I presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria nell'ipotesi di amministrazione straordinaria

Paola Baldassarre
04 Luglio 2012

Nel caso di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi quali sono i requisiti richiesti affinchè il Commissario e/o il Liquidatore possano esercitare l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. ed il termine prescrizionale di tre anni per l'esercizio dell'azione decorre dallo stato di insolvenza o dalla nomina del Commissario che è il soggetto indicato, eventualmente, ad esercitare l'azione?

Nel caso di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi quali sono i requisiti richiesti affinchè il Commissario e/o il Liquidatore possano esercitare l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. ed il termine prescrizionale di tre anni per l'esercizio dell'azione decorre dallo stato di insolvenza o dalla nomina del Commissario che è il soggetto indicato, eventualmente, ad esercitare l'azione?

In caso di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi (ovvero di Procedura cosiddetta “base” rispetto alla normativa speciale successiva dettata per ipotesi specifiche), in forza del richiamo espresso degli artt. 49 e 91 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (c.d. legge Prodi bis) all'art. 67 l. fall., per esperire l'azione revocatoria fallimentare occorre far riferimento ai presupposti previsti dalla norma fallimentare con la precisazione che per la revocatoria di cui all'art. 91 (c.d. aggravata o infragruppo) il periodo sospetto risulta più lungo dell'ordinario, in quanto l'azione revocatoria potrà colpire gli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 l. fall. compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza nonchè gli atti indicati nel numero 4) e nel secondo comma dell'art. 67 l. fall. compiuti nei tre anni anteriori. Per ciò che concerne il presupposto soggettivo, oltre agli elementi evidenziati dalla costante giurisprudenza in ambito di art. 67 l. fall., la prova della scientia decoctionis può anche desumersi presuntivamente dalla dimostrazione della conoscenza della crisi del gruppo al quale appartiene l'impresa cui si riferisce l'azione giudiziale, a condizione che risulti giudizialmente accertato sia il rapporto di collegamento fra la singola impresa e il gruppo, sia il dissesto del gruppo medesimo. Il rinvio generale all'art. 67 l. fall. e l'assenza di deroghe espresse operato dagli art. 49 e 91 D.Lgs n. 270/1999 consente altresì di ritenere applicabili le esenzioni di cui al terzo comma della norma fallimentare.
L'ultimo comma dell'art. 49 (il cui disposto è espressamente fatto salvo dall'art. 91 per la revocatoria aggravata), laddove prevede espressamente che i termini stabiliti dalle disposizioni in materia di revocatoria di cui alla Legge Fallimentare si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, precisa il dies a quo per il computo del periodo sospetto, ma non si occupa del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione.
Considerato che l'art. 49 ha espressamente precisato che l'azione revocatoria può essere esercitata solo a condizione che sia stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, ne deriva che solo da questo momento il Commissario può far valere il diritto ad esperire l'azione revocatoria, cosicché il termine prescrizionale (o decadenziale) inizia a decorrere solo dalla data di approvazione del programma di cessione o, in caso di fallimento ex art. 30, dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, non potendo essere leso il principio generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione incomincia a decorrere solo a partire dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

RIFERIMENTI NORMATIVI - La soluzione del quesito involge l'esame logico sistematico delle seguenti norme: artt. 49 e 91 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (azioni revocatorie); art. 67 l. fall. (azione revocatoria fallimentare); art. 30 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (apertura della procedura di dichiarazione di fallimento); 2935 c.c. (decorrenza della prescrizione).

L'APPROFONDIMENTO DOTTRINALE - Al di là del chiaro dettato normativo sopra richiamato, la dottrina fornisce importanti chiarimenti in merito al mantenimento in vigore degli artt. 49 e 91 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 anche alla luce della riforma della legge fallimentare. In particolare, in merito ai termini della c.d. revocatoria aggravata, se ad una prima analisi potrebbe dedursi che con l'entrata in vigore del nuovo art. 67 l. fall. il legislatore abbia optato per l'abrogazione implicita dell'art. 91 sul presupposto di un intento di rinnovamento e ridisciplina organica della materia, ad un'analisi più attenta pare più corretto considerare che il dettato dell'art. 91 permanga trattandosi di una norma di carattere speciale che il legislatore della riforma ha inteso fare salva con l'inserimento dell'ultimo inciso dell'art. 67.
In materia di termine prescrizionale, la dottrina fornisce poi un'analisi sistematica dell'art. 49, necessario al fine di comprendere quale impatto possa avere l'unanime giurisprudenza creatasi sul dettato normativo della precedente legge Prodi che dispone per le procedure soggette a tale disciplina, in quanto aperte in pendenza della stessa, la decorrenza della prescrizione dalla nomina del Commissario liquidatore rispetto alla nuova voluntas legis. Al riguardo basti ricordare come sia stato puntualmente precisato che, nel vigore della Prodi bis, se è pacifico che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza rileva ai soli fini della determinazione del periodo sospetto, deve ritenersi altrettanto pacifico che - ai fini del computo dei termini di prescrizione dell'azione revocatoria - non avrebbe senso discutere se gli stessi vadano calcolati dalla sentenza di insolvenza ovvero dal decreto che dispone la nomina del Commissario in quanto, in entrambi i casi, non potrà comunque essere esercitata sino all'approvazione del programma di cessione ovvero sino a quando sia disposta la conversione della procedura in fallimento, essendoci prima un'impossibilità legale ad agire che non consente il decorso della prescrizione (COSTA, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, 2008, Torino, 693; DACCO', La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, Commentario al D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 a cura di Castagnoli e Sacchi, Torino, 2000, 488; Trattato delle procedure concorsuali, vol. 2, Le azioni revocatorie nell'Amministrazione straordinaria e nella liquidazione coatta amministrativa, a cura di FIMMANO', Torino, 2010, 325-326).

LA GIURISPRUDENZA - In merito ai requisiti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 49 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 con applicazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 67 l. fall. post riforma, si veda, da ultimo, Trib. Novara 20 aprile 2012, n. 279.
In merito alla decorrenza del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nella vigenza della legge Prodi dalla nomina del Commissario governativo si vedano, fra le tante, Cass. Sezioni Unite, 15 giugno 2000, n. 437; Cass. 16 giugno 2011, n. 13244; Cass. 12 dicembre 2007, n. 26009.