Patrimonio netto

Pierpaolo Ceroli
06 Novembre 2015

Il patrimonio netto, la cui composizione e rappresentazione in bilancio è disciplinata dall'art. 2424 c.c. - così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, rappresenta l'ammontare dei mezzi propri dell'azienda messi a disposizione dall'imprenditore o dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale. In altri termini, esso è il risultato della differenza tra le attività e le passività patrimoniali ossia quei mezzi finanziari che l'imprenditore/socio investe in azienda per conseguire l'oggetto sociale e far fronte ai rischi d'impresa. Nell'ambito delle società di capitali (es: spa e srl) esso rappresenta la sola garanzia che la società offre ai propri creditori. In fase di costituzione dell'azienda il patrimonio netto esprime il solo valore degli apporti e dei versamenti in denaro, eseguiti dall'imprenditore/soci a seguito della sottoscrizione del capitale. Nel corso della vita aziendale può subire variazioni in aumento o in diminuzione per effetto dell'utile/perdita d'esercizio, a seguito di variazioni di capitale, per via di rivalutazioni ed altri eventi ancora.
Inquadramento

Il codice civile non contempla nessuna definizione specifica di patrimonio netto ma ne dispone solo, nell'ambito dell'art. 2424 c.c., il collocamento nel passivo dello stato patrimoniale alla lettera A.

Una definizione è rinvenibile dal principio contabile OIC 28, che stabilisce che il patrimonio netto è dato da:

Detta definizione scaturisce dall'esigenza di bilanciamento tra le sezioni dell'Attivo e quelle del Passivo dello stato patrimoniale nel rispetto della regola ragioneristica secondo cui il “Dare” deve essere sempre uguale all'“AVERE”. Ne consegue che esso rappresenta un valore differenziale unitario, benché per finalità pratiche e giuridiche risulta suddiviso in parti “ideali”, la cui identità esprime l'uguaglianza tra gli impieghi/investimenti di mezzi monetari e le rispettive fonti suddivise nel cd. “capitale di terzi”, o passività, e “capitale proprio” o patrimonio netto.

Pertanto esso rappresenta:

  • da un lato l'entità monetaria dei mezzi apportati dall'imprenditore/socio, o autogeneratesi dall'attività d'impresa, investiti nelle attività patrimoniali per il raggiungimento, assieme ai mezzi di terzi, dell'oggetto sociale;
  • dall'altro l'entità dei diritti patrimoniali, che può essere soddisfatta in via residuale attraverso le attività una volta che siano soddisfatti i diritti dei terzi creditori, rappresentando il rischio d'impresa, la cui remunerazione ed il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e di rimborso del capitale di credito.
Quote “ideali” di Patrimonio Netto

Grazie all'art. 2424 c.c. ed al principio contabile OIC 28 si ha una chiara individuazione delle poste di bilancio facenti parte del patrimonio netto.

Più esattamente la norma prevede che le voci componenti il patrimonio netto siano così classificate:

art. 2424 c.c.

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

I

CAPITALE

II

RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

III

RISERVE DI RIVALUTAZIONE

IV

RISERVA LEGALE

V

RISERVE STATUTARIE

VI

ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

VII

RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI

VIII

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

IX

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

X

RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

L'OIC 28 dispone, inoltre, la possibilità d'inserimento di un'ulteriore voce che compone il patrimonio netto: la “perdita ripianata nell'esercizio”, qualora, nell'esercizio considerato, si avesse provveduto a coprire il risultato negativo conseguito.

Il ripianamento della perdita può avvenire attraverso il rinvio della stessa, nell'attesa di poterla coprire tramite futuri utili di esercizio, anche se tali utili non potranno essere distribuiti ai soci fino a copertura della perdita in sospeso. In alternativa, è possibile ripianare la perdita attraverso un versamento effettuato da ogni socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta.

Capitale sociale

Il capitale sociale rappresenta in primis il valore nominale dei conferimenti eseguiti dai soci. Si ricorda, infatti, che l'assenza di autonomia patrimoniale delle imprese individuali fa si che i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa, non formino un patrimonio separato da quello personale dell'imprenditore. Il capitale sociale può, inoltre, rappresentare anche le riserve ad esso destinate nel corso della vita aziendale. Una definizione puntuale può essere individuata nel libro V titolo V capo V, VI e VII del codice civile afferenti le società di capitali. A tal riguardo è bene ricordare che la legge stabilisce l'ammontare minimo di capitale affinché le società di capitali siano validamente costituite, stabilendolo, così come previsto dall'art. 2327 c.c., in materia di spa in euro 50.000 e in materia di srl ai sensi dell'art. 2463 c.c. in euro 10.000.

In evidenza: deroga al capitale sociale delle srl

L'art. 3 D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1, e successive modifiche, inserendo l'art. 2463-bis nel codice civile, ha previsto la possibilità di costituire delle “società a responsabilità limitata semplificate” che, in deroga al limite di capitale sociale sopra previsto, potrà essere costituita con conferimenti in contanti pari almeno ad 1 euro ed inferiori a 10.000 euro (per maggiori dettagli si rinvia alla bussola srl semplificata).

Anche nell'ambito delle società di persone è rinvenibile una definizione di capitale sociale desumibile dagli artt. 2303 e 2306 c.c. Pertanto, la voce capitale sociale non è altro che il capitale sottoscritto, ancorché non interamente versato, e rappresenta la prima scrittura in fase di costituzione della costituenda società. Si ipotizzi che in data 26 settembre 201(X) venga costituita la NewCo S.p.A. con capitale sociale pari ad €. 70.000, avremo:

26 settembre 201(X)

SP.A

SP.A.I

Azionista c/sottoscrizione

a

Capitale Sociale

70.000,00

70.000,00

Sottoscrizione dell'intero CS della NEWCO S.p.a.

L'importo del capitale rappresenta un elemento di garanzia per i terzi e per gli stessi soci che il codice civile disciplina sia in fase costitutiva, imponendone un minimo legale, sia in fase successiva garantendone una permanenza costante nel tempo tale da non essere mai inferiore al minimo richiesto. Detta voce va riportata anche in tutti gli atti e corrispondenza della società da cui deve risultare in modo inequivocabile la somma realmente versata così come stabilito dall'art. 2250 c.c.

In evidenza: quando va indicato l'aumento di capitale

Quando si procede ad un aumento di capitale sociale, così come dispone l'art. 2444 c.c., l'indicazione negli atti e nella corrispondenza del nuovo importo può essere eseguita solo dopo che l'aumento sia stato iscritto nel Registro delle imprese. Ciò implica che da un punto di vista contabile, si ha la necessità di utilizzare un conto transitorio fintanto ché non si sia perfezionato l'iter di trascrizione nel Registro imprese.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

L'art. 2431 c.c. stabilisce che in caso di aumento di capitale sociale ad un valore superiore a quello nominale, la differenza rappresenta un sovrapprezzo che va iscritta in questa posta di bilancio. Essa rappresenta una riserva di capitali in quanto è frutto degli ulteriori apporti dei soci e pertanto vi rientrano anche quelle differenze derivanti dalla conversione delle obbligazioni in azioni. A tal riguardo la normativa codicistica specifica che detta tipologia di riserva non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale (limite richiesto dall'art. 2430 c.c.).

Tuttavia può essere utilizzata per le seguenti finalità:

  1. copertura perdite;
  2. aumento gratuito del capitale sociale;
  3. aumento della riserva legale;
  4. distribuzione ai soci.

Si ipotizzi che la NewCo S.p.A. abbia emesso un prestito obbligazionario convertibile in azioni. Alla scadenza 31 dicembre 201(x) si convertono numero 10.000 obbligazioni del valore nominale di €uro 10,00 in numero 5.000 azioni del valore nominale di euro 10,00. La differenza è imputata a riserva sovrapprezzo azioni. Le scritture in partita doppia saranno:

31 dicembre 201(X)

SP.A

Azionista c/sottoscrizione

a

Diversi

100.000,00

SP.A.I

Capitale Sociale

50.000,00

SP.A.II

Riserva sovraprezzo azioni

50.000,00

Aumento di capitale sociale mediante conversione prestito obbligazionario

31 dicembre 201(X)

SP.D.2

SP.A

Prestito obbligazionario

a

Azionista c/sottoscrizione

100.000,00

100.000,00

Conversione prestito obbligazionario

Riserve di rivalutazione

Infatti, questa voce racchiude tutte le riserve di rivalutazione che sono state, o lo saranno in futuro, previste da leggi speciali in materia e che pertanto dovranno essere indicate separatamente, menzionandone i relativi estremi della legge di riferimento.

Anche queste rappresentano una riserva di capitale, poiché contengono il differenziale incrementativo rispetto alla precedente valutazione che, tuttavia, non transitano a conto economico, ad eccezione del caso di rivalutazione o della svalutazione dei cespiti. Tale riserva è iscritta al netto dell'eventuale accantonamento a fondo imposte differite.

Esistono due tipologie di rivalutazione, secondo quanto chiarito anche dal documento della FNC (documento del 15 gennaio 2017): la prima monetaria disciplinata da leggi speciali, l'altra economica derivante dall'applicazione della deroga prevista dal comma 5 dell'art. 2423 c.c., anche se la relazione ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991 puntualizza che non rappresenta un caso eccezionale la sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione, essendo la disciplina di tale fenomeno riservata al legislatore ordinario.

Va altresì segnalato che il legislatore italiano non ha recepito la facoltà ammessa dalla IV Direttiva UE di adottare criteri di valutazione alternativi al costo, escludendo di fatto la possibilità di procedere a rivalutazioni economiche.

Relativamente a quelle monetarie si fa presente che le stesse sono indisponibili se non a seguito a specifici adempimenti legali tributari contrariamente invece a quelle economiche che lo sono solo in misura corrispondente al valore recuperato.

In evidenza: differenze tra principi contabili nazionali ed internazionali in materia di rivalutazione

I principi contabili nazionali, ed in particolare l'OIC 28, prevedono la possibilità di eseguire rivalutazioni solo in applicazione di leggi speciali, contrariamente a quanto invece prevede lo IAS 38 il quale contempla un metodo che prevede la rideterminazione al valore equo o più noto come fair value.

Riserva legale e riserve statutarie

La riserva legale è una riserva obbligatoria prevista dall'art. 2430 c.c. che ne disciplina anche il suo funzionamento. Lo stesso articolo prevede infatti che la riserva in esame venga alimentata dalla obbligatoria destinazione di una somma non inferiore ad un ventesimo degli utili netti conseguiti fino al raggiungimento di un importo pari ad un quinto del capitale sociale.

Secondo quanto affermato dal documento FNC, la funzione di questa riserva verte nel garantire stabilità al capitale sociale, tutelandone l'integrità, in maniera tale da evitare che il capitale stesso possa essere colpito da eventuali perdite e quindi non poter più rappresentare una garanzia nei confronti dei terzi creditori.

La sua finalità primaria, è quindi quella di copertura delle perdite d'esercizio in via residuale ossia, come chiarito dal principio contabile OIC 28, solo dopo che siano state utilizzate le altre riserve disponibili e non. La riserva legale, tuttavia, può essere utilizzata anche per l'aumento gratuito di capitale e l'eccedenza oltre il 20% del capitale sociale può essere distribuita. L'art. 2430 c.c. prevede al comma 2 che la stessa debba essere reintegrata se viene diminuita per “qualsiasi” ragione. Inoltre, l'art. 2413 c.c. prevede che le riserve come pure il capitale sociale, non possano essere ridotti volontariamente se il limite del doppio del patrimonio netto non risulti più rispettato nei confronti delle obbligazioni ancora in circolazione e qualora la riduzione sia obbligatoria, non potranno distribuirsi utili finché l'ammontare di capitale e riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Le riserve statutarie sono quelle tipologie di riserve obbligatorie per previsione statutaria. Infatti, è lo Statuto della società che ne stabilisce le condizioni, i vincoli, le modalità di formazione, nonché le modalità di utilizzo. A contrario, se queste ultime non sono specificate, quindi non vi è una destinazione specifica, possono essere utilizzate per scopi diversi.

In evidenza: riserva legale delle srl semplificate

Anche per le srl semplificate sussite l'obbligo di accantonamento della riserva legale in sede di approvazione del bilancio in misura pari a 1/5 degli utili realizzati. Tale obbligo di accantonamento vale fino a quando la suddetta riserva non raggiunge l'ammontare di 10.000 euro (art. 2463, c. 5 c.c.).

Altre riserve distintamente indicate

L'art. 2427 c.c. prevede espressamente che vada indicata la composizione della voce “altre riserve”. Tale riserva comprende valori che non sono già stati inseriti in altre riserve.

Inoltre, il principio contabile OIC 28 ci mostra un elenco delle riserve più comuni che possono essere costituite in sede di destinazione dell'utile, quali ad esempio:

  • riserva straordinaria o facoltativa: si tratta di una riserva costituita volontariamente dai soci;
  • riserva per rinnovamento impianti e macchinari: si tratta di una riserva costituita per far fronte alla perdita del potere d'acquisto e sfruttata ad integrazione del fondo ammotamento. Può essere utilizzata a copertura delle perdite d'esercizio;
  • riserva da deroghe ex art. 2423 c.c.: tale riserva viene a costituirsi in casi particolari in cui la società sceglie di adottare un trattamento contabile diverso da quello previsto dal codice civile. In tal caso, questo cambiamento può generare utili; per questo motivo la riserva viene cosiderata come riserva utili, perciò può essere utilizzata a copertura delle perdite, o in caso di aumento del capitale sociale;
  • riserva azioni della società controllante: si tratta di una riserva in cui viene previsto, ai sensi dell'art. 2359-bis c.c., che la controllata, acquirente delle azioni della controllante, costituisca una riserva del valore pari a quello delle azioni o quote possedute, fino a quando queste non siano state trasferite;
  • riserva da versamenti in conto aumento di capitale: tale riserva riunisce tutti i valori sottoscritti dai soci;

In evidenza: Aumento di capitale

L'OIC 28, secondo quanto precisato dall'CNDCEC e Confindustria, ritiene appunto necessaria la rilevazione degli importi relativi all'operazione di aumento del capitale sociale, qualora la sottoscrizione possa essere effettuata entro un termine stabilito dalla deliberazione, nella voce Altre riserve, distintamente indicate.

Nel caso di aumento inscindibile, i valori delle sottoscrizioni dei soci devono essere indicati nella voce altri debiti, mentre in caso di aumento scindibile ex art. 2439, c. 2, c.c., nella voce versamenti in conto aumento del capitale sociale.

  • riserva da versamenti in conto futuro aumento di capitale: tale riserva accoglie i versamenti non restituibili ai soci, in quanto effettuati in via anticipata, in previsione di un futuro aumento di capitale sociale;
  • riserva da versamenti in conto capitale: riserva che raccoglie i valori di nuovi apporti effettuati dai soci senza che però ci sia la previsione di un futuro aumento di capitale;
  • riserva a coperture perdite: riserva che raccoglie i valori destinati a coprire le perdite;
  • riserva da utili su cambi: tale riserva comprende l'utile che deriva da attività/passività in valuta estera iscritti al cambio di fine esercizio. Tale riserva, tuttavia, non è disponibile fino a quando gli utili non saranno realizzati;
  • riserva da condono fiscale: si tratta di una riserva costituita in esercizi precedenti ed ammessa da apposite leggi relative al condono fiscale;

In evidenza: “Altre riserve” nei bilanci in forma abbreviata

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) non sono soggette a a separata indicazione della voce “altre riserve”.

Riserva da operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

È la voce del patrimonio netto, istituita dalle modifiche apportate all'art. 2424 c.c. dal D.Lgs. 18 Agosto 2015 n. 139 (c.d. Decreto bilanci), nella quale dovranno essere iscritte le variazioni di fair value di strumenti finanziari derivati scaturenti da coperture di flussi finanziari attesi.

In altri termini, l'art. 2426, comma 1 punto 11-bis) prevede che le variazioni del fair value (criterio di valutazione dei derivati, per la cui trattazione si rimanda alla Bussola “Derivati”) saranno imputate in un'apposita riserva del patrimonio netto se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario (es. crediti/debiti/titoli obbligazionari a tasso variabile).

Le riserve in commento oltre a non essere disponibili né utilizzabili per coprire le perdite, non rientrano neanche nella determinazione del limite all'emissione delle obbligazioni al portatore o nominative (art. 2426, c. 1, punto 11-bis) ultimo periodo “Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione del fair value di derivati […] non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 …”).

Nel momento in cui si verificherà il flusso di cassa dello strumento finanziario oggetto di copertura allora la riserva creata sarà girata al conto economico.

In evidenza: Riserva da operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” nei bilanci delle micro-imprese

Le società appartenti alla catoria delle micro-imprese, ai sensi dell'ex art. 2435-ter c.c., non dispongono in patrimonio netto della voce “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, poiché l'art. 2435-ter c.c. afferma che tali società, non essendo soggetti a contabilizzazione degli strumenti derivati, non sono vincolati all'applicazione delle disposizioni previste all'art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c.

Utili (Perdite) portati a nuovo

L'OIC 28 prevede che in detta voce vadano iscritti i risultati economici di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve oppure le perdite non ripianate.

Inoltre, possono essere iscritti in tale voce anche le rettifiche derivanti da variazione di imputazione degli elementi di bilancio (es. l'iscrizione di un valore in altra voce del patrimonio netto non risulta più appropriata in funzione delle modifiche ai principi contabili).

Utile (Perdita) dell'Esercizio

Quest'ultima voce esprime il risultato netto del periodo così come scaturisce dalla voce 23 del conto economico. Tale coincidenza, almeno da un punto di vista formale, viene meno nel caso in cui durante l'esercizio siano stati distribuiti acconti su dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c. oppure si stata già parzialmente ripianata la perdita del periodo.

In tale ultimo caso il nuovo OIC 28 prevede la possibilità di aggiungere un' ulteriore voce al patrimonio netto, vale a dire “Perdita ripianata nell'esercizio”.

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Fino al 31 Dicembre 2015 l'acquisto di azioni proprie doveva essere iscritto nell'attivo dello Stato patrimoniale tra le Immobilizzazioni finanziarie (Attivo S.P. B.III.4), o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Attivo S.P. C.III.5), rilevando in contropartita una riserva indisponibile di pari importo (“riserva per azioni proprie in portafoglio”).

Tuttavia, con le novità introdotte dal c.d. Decreto Bilanci (D.Lgs. n. 139/2015) all'art. 2357-ter c.c. è stato previsto che dal 2016 il loro costo d'acquisto dovrà essere iscritto con il segno negativo in una apposita riserva, “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”. Tale operazione comporterà, quindi, una diretta riduzione del patrimonio netto.

In evidenza: acquisto di azioni proprie

L'acquisto delle azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 c.c., si verifica quando la società acquista le proprie azioni dai soci. Il suddetto articolo dispone dei limiti in merito all'acquisto; infatti “la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate”.

Per poter procedere a tale operazione è necessaria la delibera da parte dell'assemblea, la quale fissa le modalità con cui deve avvenire l'acquisto e il numero massimo di azioni che possono essere acquistate.

Ipotizzando che la NewCo SpA decida di acquistare 1.000 azioni proprie del valore nominale di 1 euro al prezzo di 55.000 euro, le scritture in partita doppia saranno:

31 dicembre 201(X)

SP.A.X

SP.D.14

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

a

Debiti verso soci

55.000,00

55.000,00

Acquisto delle azioni da parte della società

In caso di annullamento delle azioni proprie, l'OIC 28 dispone che:

  • la riserva negativa sia eliminata;
  • contestualmente, che si proceda all'immediata riduzione del capitale sociale per un importo pari al valore nominale delle azioni soggette ad annullamento.

Qualora le azioni dovessero essere prive di valore nominale, il Consiglio Notarile di Milano, nella Massima del 17 maggio 2016, n. 146 ha ritenuto che la decisione di ridurre o meno il capitale sociale dovesse essere rimessa alla società stessa.

Riprendendo l'esempio precedente, ipotizzando l'annullamento di azioni con riduzione del capitale sociale le scritture in partita doppia saranno le seguenti:

31 dicembre 201(X)

SP.A.X

Diversi

a

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

SP.A.I

Capitale sociale

5.000,00

SP.A.IV

Riserva straordinaria

50.000,00

Annullamento delle azioni proprie con riduzione del capitale sociale

In caso di di annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale:

31 dicembre 201(X)

SP.A.IV

SP.A.X

Riserva straordinaria

a

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

55.000,00

55.000,00

Annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale

Aspetti fiscali

A seguito del D.Lgs. n. 139/2015 è stata modificata la disciplina di bilancio, con effetti rilevanti anche nella determinazione del reddito fiscale. In particolare, l'art. 109, c. 4 TUIR è stato riformulato per consentire la deducibilità delle componenti di natura reddituale che vengono imputate al patrimonio netto in corretta applicazione dei principi contabili, anziché a Conto economico (come già avviene per gli IAS adopter). Come rilevato nel documento FNC del 24 aprile 2018, anche il secondo periodo del c. 2 del D.M. n. 48/2009 «stabilisce che concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione dei principi contabili. In questo modo, si chiarisce che anche i componenti positivi imputati a patrimonio assumono rilevanza fiscale e non soltanto i componenti negativi».

In evidenza: micro imprese

Come espressamente previsto dall'art. 83 TUIR, le micro imprese sono escluse dal principio di derivazione rafforzata, anche nell'ipotesi in cui decidano volontariamente di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (Agenzia delle Entrate, Telefisco 2018). Tuttavia, la deducibilità delle componenti reddituali di PN dovrebbe essere applicabile anche alle imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. in quanto possibilità disciplinata dall'art. 109 TUIR.

Ai fini IRAP, le componenti reddituali imputate direttamente a patrimonio netto possono concorrere alla formazione della base imponibile, secondo quanto dispone il Decreto IRAP.

ACE

L'art. 1, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, ha introdotto nel nostro ordinamento l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), che si esplica in un “abbattimento” della base imponibile, sia per i soggetti IRES, sia per quelli IRPEF (si veda l'apposita bussola ACE).

Sul tema ACE è intervenuto il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, toccando aspetti relativi al patrimonio netto, tra i quali:

  • Art. 11: ha fissato la base ACE nel “patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve di acquisto delle azioni proprie”, indipendentemente dai principi contabili utilizzati.
  • Art. 5: si è definito quelli che possono essere identificati come elementi positivi della variazione di capitale proprio, tra questi vengono indicati:

- “conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti”;

- “gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili”.

Mentre tra gli elementi negativi sono considerate:

- “le riduzioni di patrimonio netto con attribuazione ai soci o partecipanti, comprese le riduzioni avvenute dopo l'acquisto di azioni proprie” (art. 2357-bis c.c.).

Viene inoltre previsto che, in caso di riduzione del patrimonio netto a seguito dell'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-bis c.c., tale riduzione costituisce una variazione in diminuzione ai fini ACE. Se l'acquisto di azioni proprie è stato effettuato per motivi diversi da quelli disposti dall'art. 2357-bis c.c., occorrerà registrare la riduzione del capitale sociale fino a concorrenza degli utili accantonati a riserva.

Rientrano nella base ACE la “riduzione della riserva formata da accantonamenti di utili a seguito dello stralcio di costi di ricerca e di pubblicità” e la “riduzione della riserva formata da accantonamenti di utili a seguito dell'utilizzo del costo ammortizzato”. Mentre non sono conteplate le riserve che “derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati” e le “plusvalenze per operazioni di conferimento di aziende o di rami di azienda”.

Non sono considerati rilevanti ai fini ACE gli incrementi di patrimonio netto derivanti da finanziamenti infruttiferi, “ovvero a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore di società soggette a ACE”.

Riferimenti

Normativi

  • D. M. del 3 agosto 2017, “Aiuto alla Crescita Economica”
  • D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. dalla L. 26 febbraio 2017, n. 19 ("Mille-proroghe")
  • D.Lgs. 18 Agosto 2015 n. 139
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266
  • D.M. 14 marzo 2012
  • D.M. 8 giugno 2011
  • D.M. 1° aprile 2009, n. 48
  • Art. 47 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Art. 2250 c.c.

Prassi

  • Agenzia delle Dogane, Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E
  • FNC, documento 24 aprile 2018
  • FNC, documento 15 gennaio 2017
  • Consiglio Notarile di Milano, Massima 17 maggio 2016, n. 146
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