concorsuale abbiano ottenuto almeno una quota di soddisfacimento del proprio credito.
In questo modo il Tribunale di Rovigo ha inteso stimolare il debitore ad una condotta più consapevole dei diritti e degli interessi dei creditori tale da sollecitare, anche prima della dichiarazione di fallimento, una condotta idonea a conservare al meglio la garanzia patrimoniale.
La Corte di Cassazione (Cass., SU, 18 novembre 2011, n. 24215) è intervenuta sull'argomento interpretando invece in modo “estensivo” il dettato dell'art. 142, comma 2, l. fall.
Infatti ha ritenuto che tale norma debba essere interpretata nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, ma è sufficiente che almeno parte dei creditori siano stati soddisfatti, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.
Il secondo punto “riporta alla mente” la questione della partecipazione, necessaria o meno, del curatore e del comitato dei creditori al procedimento di esdebitazione.
Giurisprudenza dominante ritiene necessaria la partecipazione del curatore e del comitato dei creditori nel corso dell'istruzione del procedimento, mediante assunzione del parere dei due organi della procedura; mentre non si ritiene necessaria la partecipazione degli organi di cui sopra nell'instaurazione del contraddittorio (come accade invece per i creditori).
Quando il fallimento è ancora aperto, l'audizione del curatore e del comitato dei creditori è finalizzata ad esigenze istruttorie del Tribunale per completare il materiale informativo su cui basare la decisione.
Diversamente, quando il fallimento è chiuso è comunque necessario raccogliere il parere dell'ex curatore e del comitato dei creditori, ma qualora fosse impossibile il Tribunale può procedere sostituendosi ai due ex organi della procedura ed effettuare un'indagine d'ufficio attraverso anche la consultazione del fascicolo fallimentare.

Osservazioni

Sembra ormai consolidata e condivisibile l'applicazione dell'interpretazione estensiva dell'art. 142, comma 2, l. fall., vista la copiosa giurisprudenza formatasi sul tema.
Per accedere al beneficio dell'esdebitazione è necessario che sia soddisfatta, anche parzialmente, almeno una parte dei creditori. La norma, come già detto, non distingue tra privilegiati e chirografari e non esige l'intervenuto pagamento parziale anche dei creditori chirografari, dato che questo comporterebbe il pagamento integrale dei creditori privilegiati, interpretazione in apparente contrasto con la legge delega laddove indica che la disciplina dell'esdebitazione deve consistere “nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, e quindi dai debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, sia parzialmente che totalmente”.

Conclusioni

Il “prudente apprezzamento” del Tribunale sulla concessione o meno del beneficio dell'esdebitazione diviene fondamentale. La percentuale di soddisfacimento dei creditori, rispetto all'entità dei debiti ammessi, deve essere “significativa”; il peso percentuale attribuito al pagamento effettuato rispetto al 100% dei debiti ammessi deve essere soddisfacente e il giudice deve valutare ciò sia in termini qualitativi che quantitativi. In ogni caso resta sempre una valutazione discrezionale, parametrata ad elementi non certi (percentuale di soddisfacimento e numero dei creditori soddisfatti).
Certo si è che l'istituto dell'esdebitazione si pone come incentivo alla collaborazione del debitore sottoposto a procedura concorsuale e come meccanismo premiale che sottolinea il nuovo assetto del fallimento, sempre più connesso al profilo patrimoniale della crisi che al profilo sanzionatorio e infamante della precedente disciplina.
L'imprenditore torna sul mercato come se non avesse subito alcuna procedura, dato il procedimento di esdebitazione che salvaguarda il “dissesto incolpevole”.
Da un lato, l'introduzione della nuova disciplina non è andata esente da critiche, perché vi è il timore di deresponsabilizzare l'imprenditore, ma, dall'altro, l'esdebitazione si inserisce in quello che è il nuovo approccio della scienza commercialistica: l'impresa è da considerarsi come esercizio di attività, le procedure concorsuali devono essere viste come mezzi che tutelano i creditori e regolano i rapporti imprenditoriali nel mercato qualora l'attività dell'impresa stessa versi in stato di criticità.
Si assiste cioè ad una scissione tra l'impresa e la persona che esercita l'impresa. La riforma interviene sull'impresa e non sulla persona.

Minimi riferimenti bibliografici e normativi

Le norme applicabili sono i più volte citati art. 142 e segg. l. fall. sui quali, in generale, nella dottrina, cfr. Ferro, La legge fallimentare - Commentario, Padova, 2011.