Comunicazioni PEC nelle procedure concorsuali

Pierpaolo Ceroli
24 Luglio 2015

A seguito del D.L. 179 /2012, articolo 17, “Decreto sviluppo bis” è stata introdotto l'uso della PEC anche per il compimento di alcuni atti di rilevante importanza all'interno della procedura fallimentare, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa.Anche a seguito del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 sono state intensificate le comunicazioni tramite PEC tra curatore/commissario e creditori al fine di rendere più efficaci ed immediate le attività di controllo dell'organo preposto alla gestione della procedura con le valutazioni di convenienza di quest'ultimi.Grazie all'introduzione della PEC (posta elettronica certificata) nelle procedure concorsuali è stato quindi reso possibile “snellire” alcuni adempimenti che fino all'entrata in vigore del suddetto decreto dovevano necessariamente avvenire in forma cartacea con evidenti sprechi sia economici che di efficienza oltre agli inevitabili rallentamenti che causavano a tutta la procedura.In particolare è stato previsto che il curatore (o commissario) devono tempestivamente comunicare ai creditori il proprio indirizzo PEC in modo che ogni debitore sia in possesso dell'indirizzo telematico certificato ove inviare ogni richiesta in riferimento alla procedura concorsuale nella quale è parte creditrice.Anche tutte le successive fasi della procedura come, ad esempio, la domanda di ammissione al passivo e la relazione sulla gestione sono ora rese immediatamente disponibili telematicamente ai creditori grazie all'utilizzo della posta elettronica certificata.
Inquadramento

Con il D.L. 179 /2012, articolo 17Decreto sviluppo bis” sono state introdotte importanti novità in riferimento ad alcuni atti che fino ad allora necessitavano della forma cartacea.

Il D.L. in oggetto ha infatti introdotto importanti novità in particolare per le procedure di:

  • fallimento;
  • concordato preventivo;
  • liquidazione coatta amministrativa;

e per le procedure che rimandano ai suddetti articoli, prevedendo un necessario utilizzo della PEC per tutti gli atti principali delle procedure in oggetto.

La PEC nel fallimento

Nel fallimento, a seguito del D.L. suddetto è stato sostituito il comma 3 dell'art. 15 L.F. prevedendo che il ricorso ed il decreto del tribunale, con il quale vengono convocati il debitore ed i creditori istanti per il fallimento, devono essere comunicati dalla cancelleria all'indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero reperibili dall'indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti, prevedendo la trasmissione dell'esito della trasmissione all'indirizzo PEC del ricorrente.

Art. 15 c. 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

A seguito dell'art. 17 lett. a) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il comma 3 dell'art. 15 L.F. è stato sostituito con la disposizione “il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”.

Importanti novità sono state previste con la disposizione contenuta nell'art. 31-bis L.F., inserito a seguito del D.L. 179 /2012, in riferimento alla comunicazione che il curatore (o il commissario) devono effettuare nei confronti dei creditori ai rispettivi indirizzi PEC se risultanti dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti o, in mancanza, a mezzo posta o fax indicando il proprio indirizzo PEC, richiedendo la tempestiva comunicazione dei rispettivi indirizzi PEC dei creditori informandoli che in mancanza di tale dato tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis L.F. senza ulteriori avvisi.

Art. 31-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Comunicazioni del curatore

A seguito del D.L. 179/12 è stato inserito l'art. 31-bis L.F. in riferimento alle comunicazioni che deve effettuare il curatore ai creditori disponendo che “le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti”.

Anche in riferimento alla relazione semestrale del curatore, a differenza di quanto avveniva prima, è previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 L.F. che copia del rapporto riepilogativo deve essere trasmessa tramite PEC ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni.

Come per le precedenti comunicazioni esaminate tutta la procedura fallimentare si caratterizza per una digitalizzazione tramite PEC di tutte le comunicazioni tra curatore e creditori (o altri interessati alla procedura) come la previsione dell'art. 92 in riferimento all'avviso ai creditori della possibilità di concorrere alla distribuzione del passivo, la data fissata per l'esame dello stato passivo ed ogni altra informazione che risulti utile per una corretta ed agevole presentazione della domanda.

Art. 92 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Avviso ai creditori ed agli altri interessati

Sempre in riferimento alle comunicazioni del curatore ai creditori, a seguito del D.L. 179/12 è stato sostituito il comma dell'art. 92 con la previsione che “il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente”.

La necessaria utilizzazione della PEC è prevista anche per tutte le altre fasi che caratterizzano la procedura fallimentare come nel caso della domanda di ammissione al passivo (ex art. 93 L.F.) che il creditore dovrà inoltrare all'indirizzo per del curatore.

Art. 93 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Domanda di ammissione al passivo

L'articolo in oggetto dispone, infatti, che il ricorso con il quale si chiede l'ammissione al passivo da parte dei creditori deve essere trasmesso all'indirizzo PEC del curatore disponendo che “nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale”.

Il ricorso deve contenere l'indirizzo PEC del creditore al fine di ricevere tutte le comunicazioni del curatore relative alla procedura.

Anche per quanto attiene il programma di liquidazione, previsto dall'art. 104-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il curatore dovrà entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario (ed in goni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 104-ter - come modificato dal D.L. 83/15- ), predisporre il programma stesso e sottoporlo all'approvazione del comitato dei creditori tramite PEC.

Successivamente anche il procedimento di ripartizione dell'attivo (ex art. 110 L.F.) che il curatore deve predisporre entro quattro mesi dall'esecutività dello stato passivo deve essere comunicato, su disposizione del giudice, a tutti i creditori mediante comunicazione PEC.

L'utilizzo della PEC viene inserito, inoltre, nella fase conclusiva della procedura fallimentare, ovvero successivamente alla predisposizione del rendiconto dell'operato del curatore (ex art. 116 L.F.) con la quale avviene il controllo dell'operato del curatore che deve essere comunicato a tutti i creditori con l'indicazione che possono presentare ricorso fino a cinque giorni prima del giorno fissato per l'udienza.

Nel concordato preventivo

Anche per la procedura di concordato preventivo il D.L. 179/12 ha apportato importanti novità. In particolare, come per il fallimento l'art. 171 L.F. prevede una necessaria comunicazione ai creditori tramite PEC indicante:

  • la data di convocazione dei creditori;
  • la proposta del debitore;
  • il decreto di ammissione;
  • il suo indirizzo PEC;
  • l'invito a fornire il suo indirizzo PEC.

Art. 171 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Convocazione dei creditori

Come nel fallimento è prevista la comunicazione tramite PEC per tutti i rapporti tra commissario giudiziale e creditori. In particolare, infatti, il comma 2 dell'art. 171 dispone che “il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale”.

Anche la successiva fase di redazione dell'inventario e della relazione particolareggiata sulla situazione dell'impresa soggetta a concordato deve essere comunicata ai sensi dell'art. 172 L.F. dal commissario giudiziale ai creditori almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori (il predetto termine è stato esteso a quarantacinque giorni a seguito del D.L. 27 giugno D.L. 27 giugno 2015, n. 83).

Novità introdotte a seguito del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83
A seguito del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 è stato modificato l'art. 172 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 apportando importanti novità da applicare ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto Decreto.
Tra le novità più rilevanti vi è sicuramente l'estensione da quindici a quarantacinque giorni per il deposito in cancelleria dell'inventario e della relazione particolareggiata sulle cause del dissesto di competenza del commissario che, nello stesso termine, dovrà essere comunicata anche ai creditori tramite PEC ai sensi dell'art. 171 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Altra novità che interessa le comunicazioni PEC del commissario ai creditori è quella prevista sempre all'art. 173 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento alla possibilità di deposito di proposte concorrenti. Qualora, infatti, siano presenti altre proposte queste devono essere valutate e comunicate tramite PEC dal commissario ai creditori almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Analoghe comunicazioni tramite PEC devono essere tempestivamente inviate ai creditori dal Commissario qualora emergano informazioni rilevanti per l'espressione del diritto di voto.
Nella liquidazione coatta amministrativa

Il D.L. 179/12 ha modificato anche l'art 205 L.F. prevedendo al comma 2 che la relazione predisposta dal commissario sia trasmessa tramite PEC ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni.

Come per il fallimento è inoltre prevista la comunicazione ai creditori (ex art. 207 L.F.) da parte del commissario in riferimento al suo indirizzo PEC e le relative somme a credito che risultano dalle scritture contabili con i relativi documenti dell'impresa soggetta alla procedura.

Art. 207 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Comunicazione ai creditori ed ai terzi

Anche per la procedura della liquidazione coatta amministrativa il D.L. 179/12 ha disposto l'utilizzo della PEC per le comunicazioni tra commissario e creditori. In particolare, infatti, l'art 207 L.F. dispone che “entro un mese dalla nomina il commissario deve comunicare “a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore”.

Anche le fasi della formazione dello stato passivo da parte del commissario (ex art. 209 L.F.) e della chiusura della liquidazione (ex art. 213 L.F.), poiché interessano le comunicazioni tra commissario e creditori, prevedono l'utilizzo della PEC sia per la comunicazione dell'avvenuta formazione dello stato passivo che per il deposito del bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti

Normativi

  • Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83
  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267
  • Art. 172 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 12 marzo 2010, n. 12/E