Concordato preventivo e rapporti pendenti: l'operatività della clausola arbitrale

Beatrice Armeli
02 Ottobre 2013

In considerazione del crescente favor che il legislatore riconosce alle soluzioni concordate della crisi d'impresa, appare sempre più necessario indagare i rapporti esistenti tra concordato preventivo e arbitrato, con particolare riferimento all'ipotesi di una clausola arbitrale contenuta in un contratto stipulato prima del deposito del ricorso ex art. 161 l. fall.L'Autrice affronta le diverse situazioni che possono presentarsi in relazione all'arbitrato, nel momento in cui sopravviene una richiesta di concordato, soffermandosi in particolare sulla disciplina dei rapporti pendenti.
Premessa

La reciproca influenza tra il concordato preventivo e l'istituto dell'arbitrato, a differenza di quella tra quest'ultimo e il fallimento, non pare essere mai stata considerata, né dal diritto scritto, né da quello vivente, con l'attenzione che invero meriterebbe - forse oggi più di ieri, stante l'accresciuto favor per i cc.dd. «strumenti stragiudiziali» sia di composizione della crisi d'impresa che di risoluzione delle controversie civili e commerciali -.

Il tema si atteggia ad essere studiato da diverse prospettive, a seconda del momento in cui è convenuto il patto compromissorio, qui declinato - per le maggiori difficoltà interpretative riscontrabili e l'elevato interesse applicativo che può suscitare - nella forma della clausola compromissoria inserita in un regolamento contrattuale.

In particolare, ai fini del presente lavoro, si sceglie di approfondire il caso della clausola arbitrale contenuta in un contratto stipulato prima del deposito del ricorso per concordato preventivo ex art.

161 l

.

f

all

. Gli insegnamenti ormai maturati in merito al rapporto tra clausola arbitrale e dichiarata insolvenza, da un lato, e, dall'altro, la rinnovata disciplina della predetta procedura concorsuale minore, ora regolamentante ex professo la sorte dei contratti in corso di esecuzione, offrono infatti l'occasione per non procrastinare ulteriormente lo studio dell'argomento ingiustificatamente trascurato, di cui qui si intendono fornire solo taluni spunti di riflessione.

Sviluppo del caso: “clausola arbitrale contenuta in un contratto stipulato prima del deposito del ricorso per concordato preventivo ex art. 161 l. fall.”

Al momento del deposito del ricorso per concordato preventivo

ex

art.

161 l

.

f

all

. possono astrattamente configurarsi diverse ipotesi, così come nel prosieguo esplicitato.

Domanda di arbitrato non ancora formulata

Domanda di arbitrato

ex

art. 810 c.p.c.

: ciascuna parte compromittente con atto notificato per iscritto rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina con invito a procedere alla designazione dei propri.

Valgono a riguardo le seguenti considerazioni:

  • non sussiste

    alcuna incompatibilità tra concordato preventivo e clausola compromissoria (tant'è che la stipula del compromesso in arbitri è testualmente prevista dal secondo comma dell'

    art.

    167 l

    .

    f

    all

    .) (

    A.

    Bonsignori,

    Arbitrato e fallimento. Padova, 1995, 88

    );

  • è dunque da escludersi l'automatica caducazione dell'accordo arbitrale quale effetto dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo di uno dei compromittenti e, a fortiori, quale effetto della presentazione del relativo ricorso;

  • deve pertanto ammettersi la deferibilità di una lite al giudizio arbitrale in virtù di una clausola compromissoria inserita in un contratto stipulato prima dell'avvio della procedura di concordato preventivo.


Giustificazione:

  • la pendenza della procedura di concordato preventivo non incide sui rapporti giuridici preesistenti, conservando infatti il debitore concordatario un significativo potere gestorio sul proprio patrimonio;

  • vale la regola della continuazione del rapporto contrattuale pregresso;

  • quale corollario, il concordato preventivo non può produrre alcun effetto estintivo sulla clausola compromissoria.

    • In passato

      , tali affermazioni si basavano su un'interpretazione escludente, nella procedura di concordato preventivo, la disciplina sui contratti pendenti nel fallimento prevista dagli

      artt. 72 e ss. l.

      f

      all

      . (S. Sanzo (a cura di), Procedure concorsuali e rapporti pendenti. Bologna, 2009,

      367 e ss.).
    • Oggi

      , il nuovo

      art. 169-

      bis

      l.

      f

      all

      . normativizza la regola della prosecuzione del contratto pendente alla data di presentazione del ricorso.

Conseguenza:

Ciascun compromittente, ricorrendone i presupposti, può notificare all'altro una domanda di arbitrato.

Questioni aperte:

  1. Applicabilità nel caso di specie della norma di cui all'

    art.

    45 l

    .

    f

    all

    . richiamato dall'

    art.

    169 l

    .

    f

    all

    . con riferimento alla presentazione della domanda di concordato (anziché alla dichiarazione di fallimento):

    • dal combinato disposto degli articoli citati risulterebbe che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti – nella specie, domanda di arbitrato – ai terzi, se compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato, sono senza effetto rispetto ai creditori.

  2. Necessità o meno di autorizzazione giudiziale:

    • l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria è stata reputata imprescindibile non solo per l'attivazione dell'opzione arbitrale ad opera del soggetto concordatario, ma altresì per la decisione dello stesso di non avvalersi del potere di opporsi alla procedura d'arbitrato (dall'altra parte instaurata), assunta dopo l'apertura del concordato; e ciò in virtù della considerazione che l'atto di accettazione di detta procedura configurerebbe strumento idoneo a realizzare la ricognizione di diritti di terzi, dovendosi pertanto ascriversi alla categoria degli atti di straordinaria amministrazione, pur costituendo attuazione di impegni assunti con atti negoziali precedenti (

      Cass. 27 luglio 2006, n. 17159

      ).

Ne deriverebbe pertanto che, sia per proporre una domanda di arbitrato, sia per rispondere a una domanda già formulata dall'altro compromittente, il soggetto che ricorre per concordato preventivo necessiterebbe di autorizzazione giudiziale.

La questione pare in tal caso risolversi alla luce delle conclusioni alle quali diviene possibile giungere in ordine alla necessità o meno di autorizzazione giudiziale a norma dell'

art. 167, comma

2, l

.

f

all

.

Domanda di arbitrato già formulata dalla parte che presenta ricorso per concordato preventivo

Poiché vale la regola della prosecuzione del rapporto pregresso, l'altra parte non potrà svincolarsi dall'accordo arbitrale per ragioni dipendenti dalla presentazione del ricorso per concordato preventivo e finanche dalla stessa ammissione alla procedura, a meno che sia stato precedentemente convenuto in tal senso, ma purché non si versi nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale:

  • la regola della non risoluzione dei contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso per concordato preventivo per effetto dell'apertura della procedura è infatti esplicitata testualmente per il caso di concordato con continuità aziendale dall'

    art. 186-

    bis

    l.

    f

    all

    ., il quale, però, in più, sanziona con l'inefficacia eventuali patti contrari. Con ciò legittimando la conclusione che, in un concordato senza continuità aziendale, patti contrari alla prosecuzione del rapporto contrattuale per effetto dell'apertura della procedura di concordato preventivo debbano considerarsi validi ed efficaci.

In sede di concordato preventivo è inoltre pacifico che la continuazione del rapporto sostanziale non implichi alcuna sostituzione soggettiva del titolare in procedura.

Non si avrà pertanto alcun “subentro in sostituzione” della parte compromittente che abbia formulato domanda di arbitrato e, successivamente, presentato ricorso per concordato preventivo, dovendosi qui ricordare l'inoperatività dell'

art.

43 l

.

f

all

. con pertinenza alla figura del debitore concordatario, del quale non viene meno né la capacità processuale, né la legittimazione (

E.

Frascaroli Santi,

Arbitrato e procedure concorsuali minori, in Fall., 1996, V, 419 e ss.

).

Sennonché il tema noto alla disciplina fallimentare potrebbe qui riproporsi per un duplice caso.

A. Concordato preventivo con cessione di beni ex art. 182 l.fall., con riguardo alla figura del liquidatore giudiziale, come del resto profilato già in passato:

- in particolare, è stato in proposito ritenuto che l'unico soggetto dotato di rappresentanza processuale dell'impresa concordataria in ordine alle pretese oggetto della domanda di arbitrato sarebbe da individuarsi nel liquidatore giudiziale, stante l'operata scissione tra la titolarità dei beni ceduti, che permane in capo al debitore, e il potere di amministrarli e di disporne, invece attribuito al liquidatore giudiziale, alla stregua, dunque, di quanto si verifica nel fallimento.

Di talché, si è inteso affermare che nel giudizio arbitrale, l'intervento del liquidatore giudiziale nominato dal tribunale a seguito della sentenza di omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni non integra un intervento in senso tecnico, bensì la costituzione in giudizio da parte del soggetto dotato dei poteri di rappresentanza processuale dell'impresa concordataria cessionaria (

Arb. Roma, 23 dicembre 1998, in Foro it. Rep., 2001

).

L'osservazione non ha comunque trovato in seguito riscontro, posto che – al contrario – è stato più recentemente ritenuto, proprio in caso di intervenuta ammissione a concordato preventivo con cessione di beni, che, se è vero che qualora il creditore proponga una domanda idonea a influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca (e non si sostituisce) quella del liquidatore giudiziale, è pur affermabile l'impossibilità di estendere detto principio alla procedura d'arbitrato che si svolge tra le parti identificate dall'atto negoziale (

Cass. 27 luglio 2006, n. 17159

, cit.

);

conclusione: il soggetto in concordato con cessione di beni che abbia già formulato domanda di arbitrato non dovrebbe essere sostituito dal commissario liquidatore nel proseguo del procedimento arbitrale, quand'anche quest'ultimo abbia ad oggetto beni ricompresi nella procedura.

B. Concordato preventivo con continuità aziendale ex

art. 186-

bis

l.

f

all

., qualora la stessa si realizzi, in ossequio alla previsione di legge, mediante la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento dell'azienda in esercizio ad altra società, con riferimento proprio alla società cessionaria o conferitaria.

    • La prima ipotesi (concordato con cessione dei beni) può risolversi, qualora si disconosca la conclusione suesposta, alla stregua di quanto previsto nella normativa fallimentare, suscitando, come visto, al più l'interrogativo sulla permanente legittimazione del debitore concordatario nel giudizio arbitrale in corso.

    • La seconda ipotesi (concordato con continuità aziendale) imporrebbe invece una rilettura delle interpretazioni offerte in tema di circolazione della clausola compromissoria, sulle quali però appare eccessivamente dispendioso soffermarsi in tale sede.

Domanda di arbitrato già formulata dalla parte che non presenta ricorso per concordato preventivo

La regola della prosecuzione del contratto pendente non è assoluta, consentendosi infatti al debitore concordatario di svincolarsi dallo stesso:

  • In passato

    , si riconosceva

    la possibilità per il debitore concordatario di domandare al giudice delegato l'autorizzazione a recedere dal contratto ai sensi dell'

    art. 167 l.

    f

    all

    ., interpretandosi dunque lo scioglimento richiesto quale atto di amministrazione straordinaria, con conseguente obbligo risarcitorio a carico del debitore, cui corrispondeva un diritto di credito del contraente in bonis da soddisfarsi in prededuzione.

  • Oggi

    , il nuovo

    art. 169-

    bis

    l.

    f

    all

    . attribuisce espressamente al debitore concordatario il diritto potestativo di domandare al tribunale, già in sede di presentazione del ricorso per concordato preventivo – purché non “completamente” in bianco (Trib. Pistoia, 31 ottobre 2012;

    Trib. Modena, 30 novembre 2012

    ;

    Trib. Ravenna, 24 dicembre 2012

    e Trib. Monza, 16 gennaio 2013) –, ovvero al giudice delegato, dopo il decreto di ammissione a procedura, l'autorizzazione allo scioglimento del contratto in corso di esecuzione o alla sospensione del medesimo per un periodo di sessanta giorni (prorogabile una sola volta), assicurando in detti casi al contraente in bonis il diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, da considerarsi però come credito anteriore al concordato e, quindi, da soddisfarsi ora in moneta concordataria.

Occorre

chiedersi se le sorti della clausola compromissoria siano determinate necessariamente ed esclusivamente da quelle del contratto sostanziale in cui è contenuta, e al riguardo possono individuarsi tre ipotesi:

1) Il contratto sostanziale in essere alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo prosegue in corso di procedura

  • la clausola compromissoria che accede al medesimo permane di validità ed efficacia ed è dunque possibile, al sorgere di un'eventuale controversia rientrante nell'oggetto della clausola, attivare il giudizio arbitrale, “rispondendo” alla domanda di arbitrato già formulata e, conseguentemente, conferendo agli arbitri l'incarico di decidere la controversia stessa, con lodo opponibile alla procedura concorsuale.

2) Il contratto sostanziale in essere alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo viene sciolto o sospeso ex art. 169-bis l.fall., in virtù dell'esercizio del diritto potestativo da parte del debitore concordatario riconosciutogli espressamente dalla legge

→ è possibile mantenere in vita la clausola compromissoria?

  • mancando una norma che escluda ogni autonomia del patto compromissorio rispetto al rapporto sostanziale a cui accede, è concretamente possibile valorizzare proprio detta autonomia (riconosciuta dalla legge sotto il – solo – profilo della validità, ex art. 808, comma 2, c.p.c., ma invero da intendersi come «autonoma determinazione dei contraenti a devolvere le future liti fondate sul contratto alla potestas judicandi degli arbitri», C. Cavallini, sub art. 83-bis, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da C. Cavallini. Milano, vol. II, 588), per giungere ad affermare la persistente vincolatività della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1372, comma 1, c.c., quale contratto processuale distinto da quello sostanziale sciolto o sospeso (cfr. Cass. 14 aprile 2000, n. 4842. Contra: G. Bozza, Arbitrato e fallimento, in Fall., 1993, 484);
  • una tale affermazione deve oggi valere a fortiori proprio alla luce della disciplina dettata in tema di concordato preventivo, la quale, sub art. 169-bis, comma 3, l.fall., a conferma della predetta autonomia, espressamente sancisce che «lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta»;
  • l'utilità della permanenza della clausola compromissoria può in particolare essere letta anche e soprattutto con riguardo alle controversie che dovessero sorgere per effetto dello scioglimento o della sospensione, prima fra tutte quelle relative alla determinazione dell'indennizzo dovuto per legge al contraente in bonis (Cass. 22 febbraio 1993, n. 2177).
  • Risposta al quesito

    : la clausola compromissoria che accede al contratto sostanziale sciolto o sospeso permane di validità ed efficacia, così come oggi esplicitamente disposto dal terzo comma dell'

    art. 169-

    bis

    l.

    f

    all

    ., ed è dunque possibile, al sorgere di un'eventuale controversia rientrante nell'oggetto della clausola, attivare il giudizio arbitrale, “rispondendo” alla domanda di arbitrato già formulata e, conseguentemente, conferendo agli arbitri l'incarico di decidere la controversia stessa, con lodo opponibile alla procedura concorsuale.

  • Sintesi del risultato: giusta il principio sancito dal codice di rito (

    art. 808 c.p.c.

    ) di sopravvivenza della clausola alle vicende estintive del contratto nel quale è contenuta, rivelatore dell'autonoma efficacia della stessa rispetto alle vicende del contratto medesimo, nonché (soprattutto) giusta il principio espresso dalla disciplina concorsuale in esame (

    art. 169-

    bis

    , comma 3, l.

    f

    all

    .) che fa testualmente salva la clausola compromissoria anche a seguito dello scioglimento del contratto sostanziale pendente, risulterebbe contra legem prospettare la caducazione della convenzione arbitrale nel momento in cui il debitore concordatario scelga, con l'autorizzazione giudiziale, di far cessare nei suoi confronti il contratto sostanziale a cui la prima formalmente accede.

3) Il contratto sostanziale in essere alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo prosegue in corso di procedura oppure viene sciolto o sospeso ex art. 169-bis l.fall., in virtù dell'esercizio del diritto potestativo da parte del debitore concordatario riconosciutogli espressamente dalla legge

è possibile svincolarsi dalla clausola compromissoria

?

- respingere l'applicazione del principio simul stabunt vel simul cadent nella ricostruzione del rapporto, ai fini che qui interessano, tra contratto sostanziale e clausola compromissoria, riconoscendo dunque la permanenza della seconda anche di fronte allo scioglimento del primo, significa altresì affermare la necessità di un esercizio, in via autonoma ed espressa, del diritto potestativo del debitore concordatario, ai sensi dell'

art. 169-

bis

l.

f

all

., per far venir meno la vincolatività anche (o solo) della clausola, oltre (eventualmente) quella del contratto sostanziale a cui la stessa formalmente accede;

- il debitore concordatario, infatti, a differenza del fallito, conserva quella autonoma determinazione di volontà in ordine all'opzione dello strumento di tutela per le controversie involgenti il contratto sostanziale;

- dinnanzi, inoltre, all'affermazione secondo la quale la convenzione arbitrale non è validamente rinunciabile unilateralmente (M. Rubino-Sammartano, Il diritto dell'arbitrato. Padova, 2010, 475) (espressione invero di un principio generale di cui la stessa legge ammette ipotesi derogatorie tipizzate), diviene prudentemente ragionevole ipotizzare che la predetta determinazione presupponga un pregresso accordo tra le parti compromittenti, appositamente convenuto anche con riguardo alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, quale sorta di “lascia-passare” sicuro per l'accoglimento dell'istanza autorizzatoria;

- la scelta del singolo o, comunque, “privata” risulterebbe dunque, nella specie, “responsabilizzata” dalla prescritta autorizzazione giudiziale che in ogni caso interverrà solo qualora lo scioglimento o la sospensione del contratto processuale rispondano a una logica di funzionale attuazione del piano concordatario, vedendosi diversamente l'altra parte compromittente tutelata dalla normale prosecuzione del rapporto pregresso;

- in particolare, considerando che l'autorizzazione giudiziale presuppone la conformità della scelta del debitore in relazione al contenuto del piano presentato, nonché la migliore soddisfazione dei creditori nel caso di concordato con continuità aziendale, è giocoforza affermabile che il provvedimento autorizzatorio verrà concesso nella misura in cui il programma concordatario preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie riconducibili allo sviluppo della procedura (M. Bove, Arbitrato e fallimento, in Riv. arb., II, 2012, 293 e ss.) ovvero attinenti a beni e diritti nella stessa ricompresi (A.

Bonsignori

, E

ffetti del concordato preventivo sulla clausola compromissoria, in Riv. arb., 1995, IV, 676-677)

in tale prospettiva, infatti, il contenuto della proposta concordataria e del piano, che con l'omologazione sono destinati a vincolare tutti i creditori anteriori, prevale sulle pattuizioni pregresse, giustificando così il rilascio dell'autorizzazione giudiziale allo scioglimento del contratto processuale che, diversamente, per sé stesso, sembrerebbe restare irrilevante ai fini della regolazione concordataria.

  • Risposta al quesito

    : la clausola compromissoria che accede al contratto sostanziale pendente, sciolto o sospeso, può essere sciolta in virtù di un autonomo esercizio del diritto potestativo di cui all'

    art. 169-

    bis

    l.

    f

    all

    . da parte del debitore concordatario, paralizzando dunque la domanda di arbitrato già formulata, fermo il diritto all'indennizzo dell'altro compromittente.

Contratto di arbitrato già perfezionatosi, ma ancora pendente

Contratto di arbitrato:

mandato agli arbitri di decidere la controversia oggetto della clausola compromissoria.

Occorre anzitutto premettere che:

  • il contratto di arbitrato può dirsi pendente ai fini della disciplina sui contratti in corso di esecuzione e, dunque, per l'applicazione della stessa, qualora sia già intervenuta l'accettazione scritta da parte degli arbitri del mandato loro conferito (con perfezionamento quindi del momento genetico), ma il lodo non sia stato ancora pronunciato, non avendo pertanto gli arbitri assolto al dovere decisorio su di essi gravante

    si realizza la costituzione del collegio arbitrale, coincidente con uno stato di litispendenza del processo di arbitrato;

  • l'ipotesi corrisponde a quella espressamente disciplinata dall'

    art. 83-

    bis

    l.

    f

    all

    .

    scritto per la procedura fallimentare, il quale regolamenta in particolare la situazione in cui venga accertato lo stato di insolvenza di una parte nelle more di un giudizio arbitrale pendente – dunque con collegio già costituitosi per effetto della formalizzazione dell'avvenuta accettazione da parte degli arbitri del mandato loro conferito –, prevedendo che se il contratto nel quale è contenuta la clausola compromissoria è sciolto, anche detta clausola cessa di avere efficacia, determinando così l'improseguibilità del giudizio arbitrale e, dunque, prevedendo, a contrario, che se il curatore subentra nel contratto sostanziale cui la clausola accede, lo stesso subentra anche in detta clausola e il processo arbitrale può proseguire (

    C. Cavallini,

    sub art. 83-bis, cit., 581 e ss.

    ), senza peraltro interruzione (istituto inapplicabile all'arbitrato);

  • la disposizione fallimentaristica non è tuttavia richiamata dalla disciplina in esame ed è pertanto inapplicabile nel caso di concordato preventivo (

    U. Apice, Arbitrato e procedure concorsuali, in Dir. fall., 2013, II, 263

    ), considerando anche l'opposta soluzione cui è giunto il legislatore con riguardo all'ipotesi di scioglimento del contratto nel concordato preventivo, denotante una riconosciuta autonomia tra contratto sostanziale e contratto processuale nel primo inserito.

Conseguenza:

Data l'assenza di una norma ad hoc che regolamenti la sorte del giudizio arbitrale già pendente al tempo dell'apertura della procedura,

parrebbe che il rapporto tra concordato preventivo e giudizio arbitrale in corso debba essere ricostruito alla luce della sorte del contratto di arbitrato soggiacente alle regole sui contratti in corso di esecuzione nella procedura concorsuale in questione.

Si ripropone quindi il discorso relativo alla possibilità di prevedere ex ante la sorte del contratto in essere di fronte all'eventualità di una procedura concorsuale, salva l'inopponibilità del patto derogante la regola della prosecuzione per il caso di concordato con continuità aziendale, nonché la possibilità del debitore concordatario di svincolarsi dal contratto ai sensi dell'

art. 169-

bis

l.

f

all

.

  • La difficoltà non sottovalutabile, però, qui consiste nello stabilire come nei fatti questo possa avvenire, non solo nei confronti degli arbitri, ma anche nei confronti degli altri compromittenti. Lo scioglimento per volontà di una parte, che nella specie darebbe luogo a una risoluzione parziale del contratto di arbitrato, sarebbe in particolare messo in discussione dall'unità del rapporto che nasce da un contratto con parti soggettivamente complesse (S. Marullo di Condojanni, Il contratto di arbitrato. Milano, 2008, 214 e ss.; N. Sotgiu, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, in C. Punzi (a cura di), Disegno sistematico dell'arbitrato. Padova, vol. III, 2012, 489). Senza contare poi la dovuta determinazione dell'indennizzo, vuoi nei confronti degli altri compromittenti, vuoi a favore degli arbitri.

  • L'ipotesi, peraltro, se resa prospettabile, seppur con le riconosciute difficoltà, dal punto di vista meramente sostanziale, diviene ancor più criticabile se letta nell'ottica (inscindibile) del processo arbitrale, nella specie, già pendente, in virtù della pregressa costituzione del collegio degli arbitri per accettazione del mandato conferito. Da tale momento, infatti, scatterebbe l'operatività del principio della perpetuatio iurisdictionis ac competentiae ai sensi dell'

    art. 5 c.p.c.

    , in virtù del quale, radicata la competenza in capo al giudice adito, eventi successivi (sottrattivi o modificativi del potere decisionale) non avrebbero effetto (Arb. Roma, 16 aprile 2004, in Foro it. Rep., 2005; C. Cavallini, L'arbitrato rituale. Milano, 2009, 107). Neppure lo scioglimento dalla clausola compromissoria risulterebbe pertanto rilevante (M. Bove

    , Arbitrato e fallimento, cit.

    ). Il richiamato principio, dunque, in ossequio alla soluzione suesposta (che ammette lo scioglimento del contratto di arbitrato in pendenza di giudizio arbitrale), verrebbe denaturato per effetto di una scelta unilaterale del debitore concordatario ratificata dall'imperium del giudice statale, di cui si connota il provvedimento autorizzatorio, determinante in pratica l'improcedibilità del giudizio arbitrale.

  • A mio avviso l'argomento può essere superato conciliando le due alternative senza dar luogo ad alcuna aporia, nei termini a seguire: anche il contratto di arbitrato pendente, in quanto tale, soggiace alla disciplina sui contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo, divenendo dunque oggetto di potenziale scelta da parte del debitore concordatario di scioglimento (o, eventualmente, di sospensione – salvo poi scrutinare le corrette implicazioni che la stessa comporta –), sennonché, detta scelta, per il principio processuale citato, non è in grado di sottrarre la potestas iudicandi degli arbitri già costituiti.

L'esito pertanto dello scioglimento a favore del debitore concordatario del contratto di arbitrato, costruito su un rapporto soggettivamente complesso, diverrà semplicemente l'inopponibilità alla procedura concorsuale del lodo non ancora pronunciato e, comunque, fintanto che lo stesso non divenga incontrovertibile.

Contratto di arbitrato già adempiuto da parte degli arbitri, ma inadempiuto da parte dei compromittenti, in particolare da parte del soggetto che presenta ricorso per concordato preventivo

In tal caso, il lodo è già stato pronunciato, ma il diritto degli arbitri all'onorario e al rimborso delle spese, che non siano già state anticipate, non è ancora stato soddisfatto.

I

l contratto di arbitrato può dunque dirsi pendente ai fini dell'applicabilità della disciplina sui contratti in corso di esecuzione dettata in tema di concordato preventivo, posto che – come sopra già rilevato – manca qui il limite della mancata esecuzione bilaterale, imposto invece dall'

art. 72 l.

f

all

.

Conseguenza:

Pure qualora il lodo sia già stato pronunciato (e fin tanto che lo stesso non risulti incontrovertibile) il debitore concordatario potrebbe astrattamente richiedere l'autorizzazione giudiziale allo scioglimento del contratto di arbitrato, ad esempio perché eccessivamente oneroso da sopportare nell'ottica del piano concordatario.

La soluzione si presta chiaramente a facili abusi, posto che sarà certo più probabile che lo scioglimento venga richiesto dinnanzi a un lodo sfavorevole, con indubbia difficoltà (rectius, responsabilità) per l'autorità giudiziaria a rilasciare il provvedimento autorizzatorio (con riguardo al quale nulla si dice in merito alla reclamabilità).

Da notarsi peraltro come il credito (anche) degli arbitri sia da collocarsi sempre in chirografo, giusta la previsione di cui all'

art. 169-

bis

, comma 2, l.

f

all

.

Sommario