Affitto d'azienda. Compensazione tra canoni d'affitto scaduti e crediti sorti post fallimento

Mariacarla Giorgetti
Matteo Lorenzo Manfredi
26 Maggio 2015

Può l'affittuario di un contratto di affitto d'azienda di un'impresa fallita con contestuale contratto di locazione dell'immobile ove è ubicata l'azienda, compensare il debito per canoni di affitto con il credito che in lui sorge pagando al creditore del fallimento i canoni di locazione scaduti ante fallimento?

Può l'affittuario di un contratto di affitto d'azienda di un'impresa fallita con contestuale contratto di locazione dell'immobile ove è ubicata l'azienda, compensare il debito per canoni di affitto con il credito che in lui sorge pagando al creditore del fallimento i canoni di locazione scaduti ante fallimento?

RIFERIMENTI NORMATIVI – L'art. 169 l. fall., rubricato “Norme applicabili”, enuncia che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63”.
L'art. 56 l.fall., rubricato “Compensazione in sede di fallimento” stabilisce che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.

OSSERVAZIONI – Il quesito posto concerne, in sostanza, la possibilità di compensare un debito preesistente la procedura concorsuale (canoni di locazione scaduti), con un credito sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento (canoni maturati per l'affitto del ramo d'azienda).
Occorre, anzitutto, disaminare la disciplina giuridica sottesa al caso di specie e, in particolare, quanto disciplinato dall'art. 56 l. fall.
Come è noto, la norma in analisi prescrive un'eccezione rispetto al principio della par condicio creditorum, in quanto stabilisce che i creditori possono compensare i propri debiti con i debiti verso il fallito, anche se non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che così facendo alcuni creditori vengono pagati integralmente (sia pur nei limiti della compensazione).
Orbene, la compensazione fallimentare può operare solo in presenza di due presupposti fondamentali: la preesistenza al fallimento dei rapporti di credito/debito e la reciprocità degli stessi.
Quanto al requisito della preesistenza, la giurisprudenza ha chiarito che tale presupposto va inteso nel senso che le condizioni previste per la compensabilità devono verificarsi prima della dichiarazione di fallimento, anche se il creditore può esprimere l'intenzione di compensare dopo il fallimento (sul punto, cfr. Cass., S.U., 19 novembre 1996, n. 10097; Cass. 31 agosto 2010, n. 18915; Cass. 26 febbraio 1999, n. 1671; Cass. 28 giugno 1985, n. 3879).
La ratio di tale disposizione è, evidentemente, quella di evitare che l'acquisto dopo il fallimento o nell'imminenza dello stesso (entro l'anno anteriore la dichiarazione), da parte del debitore di un credito non scaduto sia effettuato ad un prezzo inferiore a quello nominale ed allo scopo programmato di evitare, attraverso il meccanismo della compensazione, il pagamento da parte del cessionario di un suo debito.
Pertanto, non può esservi compensazione fra credito verso il fallito e debito che sorga durante la procedura concorsuale, giusta il disposto dell'art. 56, comma 2, l. fall.
Applicando, nel caso che in esame, i suesposti principi, si ritiene non applicabile l'istituto della compensazione tra le rispettive partite di credito e debito.
Infatti, sebbene il debito per il pagamento dei canoni locativi sia preesistente alla dichiarazione di fallimento, non può dirsi altrettanto del credito maturato per la locazione del ramo d'azienda, sorto successivamente alla apertura della predetta procedura concorsuale, con conseguente inapplicabilità della compensazione tra debito e controcredito.
In secondo luogo, la non operatività della compensazione, nel caso de quo, può essere argomentata anche avendo riguardo al secondo requisito, la reciprocità dei crediti.
I contrapposti rapporti di debito/credito devono correre tra i medesimi soggetti; non è, pertanto, possibile compensare un debito verso il fallito con un credito verso la massa, mancando la reciprocità fra le contrapposte obbligazioni.
Nel caso di specie, il credito maturato dal fallito non è riferibile, a seguito della dichiarazione di fallimento, allo stesso imprenditore, ma alla massa patrimoniale che viene ora gestita dal Curatore, con una evidente mancanza di corrispondenza tra le sfere patrimoniali cui appartengono le rispettive partite creditorie (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6478; Cass. 19 novembre 2008, n. 27518; Cass. 14 marzo 2000, n. 2912).
Di talché, mancando il presupposto della reciprocità, si ritiene non operabile la compensazione.
Alla luce di quanto sopraesposto, anche con la conferma della giurisprudenza della Suprema Corte, è possibile concludere che:
- l'art. 56 l. fall. prescrive, affinché la compensazione fallimentare sia operabile, la sussistenza, congiunta, di due requisiti, la preesistenza al fallimento dei rapporti di credito/debito e la reciprocità degli stessi;
- difettando, nel caso di specie, entrambi i presupposti, si ritiene che il debitore fallito non possa avvalersi della compensazione di cui all'art. 56 l. fall.