Rapporti tra creditori prededucibili e ipotecari in caso di attivo immobiliare
02 Aprile 2015
In ipotesi di concordato preventivo liquidatorio con cessione di beni omologato, in cui l'attivo realizzato è inerente esclusivamente alle vendite di alcuni immobili sui quali grava iscrizione ipotecaria, in fase di riparto, il liquidatore giudiziale può assegnare ai creditori prededucibili (attestatore, advisor e legale per deposito del ricorso) l'importo a questi spettante anche se va sottratto al netto destinato ai creditori ipotecari? O bisogna provvedere al pagamento degli ipotecari così come previsto dal comma 2 dell'art. 111-bis l.fall.?
L'ISTITUTO - Occorre ricordare che i rapporti tra i creditori prededucibili ed i creditori muniti di garanzia reale (pegno e ipoteca) sono regolati nel fallimento dall'art. 111-bis, comma 2, l.fall., a tenore del quale i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. LA RATIO - In proposito, giova osservare come, qualora le spese relative ai crediti prededucibili gravassero in modo uguale su tutti i beni liquidati nella procedura, si pregiudicherebbero le ragioni dei creditori muniti di causa di prelazione. Tuttavia, al contempo, nell'ipotesi in cui si applicasse rigorosamente la descritta regola, i costi sostenuti dalla procedura per la liquidazione dei beni sarebbe integralmente sopportata dai creditori non privilegiati. LA GIURISPRUDENZA - In proposito, la Cassazione ha infatti affermato che il creditore ipotecario deve sopportare, in parte anche lui l'onere di quelle spese generali che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, posto il fatto che quest'ultimo procede ad attività di amministrazione e liquidazione riferibili anche ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (per non parlare della preventiva verificazione ed ammissione, al passivo, del credito ipotecario, che egualmente richiede un'attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca) (Cass., 6 giugno 1997, n. 5104). Per quanto attiene alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, la Suprema Corte suggerisce l'adozione di un criterio che rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso di ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento (Cass., 6 giugno 1997, n. 5104). LA SOLUZIONE - Per la soluzione del quesito occorre stabilire prioritariamente se le regole finora indicate, riguardanti il fallimento, debbano o possano applicarsi pari pari anche in caso di concordato preventivo. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |