Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Mauro Vitiello
12 Febbraio 2015

Come noto, l'elemento maggiormente caratterizzante la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dalla l. n. 3/2012, come modificata dalla l. n. 221/2012, è l'istituzione dell'Organismo di composizione della crisi (OCC).

Come noto, l'elemento maggiormente caratterizzante la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dalla l. n. 3/2012, come modificata dalla l. n. 221/2012, è l'istituzione dell'Organismo di composizione della crisi (OCC).
Investito di un ruolo di imparzialità e terzietà direttamente derivante dalla sua promanazione pubblica (può essere costituito presso enti pubblici e deve essere iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministro della Giustizia, o essere "personificato" nella figura di un avvocato, commercialista o notaio nominato dal presidente del tribunale territorialmente competente, o da un giudice delegato dal presidente stesso), l'OCC è chiamato a svolgere funzioni diverse, tutte riconducibili al ruolo di garante del corretto funzionamento e del buon esito della procedura.
Le funzioni vanno dall'ausilio del debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa, all'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, alla effettuazione delle pubblicità e comunicazioni disposte dal giudice, alla soluzione delle questioni e vertenze sorte nella fase di esecuzione dell'accordo o del piano, ove esse non ineriscano a diritti soggettivi, ipotesi, queste, in cui è previsto l'intervento del giudice.
L'OCC può inoltre essere chiamato a svolgere funzioni di organo liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di gestore della liquidazione, ove questa sia prevista nelle procedure di composizione della crisi.
L'OCC deve orientare le scelte e le mansioni, dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento, alla realizzazione dello scopo della soluzione della crisi, evitando approcci che si risolvano nel sostegno di una parte piuttosto che di un'altra, rischio, quest'ultimo, se si vuole, insito nel fatto che sia prevista una specifica attività di consulenza nella predisposizione del piano, il che potrebbe comportare una sorta di compenetrazione dell'Organismo con gli interessi del debitore.
Posto quindi che le caratteristiche di indipendenza e di imparzialità connotanti l'Organismo lo qualificano come organo di ausilio e assistenza di tutti i soggetti coinvolti nella procedura (debitore, creditori e giudice) in funzione della realizzazione del pubblico interesse alla soluzione della crisi da sovraindebitamento, va evidenziato che la disciplina dell'OCC è stata appena completata con l'adozione del regolamento del Ministero della giustizia, adottato di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
Il regolamento, previsto dall'art. 15, comma 3, è stato emanato col decreto n. 202 del 24 settembre 2014, in vigore dal 28 gennaio 2015, e determina i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'apposito registro e per la determinazione dei compensi spettanti agli organismi.
Per quanto si tratti di fonte normativa secondaria, essa assume una significativa valenza nel completare la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, introducendo alcune nuove figure e chiarendo i meccanismi di interazione tra le figure stesse.
Il regolamento in particolare definisce:
- l'Organismo di composizione della crisi come “l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento”;
- il gestore della crisi come la persona fisica, o il collegio di persone fisiche, chiamato in concreto a svolgere le funzioni previste nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, con caratteristiche di necessaria indipendenza, requisito la cui individuazione e disciplina sono nella sostanza riconducibili, con le differenze del caso, alla disciplina prevista per il professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità dei piani previsti dalla legge fallimentare (art. 11, comma 3, lett. a);
- l'ausiliario del gestore della crisi come il soggetto di cui il gestore si possa avvalere nello svolgimento dell'incarico;
- il referente quale la persona fisica che, all'interno dell'OCC, agendo in modo indipendente, indirizzi e coordini l'attività dell'organismo e conferisca gli incarichi ai diversi gestori della crisi, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare.
Nell'apposito registro informatico istituito presso il Ministero di Giustizia sono iscritti sia gli OCC, sia i gestori della crisi.
L'iscrizione degli OCC avviene, di diritto, su semplice domanda, quando gli organismi di conciliazione sono costituiti presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi della legge n. 328/2000, gli ordini professionali degli avvocati, notai e dottori commercialisti ed esperti contabili.
Altra sezione del registro contiene l'iscrizione degli OCC costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.
Per questi ultimi Organismi l'iscrizione non avviene di diritto, ma, su domanda, a discrezione del responsabile della tenuta del registro, il quale deve verificare:
- che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno dei predetti enti pubblici;
- che esista un referente cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- che il servizio di gestione della crisi sia accompagnato da polizza assicurativa con massimale non inferiore al milione di euro, per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
- che vi sia un numero di gestori della crisi non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;
- l'esistenza di un regolamento dell'Organismo che sia conforme alle disposizioni del decreto ministeriale;
- la sede dell'Organismo.
L'esistenza dei requisiti dell'esistenza di un referente indipendente, della polizza assicurativa e della conformità al decreto del regolamento interno va verificata anche qualora a chiedere l'iscrizione sia un ordine professionale, un organismo di conciliazione costituto presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura, o infine il segretariato sociale costituito ai sensi della legge n. 328/2000.
Per l'iscrizione agli elenchi dei gestori della crisi è necessario avere:
- una laurea in materie giuridiche o economiche;
- una specifica formazione nella materia della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;
- una concreta esperienza in materia;
- uno specifico aggiornamento biennale.
Quest'ultimo non sarà necessario per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto (28 gennaio 2015) per i professionisti appartenenti agli ordini degli avvocati, notai e dottori commercialisti ed esperti contabili, purchè documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, o di aver svolto i compiti e le funzioni dell'Organismo di composizione della crisi o del liquidatore ai sensi dell'art. 15 della legge n. 3/2012.
Il possesso dei requisiti è verificato dal responsabile del registro informatico ministeriale, cui spetta inoltre verificare che gli aspiranti iscritti abbiano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 8 dell'art. 4.
Al responsabile sono inoltre conferiti i poteri di cancellazione dal registro informatico, nelle ipotesi previste dall'art. 8, di perdita dei requisiti, di accertamento della loro originaria carenza, di omesso svolgimento di almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.
E' prevista la sospensione dell'iscrizione, per un periodo massimo di novanta giorni, qualora sia possibile per l'Organismo sanare la mancanza dei requisiti per l'iscrizione.
Il procedimento per l'iscrizione al registro informatico, disciplinato dall'art. 5, prevede che la mancata adozione del provvedimento di iscrizione da parte del responsabile del registro entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda, da trasmettersi anche per via telematica a mezzo PEC, secondo un modello approvato e pubblicato sul sito internet del Ministero, equivalga a diniego di iscrizione.
Al momento del conferimento dell'incarico, l'Organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera e la misura del compenso prevista.
L'accordo con il debitore per la determinazione del compenso va obbligatoriamente portato a conoscenza dei creditori.
A testimoniare quanto si investa sulle possibili soluzioni delle crisi da sovraindebitamento con gli strumenti introdotti dalla normativa in commento, l'art. 13 del decreto prevede una costante attività di monitoraggio statistico dei procedimenti da parte del Ministero, con eventuale rilascio di una certificazione di qualità all'Organismo che la richieda.
Infine, sono dettate le regole e i parametri per la determinazione del compenso, che viene posto a carico del debitore.
La disciplina introduce il principio della determinazione del compenso all'Organismo previo accordo con il debitore che l'Organismo abbia individuato e incaricato.
In mancanza di accordo, la liquidazione deve avvenire da parte del Giudice (così come si verifica nei casi in cui l'organismo venga nominato direttamente dall'organo giurisdizionale), sulla base di parametri che rimandano al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti, dettato per la liquidazione dei compensi di curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale delle procedure di concordato preventivo.