Società unipersonale

Alberto Cavallaro
08 Agosto 2013

L'articolo 2247 del codice civile definisce la società come frutto di un contratto stipulato da due o più persone, le quali conferiscono beni o servizi finalizzati alla divisione degli utili derivanti dall'esercizio comune di un'attività economica. L'ordinamento prevede inoltre differenti tipi di società che possono essere adottate dagli imprenditori, in base alle caratteristiche dell'impresa, del capitale necessario allo sviluppo dell'attività o altri elementi soggettivi. Le società sono infatti classificate in due macrocategorie: società di persone e società di capitali, che si differenziano in molti aspetti, dalla governance, alla responsabilità dei soci per le obbligazioni della società. Nelle società di persone prevale, ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa, l'elemento personale dei soci, mentre nelle società di capitali, soprattutto nelle società per azioni, prevale l'aspetto del capitale. In attuazione delle direttive CEE l'ordinamento italiano ha recepito già da tempo la possibilità di costituire società di capitali unipersonali. Il D.Lgs. n. 88/1993 ha disciplinato infatti la costituzione di una Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Unipersonale. La norma è stata successivamente revisionata dal D.Lgs. n. 6/2003 e attualmente trova la propria disciplina all'art. 2462 del codice civile. Lo stesso decreto ha inoltre integrato la possibilità di costituzione unilaterale anche alle società per azioni.
Introduzione

Nella disciplina delle società il codice civile fa una distinzione tra la costituzione di una società di persone, rispetto a quanto previsto per le società a responsabilità limitata e le società per azioni.

Società di persone

Art. 2247

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi.

Società per azioni

Art. 2328

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

Società a responsabilità limitata

Art. 2463

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

L'attuale formulazione del codice civile consente la costituzione, per atto unilaterale, sia della società a responsabilità limitata, che di società per azioni. L'ordinamento italiano ha quindi recepito l'esigenza di consentire la nascita di un'impresa con unico socio (unipersonale) con l'obbiettivo di conciliare il beneficio della responsabilità limitata dell'imprenditore, con la tutela dei diritti dei creditori.

La prima forma di società di capitali per cui venne consentita la possibilità di costituzione con atto unilaterale è stata la società a responsabilità limitata. Il D.Lgs. n. 88/1993 non aveva esteso anche alle S.p.a. tale possibilità prevista invece per le Srl.
Con la riforma del diritto societario del D.Lgs. n. 6/2003 è consentita anche la costituzione di S.p.a. unipersonale.

È quindi prevista sia l'esistenza di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni sia in fase di costituzione, che a seguito di una rimodulazione della compagine sociale. Il legislatore ha inoltre previsto una nuova formulazione di società a responsabilità limitata “semplificata”. Le disposizioni specifiche delle società unipersonali si applicano anche a questa fattispecie (art. 2463-bis c.c.).

Al fine di tutelare i diritti dei creditori il codice civile ha introdotto alcuni adempimenti in caso di società costituite o divenute unipersonali.

I conferimenti nelle spa unipersonali

Per la costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata con atto unilaterale il codice civile fornisce una maggiore tutela dei diritti dei creditori in relazione all'obbligo dei conferimenti delle quote o azioni sottoscritte:

Riferimento normativo

Casistica

Obbligo di conferimento

Art. 2342 c.2

Costituzione spa per atto unilaterale

I conferimenti in denaro devono essere integralmente versati al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo

Art. 2342 c.4

Spa divenuta uni personale per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci

I versamenti non ancora effettuati devono essere corrisposti entro 90 giorni

Art. 2464 c. 4

Costituzione S.r.l. con atto unilaterale

I conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo devono essere integralmente versati al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo

Art. 2481-bis c. 5

Aumento di capitale della srl

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione

La stessa tutela si applica in caso di aumento di capitale previsto dall'articolo 2349 del codice civile. I versamenti per le azioni sottoscritte dall'unico socio devono essere effettuati integralmente all'atto della sottoscrizione. Si ricorda che per le società con pluralità di soci, gli stessi sono obbligati al versamento del 25 % del valore nominale della quota sottoscritta, all'atto della sottoscrizione (art. 2439 c. 1 c.c.).

Tipo di società

Versamento all'atto della sottoscrizione

Società unipersonale

100% del valore sottoscritto

Società pluripersonale

25% del valore sottoscritto

La responsabilità dell'unico socio

Una norma generale a tutela dei creditori sociali per le S.p.a. unipersonali è prevista dall'articolo 2325 c. 2 nei casi di insolvenza della società.
La norma prevede infatti che il beneficio della responsabilità limitata al patrimonio della società, di cui al primo comma dell'articolo, nei casi di società unipersonale sia subordinata al rispetto degli adempimenti specifici previsti per i conferimenti e per la pubblicità dell'evento.

Articolo 2325 - Responsabilità

[I]. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

[II]. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.

Inadempimenti

Conseguenza

Mancata effettuazione dei conferimenti in base alle previsioni dell'articolo 2342.

Responsabilità illimitata dell'unico socio per le obbligazioni sociali

Mancata pubblicità in base alle previsioni dell'articolo 2362

Va comunque sottolineata che la responsabilità del socio è subordinata ai casi di insolvenza della società ed è da ritenersi come norma eccezionale riservata alla mancanza della pluralità dei soci, intesi come soggetti giuridici e non come centri di potere economico (Cass. Civ., sez. I, 14 maggio 2005, n. 10129).

Qualora la pluralità dei soci sia frutto di sia frutto di interposizione fittizia di persona è necessaria la prova dell'accordo trilaterale intercorso tra le parti - interponente, interposto e terzo. (Cass. Civ. Sez. III n. 15633/2002).

Socio unico e personalità giuridica della s.p.a.

L'articolo 2331 del codice civile prevede che la società per azioni acquista la personalità giuridica a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese. Fintanto che la società non acquista la personalità giuridica, per gli atti compiuti in nome della società costituenda, ne rispondono coloro che hanno agito.
La responsabilità illimitata e solidale si estende anche ai soci qualora:

Casistica

Conseguenza

Chi tra i soci ha deciso, autorizzato o consentito un'operazione prima dell'iscrizione della società al registro imprese

Responsabilità illimitata e solidale del socio

L'unico socio fondatore per gli atti compiuti prima dell'iscrizione della società al registro delle imprese

La norma, al fine di attribuire la responsabilità illimitata e solidale per il periodo antecedente al raggiungimento della personalità giuridica, fa una distinzione a seconda che la società sia unipersonale o pluripersonale:

Società con pluralità dei soci fondatori

Individuazione del socio che ha deciso, autorizzato o consentito l'operazione

Società con unico socio fondatore

È l'unico socio a cui si possa riferire
l'attività decisionale

La pubblicità in caso di unico azionista

L'evento che la società si costituisca o divenga unipersonale, deve essere portato a conoscenza degli interlocutori della società. Il codice civile, all'articolo 2362 prescrive quindi che sia espressamente depositata la comunicazione relativa alla forma uni personale della compagine sociale.

Comunicazione prevista dall'articolo 2362

Adempimento

Soggetto obbligato

Contenuto in caso di unico socio persona fisica/giuridica

Tempistica

Comunicazione dell'unico azionista

L'amministratore, ma può essere effettuata anche dall'unico socio

- cognome e nome o denominazione,
- data e luogo di nascita o Stato di costituzione,
- domicilio o della sede,
- cittadinanza.

Entro 30 giorni dalla data di iscrizione a libro soci

Con le stesse modalità, va comunicato l'eventuale ripristino della pluralità dei soci.
Un altro obbligo finalizzato a rendere pubblico lo stato di società unipersonale, è previsto all'articolo 2250 comma 4 del codice civile. Negli atti e nella corrispondenza delle società con unico socio, siano esse società a responsabilità limitata o società per azioni, deve essere indicato la caratteristica unipersonale. Tale indicazione è da considerarsi come un'aggiunta rispetto alla denominazione, e non determina pertanto alcuna modifica statutaria.

Non sono necessarie altre indicazioni che identifichino l'unico socio.

Contratti tra società e unico socio

L'articolo 2362 prevede inoltre che siano possibili contratti stipulati tra la società e l'unico socio. La norma comunque prevede un limite all'opponibilità ai terzi di tali contratti, e in genere delle operazioni in favore dell'unico socio, nei casi in cui:

  • siano annotati nel libro delle adunanze dell'organo amministrativo;
  • risultino da atto scritto, avente data certa, anteriore al pignoramento.

Art. 2362. Unico azionista. - Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Fallimento della società e eventuale fallimento dell'unico socio

L'art. 147 del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) è stato oggetto di interpretazioni differenti sia nella dottrina che nella giurisprudenza relativamente all'estensione o meno del fallimento dei soci che si trovino in situazioni di responsabilità illimitata temporaneamente. Sono ad esempio i soci unici delle società di capitali (Srl o Spa) che ai sensi dell'articolo 2331 del codice civile non hanno rispettato gli adempimenti previsti per le società uni personali.

La norma vigente, con le modifiche apportate dall'articolo 131 del D.Lgs. n. 5/2006, ha chiarito tale situazione prevedendo che il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili, qualora la società fallita appartenga alle seguenti tipologie:

  • società in nome collettivo di cui al capo III titolo V libro V del codice civile,
  • società in accomandita semplice di cui al capo IV titolo V libro V del codice civile,
  • società in accomandita per azioni di cui al capo VI titolo V libro V del codice civile.

Tale formulazione esclude quindi le società semplici, le quali non svolgendo attività commerciale non sono sottoposte al fallimento, le società a responsabilità limitata e le società per azioni regolamentate rispettivamente ai capi V e VII del citato libro del codice civile.

Soggetto al fallimento

Non soggetto al fallimento

Socio illimitatamente responsabile di:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società in accomandita per azioni

Socio illimitatamente responsabile di:

  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società cooperative

Tale impostazione, confermata anche dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 27013/2008 e 8964/2010) pone quindi una differenziazione tra i soci che appartengono ad una categoria per legge illimitatamente responsabili delle società di persone o in accomandita, rispetto a coloro che generalmente godono a tutti gli effetti di legge della limitazione della responsabilità. I soci di S.r.l. o S.p.a. subiscono l'aggravarsi del loro coinvolgimento, a seguito di inadempimenti circoscritti dal codice civile ai casi di omesso versamento delle quote sottoscritte o di omessa pubblicità dell'evento.

La governance nella società unipersonale

Il codice civile non prevede una governance particolare per le società in cui le quote o le azioni appartengono ad un unico soggetto. Sono quindi applicabili anche a questo tipo di società gli organi sociali generali:

  • organo amministrativo, composto da un amministratore unico o da un consiglio d'amministrazione,
  • assemblea, costituita dall'unico socio,
  • organo di controllo.

In particolare in assemblea il confronto dell'unico socio sarà con l'organo amministrativo o con l'organo di controllo. Non sono inoltre previste incompatibilità tra unico azionista e amministratore o sindaco della società. Il socio amministratore sarà responsabile nei confronti dei terzi, in relazione al compimento degli atti nello svolgimento del proprio mandato.

Società a responsabilità limitata uni personale - Come già detto è la società a responsabilità limitata la prima per cui è stata riconosciuta la possibilità di costituzione per atto unilaterale. Il D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito con L. n. 27/2012) ha introdotto una nuova forma di S.r.l., denominata Società a responsabilità limitata Semplificata introducendo nel codice civile l'articolo 2463 bis.
Anche per tale tipo di società è prevista la costituzione con contratto o con atto unilaterale.

La S.r.l.s. Unipersonale dovrà essere costituita con atto pubblico in conformità del modello standard allegato al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012, n. 138.

I conferimenti

Anche per le società a responsabilità limitata sono state introdotte delle norme a tutela dei creditori. L'articolo 2464 del codice civile prevede infatti che i conferimenti in denaro devono essere effettuati integralmente, nel caso di costituzione di società con atto unilaterali. A differenza delle società costituite con contratto tra due o più soggetti, per i quali corre l'obbligo del versamento del 25% del conferimento in denaro.
Il versamento sarà effettuato integralmente anche in caso di aumento di capitale come previsto dall'articolo 2481-bis del codice civile.


In caso di società costituita tra più soggetti, e successivamente divenuta unipersonale, gli eventuali versamenti ancora non eseguiti, vanno effettuati nel termine di 90 giorni.

La pubblicità

L'articolo 2470 del codice civile prevede anche per le S.r.l. l'obbligo di iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione del socio unico. Tale dichiarazione verrà fatta a cura degli amministratori o dell'unico socio, e contiene cognome e nome o denominazione, la data e il luogo di nascita o lo stato di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza dell'unico socio.
Analoga dichiarazione dovrà essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci.
Il termine per il deposito delle citate dichiarazioni è di trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, indicando, nella dichiarazione, la data di tale iscrizione.

S.r.l. unipersonali Artigiane

Le S.r.l. unipersonali possono iscriversi all'albo artigiani a condizione che il socio unico sia lavorante e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.

Modalità di deposito della comunicazione del socio unico

I depositi di atti al Registro delle Imprese vengono effettuati attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dal sistema Infocamere.
A partire dal 1° aprile 2010 tali comunicazioni, anche se rivolte ad altri enti oltre al Registro delle Imprese, quali Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Artigianato, vengono effettuate tramite la “Comunicazione Unica”.

I sistemi possibili sono:

  • la predisposizione on line della comunicazione tramite l'applicativo “Starweb”;
  • la predisposizione off line della comunicazione tramite il programma “Fedra” e il successivo invio con canale telematico.

Procedura Starweb
- nel caso di passaggio da più soci ad un unico socio: alla voce "Variazione" e nel successivo menu, in "Società unipersonale", la voce "Comunicazione socio unico",
- nel caso di passaggio da socio unico a più soci: alla voce "Variazione" e nel successivo menu, in "Società unipersonale", la voce "Ricostituzione pluralità dei soci",
- nel caso di passaggio da socio unico ad un altro socio unico: alla voce "Variazione" e nel successivo menu, in "Società unipersonale", la voce "variazione socio unico a seguito cessione quote/azioni".


Procedura Fedra
Modalità Fedra - Compilazione del modello S2 compilato ai quadri Generalità, B e 2

Sez. B - Estremi dell'atto: Forma Atto X - Codice Atto per Srl A19, per Spa A25 - Data Atto per Srl deve essere compresa fra la data dell'atto di trasferimento quote e la data di iscrizione del trasferimento nel Registro Imprese, per le Spa la data di iscrizione nel libro soci

Sez. 2 - In caso di nomina di socio unico indicare SU per le Srl o AU per le Spa, in caso di ricostituzione della pluralità dei soci indicare SR per le Srl o SP per le Spa

Compilazione dell'Intercalare P:
- Per la nomina a socio unico deve essere aperto in "nuova persona" e compilato nei quadri 1, 2 e 3 a meno che il socio unico non abbia anche altre cariche all'interno della società, nel qual caso deve essere aperto in "modifica persona" e compilato nei quadri 1 e 3.
- Per la ricostituzione della pluralità dei soci deve essere aperto in "cessazione persona" a meno che l'ex socio unico non abbia anche altre cariche all'interno della società, nel qual caso deve essere aperto in "modifica persona" e compilato nei quadri 1 e 3.

La pratica è assoggettata ad imposta di bollo per euro 65,00 e diritti di segreteria per euro 90,00.

Aspetti fiscali

La caratteristica uni personale non muta l'applicazione delle norme tributarie previste per le stesse società costituite tra più soggetti. L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 361/E del 11 dicembre 2007 si è espressa relativamente all'esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza del reddito della S.r.l. unipersonale. Infatti per l'esercizio dell'opzione previsto dall'articolo 116 del T.U.I.R. è necessario che:
- il socio manifesti la propria volontà di optare per il regime della trasparenza, mediante invio alla partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- la partecipata comunichi all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza.

L'Agenzia, ritiene che, in caso di società uni personale, anche in assenza della raccomandata da parte del socio unico alla società, si possa considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.

Riferimenti

Normativi

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 262
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
  • D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
  • Direttiva 2009/112/CE

Giurisprudenza

  • Cass. civ. sez. I, 14 aprile 2010, n. 8964
  • Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2008, n. 27013
  • Cass. civ. sez. I, 14 maggio 2005, n. 10129
  • Cass. civ. sez. III 7 novembre 2002 n. 15633

Prassi

  • Norme di comportamento del collegio sindacale (società non quotate) del settembre 2015 - Norma 10.10
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 dicembre 2007, n. 361/E
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