Riscossione coattiva

28 Dicembre 2015

La riscossione coattiva, disciplinata dagli artt. 45 e ss. del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 e successive modifiche, è quel procedimento attraverso il quale l'Amministrazione Finanziaria esige dal contribuente, per il tramite dell'Agente di Riscossione (ad es. Equitalia), il pagamento di un tributo al quale quest'ultimo non ha provveduto spontaneamente.Tale procedimento, può prendere avvio da:Accertamento esecutivo su Irpef, Ires, Irap, Iva (art. 29 D.L. 78/2010);Iscrizione a ruolo e notifica al contribuente della cartella di pagamento.L'agente di riscossione recupererà le somme dovute attraverso:Il pignoramento dei beni mobili o immobili, anche presso terzi, che saranno successivamente venduti;L'espropriazione dei crediti;Il pignoramento dello stipendio. Il debitore, i coniugi, i parenti entro il terzo grado o i terzi interessati, che vantano un diritto sui beni oggetto di riscossione, possono proporre opposizione davanti:Alla Commissione tributaria nel caso di ipoteca sugli immobili o fermo amministrativo, sempre che la riscossione sia legata a tributi di sua competenza (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992); Al giudice ordinario in tutti gli altri casi.
Inquadramento

La riscossione coattiva dei debiti del contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, o altra Pubblica Amministrazione, può essere posta in essere solo se sono trascorsi 180 giorni dall'affidamento dell'incarico all'Agente per la riscossione (si veda scheda Equitalia) - nel caso di decorrenza di 30 giorni dalla scadenza del periodo entro il quale il contribuente avrebbe potuto adempiere a seguito di accertamento esecutivo – o 60 giorni nel caso di notifica di cartella esattoriale a seguito di iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Ad ogni modo, l'Agente prima di porre in essere tale azione dovrà:

  • nel caso di debiti di valore inferiore a € 1.000, attendere ulteriori 120 dalla comunicazione delle somme iscritte a ruolo, notificata al contribuente con posta ordinaria, salvo il caso in cui l'Agenzia delle Entrate non gli abbia già notificato l'inesistenza dei presupposti per la sospensione o l'annullamento delle somme “a credito” per l'Ufficio;
  • nel caso di debiti superiori a € 10.000, consentire alla Pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali il contribuente vanta un credito di importo pari o superiore al debito, di venirne a conoscenza al fine di impedirne il pagamento e procedere con il pignoramento.
Pignoramento

Il primo atto di riscossione coattiva consiste nel pignoramento dei beni del contribuente inadempiente, cioè sarà privato di ogni diritto su:

  • beni mobili (pignoramento mobiliare);
  • beni immobili (pignoramento immobiliare);
  • crediti vantati verso terzi;
  • stipendio;

in funzione dell'importo del proprio debito nei confronti dell'Erario.

Nel caso di pignoramento mobiliare, l'art. 62 D.P.R. 602/1973 ha recepito le disposizioni contenute nell'art. 515 c.p.c., in base al quale i beni necessari per l'attività di impresa non possono essere soggetti al pignoramento per un importo superiore ad 1/5 del loro valore, sia che essa venga svolta in forma associata che individuale.

In ogni caso, il contribuente/imprenditore resterà custode di questi beni finché non saranno venduti ( azione che non potrà essere posta in essere se non sono trascorsi di 360 giorni dal pignoramento) al fine di consentirgli di continuare l'attività e cercare di ottenere i fondi necessari per far fronte al proprio debito.

Particolare attenzione, merita il pignoramento immobiliare il quale può avvenire nel rispetto di tre condizioni:

  1. L'importo complessivo del credito sia complessivamente pari o superiore ad € 120.000;
  2. L'immobile pignorabile non sia l'abitazione principale del contribuente, salvo che si tratti di immobile di lusso;
  3. Siano decorsi sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile.

L'agente della riscossione, in ogni caso, non potrà procedere al pignoramento dell'immobile, salvo che presenti i requisiti previsti dal D.M. 2 Agosto 1969 (il quale nello specifico individua le caratteristiche che un immobile deve possedere per essere considerato di lusso, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, che solitamente è A/9 o A/8), se questo risulta essere l'unico immobile di proprietà del contribuente/debitore, restando escluse le relative pertinenze.

In evidenza: Procedura pignoramento immobiliare

L'art. 555 c. 2 c.p.c. individua le operazioni che l'Agente di riscossione deve necessariamente porre in essere affinché il pignoramento dell'immobile sia efficace a tutti gli effetti.

Infatti, è necessario:

  • Trascrivere l'avviso di vendita dell'immobile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nel territorio, dal quale dovranno risultare, oltre alle generalità del debitore, il prezzo base del bene che sarà ceduto all'asta, l'importo minimo di rilancio dell'offerta e la data e l'ora in cui avverrà la vendita;
  • Notificare l'avviso di vendita al pignorato entro 5 giorni dalla trascrizione.

In evidenza: Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare

L'art. 3 D.L. 3 Maggio 2016 n. 59, convertito in legge 30 Giugno 2016 n. 119, istituisce il “registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare” presso il Ministero della Giustizia, nel quale saranno trascritte informazioni e documenti relativamente alle procedure diespropriazione forzata immobiliare. Le suddette informazioni saranno parzialmente consultabili tramite accesso pubblico e gratuito.

Il Ministero della giustizia ed il M.E.F., entro il prossimo 31 ottobre, individueranno:

  • quali dati saranno, gratuitamente e pubblicamente, consultabili;
  • le modalità di pubblicazione/rettifica/aggiornamento/consultazione dei dati;
  • i soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati;
  • i soggetti legittimati ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato.

Infine, per il pignoramento di crediti o beni del debitore presso terzi, gli artt. 543 e ss. c.p.c. prevedono che l'Agente della riscossione prima di procedere all'espropriazione notifichi al terzo ed al debitore una lettera di ingiunzione dalla quale dovranno risultare:

  • I dati identificativi del credito vantato dall'Ufficio;
  • Il credito o il bene presso il terzo sul quale l'ufficio intende soddisfarsi;
  • L'ordine al terzo di non restituire né i beni né il credito al debitore, né trasferirli ad altri senza il consenso del giudice;
  • L'invito a comparire davanti al giudice per individuare quali siano effettivamente i diritti vantati dal contribuente nei confronti del terzo.

Nel caso di crediti, l'Agente della riscossione, senza necessità di ricorrere al giudice dell'esecuzione, potrà ordinare al terzo di versare le somme dovute al “pignorato”, direttamente all'Ufficio, fino all'estinzione del debito.

In evidenza: Dichiarazione del terzo

Nel caso in cui l'Agente alla riscossione non sia in grado di individuare in modo certo l'importo del credito da poter pignorare potrà inoltrare al terzo, tramite notifica, una richiesta di dichiarazione dalla quale dovrà risultare l'effettivo ammontare del suo debito nei confronti del contribuente inadempiente.

Nel caso di falsa, inesatta o mancata dichiarazione l'art. 10 D.Lgs. n. 471/1997 prevede delle sanzioni che possono variare tra € 2.065 ed € 20.658.

In merito alla pignorabilità dei crediti l'art. 545 c.p.c. ne individua alcune tipologie che sono definiti impignorabili – crediti alimentari, sussidi di maternità, sussidi per malattia, sussidi per funerali – e altri che sono pignorabili entro certi limiti come ad esempio lo stipendio del lavoratore dipendente o assimilati.

In merito a quest'ultimo punto, l'art. 72-ter D.L. 602/1973 dispone che non potranno subire l'espropriazione dell'intero stipendio ed altri emolumenti percepiti, ma:

  • di 1/5 nel caso di somme pignorabili superiori a € 5.000;
  • di 1/7 nel caso di somme pignorabili comprese tra € 5.000 ed € 2.500;
  • di 1/10 nel caso di somme pignorabili inferiori a € 2.500.

In evidenza: Esclusione dal pignoramento dell'ultimo stipendio percepito

L'art. 52 D.L. 69/2013 e successive modifiche, ha disposto che l'ultimo stipendio percepito del contribuente/lavoratore e già versato dal datore di lavoro, non può essere oggetto di pignoramento. Questo in quanto si ritiene che non essendo più nella disponibilità del datore di lavoro che funge da “sostituto” non potrà essere eseguito il prelievo.

Procedura di vendita dei beni pignorati

Il secondo atto della riscossione coattiva, nel caso di pignoramento di “beni”, è quello della loro vendita, che potrà avvenire a cura dell'Agente stesso attraverso le procedure previste dal D.P.R. 602/1973 (ad es. pubblico incanto), o del contribuente/debitore con il consenso dell'agente.

In quest'ultimo caso, il soggetto passivo d'imposta potrà vendere il bene al prezzo determinato ai sensi degli artt. 68, 79 e 80 del decreto su citato, in funzione che si tratti di bene mobile o immobile. Gli importi ottenuti dalla vendita dei cespiti dovranno essere interamente versati all'Ente creditore, il quale nel caso di maggiori somme percepite, procederà, entro 10 giorni successivi alla riscossione, al versamento dell'eccedenza al debitore.

La cessione del debitore, affinché sia valida deve tenersi entro 5 giorni precedenti alla prima data fissata per la vendita ad opera dell'Ente creditore che, comunque, dovrà avvenire entro 200 giorni dall'esecuzione del pignoramento, per non perdere efficacia.

Se la vendita del cespite avviene per pubblico incanto, il soggetto che si aggiudica il bene dovrà versare l'importo stabilito entro 30 giorni dall'aggiudicazione, in caso contrario, il giudice, con decreto, lo dichiarerà decaduto, con la conseguente perdita degli importi versati a titolo di cauzione, e si procederà ad una nuova procedura.

La successiva aggiudicazione, però, potrebbe portare alla determinazione di un valore, che sommato alla cauzione depositata in primo incanto, risulta inferiore rispetto al credito vantato nei confronti del pignorato, il precedente aggiudicatario sarà obbligato a versare la differenza.

Nel caso esistessero altri creditori del contribuente oltre all'Agente della riscossione, allora, sarà necessario depositare presso la Cancelleria del giudice adito gli atti di vendita dei peni ed un piano di riparto delle somme percepite, ed il giudice a sua volta procederà a definire un progetto di distribuzione dei valori tra i vari creditori in funzione di una graduatoria, consultabile presso la cancelleria.

Tutela del contribuente e dei terzi

Ai terzi chiamati nella procedura di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, che allo stesso debitore, è riconosciuta la facoltà di opporsi all'azione di espropriazione posta in essere dall'Agente di Riscossione dagli artt. 615 e ss. c.p.c., i quali prevedono la possibilità di adire:

  • alla Commissione tributaria nel caso di ipoteca sugli immobili o fermo amministrativo, sempre che la riscossione sia legata a tributi di sua competenza (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992);
  • al giudice ordinario del luogo in cui si trovano i beni pignorati (nel caso di crediti, del luogo in cui risiede il terzo), in tutti gli altri casi.

I terzi, compresi il coniuge ed i parenti (o affini) del debitore entro il 3° grado, possono opporsi al pignoramento dimostrando ad esempio che la proprietà dei beni sui quali vuole farsi valere il pignoramento non è del soggetto inadempiente, producendo atti e/o documenti da allegare alla dichiarazione, se richiesta dall'Ente.

In evidenza: Lesione dell'obbligato e/o coobbligato

L'art. 59 D.P.R. 602/1973 dispone che i soggetti che si ritengono lesi dall'azione di riscossione coattiva, alla conclusione della procedura possono agire contro il concessionario, il quale risponderà ‹‹ dei danni e delle spese di giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori. ››

L'art. 1 L. 228/2012 riconosce al contribuente inadempiente la possibilità di richiedere la sospensione della riscossione coattiva, presentando, telematicamente o con raccomandata, entro 60 giorni (termine ridotto dalle novità introdotte dall'art. 1 D.Lgs. 24 Settembre 2015 n. 159) dalla notifica dell'atto esecutivo all'Agente di riscossione una dichiarazione nel quale si attesta che:

  • il credito si è prescritto;
  • l'Agenzia delle entrate o altra Pubblica amministrazione creditrice ha riconosciuto una riduzione, sospensione o annullamento del debito;
  • il debito è stato pagato.

Ricevuta la dichiarazione l'Ufficio provvederà, entro 10 giorni, a chiedere conferma delle attestazioni del debitore all'Organo competente.

La risposta potrà essere affermativa – notificando sia all'Agente della riscossione, che al contribuente (tramite PEC o posta raccomandata), il provvedimento di sospensione e/o sgravio – negativa, limitandosi a comunicare l'errore, che produrrà in capo al contribuente non solo l'onere di dover adempiere all'obbligazione ma sarà soggetto anche a sanzioni amministrative, di ammontare pari al 100% o al 200% dell'importo del debito, per falsa dichiarazione.

In evidenza: Sospensione della cessazione dell'efficacia del pignoramento

L'art. 1 D.Lgs. 159/2015 introducendo un nuovo periodo all'art. 1, comma 539, L. 228/2012 prevede che il termine di 200 giorni decorsi i quali perde efficacia il pignoramento senza che sia stato posto in essere il primo incanto,ex art. 53 D.P.R. 602/1973, è sospeso finchè l'ente creditore non comunica l'esito dell'esame della dichiarazione.

In evidenza: Mancata risposta dell'Ente creditore

La mancata risposta dell'Agenzia delle entrate o altra Pubblica amministrazione che vanta dei crediti nei confronti del contribuente inadempiente, comporterà l'automatico annullamento del credito.

In evidenza: Interruzione della procedura in caso di rottamazione della cartella

L'art. 6, comma 5, D. L. 193/2016 ha disposto che nel caso in cui il contribuente/debitore manifesti la sua volontà di aderire alla definizione agevolata presentando la relativa richiesta, l'Agente della riscossione non potrà:

  • avviare nuove azioni esecutive;
  • iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, salvo quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  • proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non sia stato posto in essere il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

(Per maggiori dettagli sulla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, si rinvia alla Bussola “Cartelle Esattoriali”).

Riscossione degli Enti Locali

L'art. 2 D.L. 193/2016, conv. con modifiche dalla L. 225/2016, ha previsto che gli Enti Locali potranno avvalersi dell'ausilio di Equitalia per svolgere l'attività di riscossione sino al 30 Giugno 2017, data dalla quale l'Ente sarà sciolto ex art. 1 e ss. del richiamato decreto.

Tale soppressione comporta che, a far data dal 1° Luglio 2017, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, delle proprie entrate sia tributarie che patrimoniali sarà eseguita direttamente dai Comuni, o altro Ente locale, o, in caso contrario potrà essere affidato ad Enti esterni tramite delibera nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.

Inoltre, il decreto legge sopracitato prevede, all'art. 2-bis, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997,che gli eventuali pagamenti spontanei delle entrate tributarie sia eseguito:

  • direttamente sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali;
  • mediante F24 (salvo che non si tratti di pagamenti spontanei non afferenti entrate tributarie);
  • attraverso strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli Enti impositori.

In evidenza: Versamento IMU e TASI

L'art. 2-bis D.L. 193/2016 nel prevedere che i pagamenti spontanei delle entrate locali devono essere versati, in linea generale, direttamente nel conto corrente intestato al Comune o altro Ente impositore, ha previsto l'eccezione nel caso in cui il tributo riguardi l'IMU o la Tasi.

In tali casi infatti, resta obbligatorio l'utilizzo del modello F24 o tramite apposito bollettino.

Riferimenti

Normativi

  • Artt. 2, 2-bis, D.L. 22 Ottobre 2016 conv. con modifiche L. 1° Dicembre 2016 n. 225
  • Art. 2, D.L. 2 maggio 2016, n. 59
  • Art. 1, D.Lgs. 24 Settembre 2015, n. 159
  • Art. 52, D.L. 21 giugno 2013, n. 69
  • Art. 1, L. 24 Dicembre 2012, n. 228
  • Art. 29, D.L. 31 Maggio 2010, n. 78
  • Art. 10, D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 471
  • Art. 19, D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546
  • Artt. 45 e ss., D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602
  • Artt. 615 e ss. c.p.c
  • Art. 555, comma 2, c.p.c
  • Artt. 543 e ss. c.p.c
  • Art. 515 c.p.c

Giurisprudenza

  • Cass. Civ., sez. Lavoro, 9 Ottobre 2012, n. 17178
  • Corte Cost., sent. 27 Febbraio 2009, n. 58
  • Comm. Trib. Prov. di Taranto, sent. 17 Novembre 2008, n. 351

Prassi

  • Equitalia, Nota 1° Luglio 2013
  • Agenzia del Territorio, Circolare 20 Maggio 2008, n. 4
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 Marzo 2006, n. 42
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 16 Novembre 2004, n. 46