Rapporti tra creditori prededucibili e ipotecari in caso di attivo immobiliare

Ivan Libero Nocera
02 Aprile 2015

In ipotesi di concordato preventivo liquidatorio con cessione di beni omologato, in cui l'attivo realizzato è inerente esclusivamente alle vendite di alcuni immobili sui quali grava iscrizione ipotecaria, in fase di riparto, il liquidatore giudiziale può assegnare ai creditori prededucibili (attestatore, advisor e legale per deposito del ricorso) l'importo a questi spettante anche se va sottratto al netto destinato ai creditori ipotecari? O bisogna provvedere al pagamento degli ipotecari così come previsto dal comma 2 dell'art. 111-bis l.fall.?

In ipotesi di concordato preventivo liquidatorio con cessione di beni omologato, in cui l'attivo realizzato è inerente esclusivamente alle vendite di alcuni immobili sui quali grava iscrizione ipotecaria, in fase di riparto, il liquidatore giudiziale può assegnare ai creditori prededucibili (attestatore, advisor e legale per deposito del ricorso) l'importo a questi spettante anche se va sottratto al netto destinato ai creditori ipotecari? O bisogna provvedere al pagamento degli ipotecari così come previsto dal comma 2 dell'art. 111-bis l.fall.?

L'ISTITUTO - Occorre ricordare che i rapporti tra i creditori prededucibili ed i creditori muniti di garanzia reale (pegno e ipoteca) sono regolati nel fallimento dall'art. 111-bis, comma 2, l.fall., a tenore del quale i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

LA RATIO - In proposito, giova osservare come, qualora le spese relative ai crediti prededucibili gravassero in modo uguale su tutti i beni liquidati nella procedura, si pregiudicherebbero le ragioni dei creditori muniti di causa di prelazione. Tuttavia, al contempo, nell'ipotesi in cui si applicasse rigorosamente la descritta regola, i costi sostenuti dalla procedura per la liquidazione dei beni sarebbe integralmente sopportata dai creditori non privilegiati.
Di conseguenza, la prededuzione delle spese relative alla procedura fallimentare non grava indiscriminatamente su tutti i beni liquidati dalla procedura, in quanto il suo effetto è circoscritto per i beni oggetto di garanzie reali speciali ai soli oneri legati all'amministrazione e alla liquidazione di tali beni. Pertanto, il creditore titolare di ipoteca su un bene facente parte dell'attivo fallimentare è tenuto a sopportare le sole spese della procedura che si riferiscono al bene gravato, avendo riguardo sia a quelle specificamente sostenute per la sua gestione e liquidazione, sia a quelle generali riconducibili all'interesse e all'utilità anche potenziale del creditore garantito (cfr. Cass., 10 maggio 1999, n. 4626).
Inoltre, l'effetto della prededuzione in relazione ai beni gravati da garanzia reale o privilegio speciale incide sugli oneri riguardanti attività di amministrazione direttamente finalizzate alla conservazione o all'incremento dei beni medesimi o in ogni caso relativi ad attività destinate a ottenere una specifica utilità per i creditori garantiti. In tali ipotesi, in via eccezionale, un credito assistito da prelazione prevale su un credito prededucibile. Infatti, i creditori con privilegio su beni determinati, poiché non sono interessati alla liquidazione dei beni diversi da quelli sui cui possono esercitare la loro prelazione, non potranno essere gravati dalle spese inerenti la liquidazione dei beni diversi, fatta eccezione per una quota delle spese generali e salvo quelle effettivamente necessarie a liquidare i beni di loro interesse.

LA GIURISPRUDENZA - In proposito, la Cassazione ha infatti affermato che il creditore ipotecario deve sopportare, in parte anche lui l'onere di quelle spese generali che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, posto il fatto che quest'ultimo procede ad attività di amministrazione e liquidazione riferibili anche ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (per non parlare della preventiva verificazione ed ammissione, al passivo, del credito ipotecario, che egualmente richiede un'attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca) (Cass., 6 giugno 1997, n. 5104). Per quanto attiene alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, la Suprema Corte suggerisce l'adozione di un criterio che rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso di ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento (Cass., 6 giugno 1997, n. 5104).

LA SOLUZIONE - Per la soluzione del quesito occorre stabilire prioritariamente se le regole finora indicate, riguardanti il fallimento, debbano o possano applicarsi pari pari anche in caso di concordato preventivo.
La risposta positiva, alla luce delle modifiche profonde che hanno interessato la procedura di concordato, non è scontata, anche se chi scrive la reputa più convincente.
Se così è, può in conclusione ritenersi che anche nel concordato il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare su cui grava l'iscrizione ipotecaria debba essere destinato in via di principio ai creditori ipotecari e solo de residuo alla massa per il pagamento anzitutto dei crediti prededucibili, ma fatta eccezione per i debiti prededucibili sorti per la conservazione, amministrazione e vendita degli stessi beni oggetto della garanzia, i quali sono soddisfatti con preferenza anche rispetto ai crediti assistiti da garanzia reale, e di una quota proporzionale delle spese generali.