Concordato preventivo, classe per il creditore Erario e calcolo delle maggioranze

Federico Clemente
11 Luglio 2013

Concordato preventivo liquidatorio. La società ricorrente, che ha depositato la domanda di concordato, ha previsto la suddivisione in classi dei creditori. Di tutte le classi solo due hanno diritto al voto.

Concordato preventivo liquidatorio. La società ricorrente, che ha depositato la domanda di concordato, ha previsto la suddivisione in classi dei creditori.
Di tutte le classi solo due hanno diritto al voto:
1) Classe per i debiti tributari declassati (accessori IVA);
2) Classe chirografari.
Per le due classi votanti viene proposta la medesima percentuale di soddisfacimento.
Chiedo se in questo caso specifico, sulla base del disposto dell'art. 177 l. fall., il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto si verifica nel maggior numero di classi, nel nostro caso in entrambe le due classi votanti.

L'incertezza è dovuta al fatto che per entrambe le classi è prevista la stessa percentule di soddisfacimento, avendo la società ricorrente equiparato il debito tributario declassato ai creditori chirografari. Inoltre la classe dei debiti tributari declassati rappresenta appena il 10% circa del totale dei creditori aventi diritto al voto. Applicando l'art. 177 l. fall. il voto contrario dell'unico creditore della classe debiti tributari declassati (agenzia delle entrate) non farebbe raggiungere le maggioranze previste per l'approvazione del concordato. E' possibile sostenere che i creditori aventi diritto al voto costituiscano una unica classe essendo prevista la stessa percentuale di soddisfacimento del credito?

Nell'ambito della determinazione delle maggioranze per l'approvazione del concordato per classi con medesima percentuale di soddisfacimento e in cui una classe sia costituita dal creditore Erario, due sono gli elementi che si pongono in via preliminare nella ricerca di una soluzione:
a) se sia possibile formare classi di creditori differenziate per posizione giuridica e interessi economici, riservando alle stesse il medesimo trattamento economico in termini di percentuale di pagamento;
b) se, in presenza di crediti erariali declassati dal privilegio al chirografo, sia obbligatorio formare per essi una specifica classe.

LA NORMATIVA - Si osserva come l'art. 160, comma 1, alla lettera c) statuisca che il piano può prevedere "la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici differenti".
La stessa norma, sempre al comma 1 ma alla distinta lettera d), statuisce che il piano può prevedere "trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse".
Giova anche un richiamo all'art. 182-ter, comma 1, a mente del quale "se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto dei quali è previsto un trattamento più favorevole".

LA DOTTRINA - I contributi di pensiero sul tema sono controversi.
Quanto alla possibilità di un trattamento percentualmente identico per classi differenti, la stessa è raramente oggetto di attenzione, essendo sovente dato per pacifico che il trattamento differenziato costituisca una ragione intrinseca della formazione delle classi.
Tuttavia, si osserva come la norma distingua le due ipotesi, di cui la seconda assume la veste di caso particolare della prima: alla lettera c) la formazione di classi, alla lettera d) il trattamento differenziato. Entrambe facoltà, come vuole l'incipit "il piano può prevedere".
Quanto alla obbligatorietà delle classi in caso di debiti erariali declassati al chirografo, è stato sostenuto che l'inclusione dell'Erario in un'apposita classe sia volta a concedere allo stesso la possibilità di opporsi all'omologazione del concordato (Vitiello, Il concordato preventivo con classi nella prospettiva liquidatoria e nella prospettiva del risanamento, in IlFallimentarista.it).
Più in generale, vi è una corrente di pensiero secondo cui sussiste un vero proprio obbligo di formazione delle classi in presenza di posizioni non omogenee dei creditori (cfr. Catalozzi, La formazione delle classi tra autonomia del proponente e tutela dei creditori, in Il Fallimento, 2009, 581 e ss.). Pare tuttavia più aderente allo spirito dell'istituto la corrente di pensiero secondo cui il piano concordatario senza classi costituisce la regola, anche in ipotesi "di creditori privilegiati sottoposti a falcidia e di pretese tributarie assoggettate transazione fiscale" (Ambrosini, Il controllo giudiziale sull'ammissibilità della domanda di concordato preventivo e sulla formazione di classi, in Il diritto fallimentare, 2010, I, 551 e ss.).
Permangono inoltre i dubbi, non infondatamente sollevati in dottrina, circa la ammissibilità di classi composte da un solo creditore.

LA GIURISPRUDENZA - Quanto al primo aspetto, pare degno di nota un provvedimento del Tribunale di Bergamo (30 novembre 2012, in IlFallimentarista.it, con nota di Bottai), secondo cui la formazione di una pluralità di classi con il medesimo trattamento deve ritenersi ammissibile qualora sia giustificata da un'oggettiva diversità di interessi.
È assai arduo però ravvisare tale giustificazione in concreto.
Consta invero che il Tribunale di Milano per prassi inviti il debitore ex art. 162, comma 1, l. fall. a modificare la domanda che preveda più classi con il medesimo trattamento, reputandola inammissibile (v. anche Trib. Milano, 3.4.2013, Alga spa, ined.).
Venendo alla seconda questione, non sono mancate posizioni contrastanti della giurisprudenza, che a più riprese ha in particolare cercato di intervenire per invitare il debitore alla formazione o modifiche di classi, nell'indirizzo quindi della obbligatorietà delle stesse (cfr. Trib. Monza, 7 aprile 2009).
Dirimenti, peraltro, appaiono i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza 10 febbraio 2011, n. 3274, che, pur in tema di concordato fallimentare, ha statuito che la suddivisione dei creditori in classi costituisce una ipotesi “meramente alternativa a quella della sola classica divisione degli stessi secondo il rango privilegiato o chirografario del credito..." cosicché l'assenza di criteri "che comportino necessariamente la scelta di un'opzione o dell'altra significa che la stessa è meramente discrezionale".
In questo indirizzo pare porsi ancora la Corte regolatrice con la sentenza 12 ottobre 2011, n. 22931, laddove sostiene che nel concordato senza classi “la falcidia dei crediti privilegiati non comporta necessariamente la suddivisione dei creditori in classi se per la parte in chirografo il trattamento è identico per tutti ed uguale a quello dei crediti originariamente chirografari".

CONCLUSIONI - Mentre permane poco esplorata la possibilità di formare classi diverse in presenza di una medesima percentuale di soddisfacimento, sembra ragionevolmente superata l'obbligatorietà di ricondurre l'Erario ad una specifica classe, laddove il proprio credito privilegiato viene parificato nel trattamento a quello dei creditori chirografari.
In quest'ottica, la proposta di concordato di cui al quesito non aveva la necessità di suddividere i creditori in classi.
Più corretta appare l'ipotesi di una proposta concordataria che unifichi i debiti tributari declassati agli altri creditori chirografari (e in tal senso, se non ancora avvenuta la votazione, potrebbe essere modificata la domanda di concordato).
Tuttavia, laddove la proposta formulata permanga quella originaria, non pare perseguibile quanto prospettato nel quesito, ossia riunire concettualmente i creditori aventi diritto al voto in un'unica classe. Il Tribunale può invece invitare il debitore a modificare la proposta unificando le classi.
Se la proposta che prevede due classi con il medesimo trattamento non venga modificata, si applicheranno necessariamente le regole del caso e, conseguentemente, o tale proposta verrà dichiarata inammissibile, o, se giudicata ammissibile, il voto negativo dell'Erario comporterà la mancata approvazione del concordato.