Impresa artigiana

06 Novembre 2015

L'art. 2083 c.c. definisce i piccoli imprenditori: il coltivatore diretto del fondo; l'artigiano; il piccolo commerciante; coloro che esercitano un'attività professionale basata in prevalenza sul lavoro proprio e dei componenti familiari. Attraverso la Legge quadro, ovvero la Legge n. 443/1985, sono stati fissati i criteri per individuare quei piccoli imprenditori che svolgono l'attività nell'ambito dell'artigianato, indicando all'art. 2 della succitata Legge che "è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilià". L'elemento specifico che caratterizza l'impresa artigiana è la figura dell'artigiano, o più esattamente l'attività che quest'ultimo svolge. Infatti il suo intervento non è rivolto unicamente alla gestione dell'impresa, ma deve intervenire personalmente e prevalentemente nel processo produttivo. Questa definizione implicherebbe che l'artigiano non possa avvalersi né di dipendenti, né di macchinari per la produzione, instaurando una certa confusione tra imprenditore commerciale, ai sensi dell'art. 2195 c.c., ed artigiano. Per la precisa distinzione tra un tipo d'impresa e l'altro, la Legge n. 443/1985 ci viene in aiuto fissando dei limiti dimensionali ed un criterio che potremmo definire qualitativo di valutazione della prevalenza dell'attività manuale sulle macchine. Quindi, qualora l'impresa si avvalga di macchine per la produzione, deve comunque avvalersi dell'intervento manuale dell'artigiano, presupponendo l'ottenimento di un prodotto finito grazie all'inventiva dell'artigiano.
Inquadramento

La Legge quadro n. 443/1985 ha fissato i criteri fondamentali entro i quali le Regioni possono emettere provvedimenti a favore degli artigiani.

In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

La Legge definisce come artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità.

Le definizioni principali

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali, abbia per scopo prevalente lo svolgimento:

  • di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati;
  • di prestazioni di servizi.

In evidenza: attività escluse

Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Viene definita artigiana anche quell'impresa che, nei limiti dimensionali e con i suddetti scopi:

  • è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le S.p.A. e le s.a.p.a., a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
  • è costituita ed esercitata in forma di s.r.l. con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti e non sia unico socio di altra s.r.l. o socio di una s.a.s.;
  • è costituita ed esercitata in forma di s.a.s., sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti e non sia unico socio di una s.r.l. o socio di altra s.a.s.

In evidenza: trasferimento della titolarità

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle citate società, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente (rispetto ai macchinari) il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; in ogni caso, sono fatte salve le norme previste dalle specifiche Leggi statali.

In evidenza: attività particolari

L'imprenditore artigiano che eserciti particolari attività che richiedono una preparazione specifica ed implicano responsabilità a tutela degli utenti deve possedere i requisiti tecnico-professionali previsti.

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

  • per l'impresa che non lavora in serie un numero massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di dipendenti può essere elevato a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti in misura non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l'impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in misura non superiore a 16, mentre il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  • per le imprese di costruzioni, un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in misura non superiore a 5, il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Per la verifica dei limiti sopraesposti la Legge stabilisce che:

  • non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
  • non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  • sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all' art. 230-bis c.c.;
  • sono computati i soci, tranne uno, che svolgono l'attività in prevalenza presso l'impresa artigiana.

Se i limiti sopraesposti non vengono rispettati, l'impresa artigiana verrà equiparata a quella commerciale, con la conseguente soggezione al fallimento.

In effetti la Legge 25 luglio 1956, n. 860, affermava che le imprese che rispettavano i requisiti fondamentali ivi previsti erano da considerarsi artigiani e quindi non assoggettabili a procedura fallimentare.

Tale previsione normativa si contrapponeva con la disciplina sia nel Codice Civile sia quella fallimentare contemplata nella Legge n. 267/1942, fino a quando l'emanazione della Legge n. 443/1985, abrogando la Legge n. 860/1956, ha fornito una nuova nozione di impresa artigiana specificando i seguenti elementi fondamentali:

  • ruolo preponderante dell'artigiano che deve prestare il proprio lavoro manuale in misura prevalente nel processo produttivo avendo i requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi speciali;
  • l'oggetto dell'impresa che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati o prestazione di servizi, escludendo le attività agricole o prestazione di servizi meramente commerciali o di intermediazione.

L'impresa artigiana può essere condotta sotto forma di società di persone o di capitali sotto forma di S.r.l. sia unipersonale che pluripersonale (possibilità introdotta dalla Legge n. 133/1999 e dalla Legge n. 57/2001), sempre avendo riferimento a che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il proprio lavoro personale anche manuale all'interno dell'azienda.

Le imprese artigiane che abbiano superato i sopra citati limiti, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, mantengono comunque l'iscrizione all'albo.

L'art. 5 della Legge n. 443/85 prevede inoltre che l'impresa debba iscriversi in un apposito albo al fine di godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla disciplina.

Risultano infine essere escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.

Albo delle imprese artigiane

Le imprese che rispettano i requisiti sopra esposti devono iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane; la domanda di iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione vengono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In evidenza: qualifica di artigiana per una società

L'impresa esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali e con gli scopi che caratterizzano l'impresa artigiana, presenti domanda alla commissione provinciale per l'artigianato, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale se la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

In evidenza: particolari situazioni in cui può trovarsi l'artigiano

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Se non iscritta all'albo, nessuna impresa può adottare quale ditta o insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, e lo stesso vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella apposita sezione dell'albo; la pena per i trasgressori di queste disposizioni consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.

Le agevolazioni previste per le imprese artigiane sono estese anche a tali soggetti, purché siano esclusivamente riservate alla loro gestione e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In evidenza: compimento in comune di opere o prestazione di servizi

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore.

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio

La Commissione provinciale per l'artigianato, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all' art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti.

Per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, occorre presentare la domanda d'iscrizione entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi Pubblica Amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza uno dei requisiti nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Ulteriori obblighi di inizio attività

In aggiunta a quanto sopra trattato, l'imprenditore artigiano:

  • per poter iniziare l'attività deve dotarsi di partita IVA, presentando all'Ufficio delle Entrate l'apposito modello entro 30 giorni dalla data di inizio attività;
  • è soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (a tale copertura assicurativa sono soggetti anche i soci, i collaboratori e dipendenti dell'artigiano);
  • deve iscriversi nell'apposita Gestione speciale INPS in maniera contestuale all'inizio dell'attività (ne sono obbligati i titolari e i contitolari dell'impresa in possesso dei requisiti indicati al n. 4203 e s., e i familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana, purché non siano già assoggettati all'obbligo assicurativo in quanto contitolari o lavoratori dipendenti o apprendisti);

In evidenza: calcolo dei contributi

I contributi previdenziali sono calcolati in percentuale sulla totalità dei redditi di impresa dichiarati e prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce.

  • deve presentare la denuncia d'iscrizione all'INAIL in maniera contestuale all'inizio dell'attività (essa fa sorgere l'obbligo del pagamento di un premio assicurativo proporzionato al grado di rischio dell'attività svolta).

In evidenza: comunicazioni di variazione/cessazione attività

Eventuali comunicazioni di variazioni o di cessazione dell'attività devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

In evidenza: casi particolari di imprese artigiane con personale dipendente

Da quanto enunciato dal Decreto 547/1955, le imprese artigiane che occupano personale dipendente, devono tenere il registro infortuni, paghe e matricola; tuttavia, nel caso in cui l'impresa non abbia personale dipendente, ma sia formata da almeno due o più unità lavorative, si deve obbligatoriamente tenere solo il registro degli infortuni.

  • deve scegliere tra i diversi regimi contabili:

1. regime semplificato, secondo cui, sono obbligatori i registri IVA e il Libro dei Cespiti Ammortizzabili;

In evidenza: regime di cassa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) il Legislatore ha apportato modifiche (commi da 17 a 23) all'art. 66 del TUIR.

Detti commi istituiscono il cd. regime di determinazione del reddito “per cassa” anche per i soggetti di minori dimensioni che applicano il regime di contabilità semplificata.

Viene infatti previsto che il reddito d'impresa sia dato dalla differenza fra ricavi e altri proventi, percepiti nel periodo d'imposta, e le spese sostenute, sempre nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa, nello stesso periodo di riferimento.

2. regime ordinario, in base al quale sono obbligatori i registri IVA, il Libro dei Cespiti Ammortizzabili, il Libro Giornale e il Libro Inventari;

3. uno dei regimi agevolati,le cui semplificazioni sono sintetizzabili nella seguente tabella:

Aliquote per i contributi INPS

Come ogni anno, l'INPS emana la Circolare riepilogativa dei contributi dovuti dagli artigiani per l'anno di riferimento (per il 2018, Circ. n. 27/2018), stabilendo le misure delle aliquote degli importi dovuti sul minimale, sulla parte eccedente e a titolo di maternità.

Per il 2018, gli artigiani pagano i contributi previdenziali INPS applicando un'aliquota del 24%.

Le agevolazioni e gli incrementi che continuano ad applicarsi sono:

  • riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto: articolo 59, comma 15, Legge 449/1997;

  • riduzione del 9% per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni: articolo 1, comma 2, Legge 233/1990;

  • aliquota aggiuntiva dello 0,09% di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale per gli esercenti: articolo 5 del D.Lgs 207/1996, e proroga al 2018 stabilita da Legge 147/2013;

  • contributo per le prestazioni di maternità di 0,62 euro mensili: articolo 49, comma 1, Legge 488/1999.

Il reddito minimo da prendere in considerazione nell'anno 2018, per il calcolo dei contributi INPS è pari a 15.710 euro. Tale valore è stato determinato moltiplicando il minimale giornaliero (48,20 euro) di retribuzione, da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli artigiani e commercianti in vigore dal 1° gennaio 2018, per 312 e aggiungendo 671,39 euro così come previsto dall'art. 6, L. n. 415/1991. Il contributo a conguaglio, è dovuto in base alle aliquote sopra citate per il reddito d'impresa superiore al minimale e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che nel biennio 2016-2017 è pari a 46.123 euro. Per i redditi superiori, continua ad applicarsi l'ulteriore 1% previsto dall'art. 3 ter L. n. 438/1992.

Quindi, per quanto riguarda il contributo annuo sul minimale di reddito, la situazione è la seguente:

Contributo sul minimale di reddito

(contributi fissi)

2016

2017

Contribuente

aliquota artigiani

contributo artigiani

aliquota artigiani

contributo artigiani

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

23,55%

3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità)

24%

3.777,84

(3.770,40 IVS + 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

20,55%

3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità)

21%

3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità)

Per quanto riguarda il contributo a conguaglio (oltre il minimale di reddito), le aliquote contributive si determinano come segue:

Contributo sul massimale imponibile di reddito

(contributi variabili)

Artigiani

Contribuenti e scaglioni di reddito

2017

2018

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni scaglione di reddito fino a 46.630 euro

23,55%

24%

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni scaglione di reddito sopra 46.630 euro

24,55%

25%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni scaglione di reddito fino a 46.630 euro

20,55%

21%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni scaglione sopra i 46.630 euro

20,55%

22%

Infine, i massimali di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS sono pari:

  • a 77.717 euro per gli iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996;

  • a 101.427 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva a tale data (quindi iscritti con decorrenza successiva).

Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Contribuenti

2017

2018

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

18.410,85

(46.123,00*23,55%

+30.749,00*24,55%)

18.962,95

(46.630,00*24%

+31.087,00*25%)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16.104,69

(46.123,00*20,55%

+30.749,00*21,55%)

16.631,44

(46.630,00*21%

+31.087,00*22%)

Lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Contribuenti

2017

2017

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

24.168,31

(46.123,00*23,55%

+54.201,00*24,55%)

24.168,31

(46.123,00*23,55%

+54.201,00*24,55%)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

21.158,59

(46.123,00*20,55%

+54.201,00*21,55%)

21.847,64

(46.630,00*21%

+54.797,00*22%)

I contributi per l'anno x si pagano con modello F24, con le seguenti scadenze:

  • quattro rate sul minimale di reddito: 16 maggio x , 21 agosto x , 16 novembre x e 16 febbraio x+1(si ricorda che gli adempimenti che scadono di sabato e nei giorni festivi, si considerano tempestivi se effettuati entro il primo successivo giorno lavorativo);

  • quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo, primo acconto e secondo acconto: entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani, così come previsto dalla L. n. 438/1992 si calcola su tutti i redditi d'impresa realizzatti il medesimo anno al quale il contributo fa riferimento. Tuttavia, qualora il totale tra i contributi sul minimale e quelli del conguaglio versati dovessero essere al di sotto del valore dei redditi d'impresa sarà dovuto un contributo aggiuntivo per un valore pari al saldo, da versare entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Come ricordato nella Circolare INPS n. 104/2017, l'eventuale saldo contributivo può essere versato con un differimento fino ad un massimo di 30 giorni (come l'Irpef), applicando lo 0,40% come maggiorazione dell'importo da corrispondere, in qualità di interessi.

In caso di impresa familiare i contributi che eccedono il minimale dovranno essere calcolati tenendo conto della quota di reddito dichiarata ai fini fiscali sia dal titolare, sia dai familiari. Nel caso in cui l'imprenditore artigiano impiegasse la collaborazione dei propri familiari in un'attività diversa dall'impresa familiare allora potrà riconoscere ad ognuno una quota di reddito d'impresa, purchè la somma totale non superi il 49%. In questo modo i contributi verranno quantificati considerando la quota di reddito riconosciuta a ciascun familiare collaboratore.

Qualora l'artigiano si avvalga del regime forfettario può anche fruire di un regime contributivo agevolato che prevede una riduzione contributiva del 35%, ma è richiesto che faccia apposita istanza all'INPS entro il 28 febbraio dell'anno di contribuzione.

Premi INAIL artigiani

Ogni artigiano che inizi l'attività deve obbligatoriamente iscriversi all'INAIL (in maniera contestuale all'inizio dei lavori e utilizzando il modello L.O. premi), e dal momento dell'iscrizione gli viene assegnata una classe di rischio in base alla quale verranno poi pagati i premi annuali.

L'INAIL comunica poi al datore di lavoro le basi di calcolo per l'autoliquidazione INAIL.

L'unico premio speciale soggetto ad autoliquidazione è quello artigiano che viene adeguato annualmente in relazione alla variazione del minimale previsto per il tempo pieno.

Anche il premio speciale, previsto per l'assicurazione INAIL degli artigiani, deve essere oggetto di autoliquidazione e versato in un'unica soluzione o, in caso di prima rata, il 16 febbraio;

mentre il termine previsto per la dichiarazione telematica delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente è il 28 febbraio (INAIL, istruzioni operative 22 gennaio 2018).

Come accennato precedentemente, il premio di autoliquidazione può essere suddiviso in 4 rate trimestrali (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto differita al 21 agosto, 16 novembre), pari al 25% dell'importo annuale, piuttosto che in un'unica soluzione, comunicando la volontà di differire il premio direttamente tramite i servizi telematici.

Qualora il datore di lavoro artigiano avesse anche la polizza dipendenti, il calcolo ed il versamento della regolazione e della rata dell'anno successivo dovranno essere effettuati contemporaneamente.

Come per la polizza dipendenti anche per quella artigiana, attraverso le basi di calcolo, l'INAIL deve comunicare al datore di lavoro i dati necessari per i conteggi entro il 31 dicembre.

In presenza di tutte e due le polizze la comunicazione sarà unica, compresa una lettera di accompagnamento, relativa alle informazioni generali, valida per tutte e due le polizze.

Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno 2018 (gli stessi erano previsti per il 2017):

Anno 2016

Euro

Retribuzione minima

Giornaliera

47,68

Annuale (x300)

14.304,00

Classi di rischio

Indici di Gravità medi

Premi minimi annuali a persona Anno 2017 (INAIL, circolare 18 aprile 2017, n. 17)

Euro

1

1,43

81,00

2

1,57

169,10

3

2,55

332,30

4

4,62

519,60

5

5,79

728,70

6

6,07

936,10

7

7,70

1.150,10

8

9,83

1.264,50

9

12,53

1.737,20

Dal 1° gennaio 2008 è stata introdotta, per le imprese iscritte alla gestione Artigianato, la possibilità di ottenere una riduzione del premio.

Per l'anno 2018 la riduzione in riferimento all'autoliquidazione 2018/2019 avviene mediante presentazione della domanda di ammissione al beneficio, confermando, all'interno della dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2018, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, c.780 e 781, L. n. 296/2006.

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

Le Regioni disciplinano con proprie Leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato, prevedendo:

  • la Commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti, nonché gli altri compiti attribuiti dalle Leggi Regionali;
  • la Commissione regionale per l'artigianato che, oltre a deliberare sui ricorsi proposti contro le deliberazioni della provinciale, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
Giurisprudenza

Sentenza Commissione Tributaria Provincia di Terni, 15 novembre 2016

I contributi previdenziali devono essere corrisposti dal titolare dell'impresa artigiana per sé e gli altri collaboratori, salvo diritto di rivalsa. Qualora la rivalsa non dovesse essere esercitata, la deduzione dei contributi avviene interamente in capo al titolare dell'impresa (art. 10 TUIR).

La rivalsa può non essere esercitata in ragione del rapporto di famigliarità.

Riferimenti

Normativi

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
  • Legge 12 luglio 2011, n. 106
  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70
  • D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
  • D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288
  • Legge 5 marzo 2001, n. 57
  • D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558
  • Legge 20 maggio 1997, n. 133
  • Legge 8 agosto 1985, n. 443
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124
  • Legge 25 luglio 1956, n. 860

Giurisprudenza

  • Comm. Tribut. Prov. di Terni, 15 novembre 2016
  • Cass. civ., sez. trib., 30 novembre 2012, n. 21366
  • Corte cost., 20 aprile 2012, n. 104
  • Cass. civ., sez. trib, 11 febbraio 2011, n. 3327
  • Cass. civ., sez. trib., 12 novembre 2010, n. 23002
  • Cass. civ., sez. trib., 11 febbraio 2009, n. 3290
  • Cass. civ, sez. trib., 11 giugno 2007, n. 13572
  • Cass. civ., sez. trib., 16 maggio 2007, n. 11212

Prassi

  • INAIL, istruzione operativa 22 gennaio 2018
  • INAIL, Circolare 13 ottobre 2017, n. 44
  • INPS, Circolare 12 febbraio 2018, n. 27
  • INAIL, Circolare 18 aprile 2017, n. 17
  • INPS, Circolare 31 gennaio 2017, n. 22
  • INAIL, Circolare 7 marzo 2016, n. 7
  • INPS, Circolare 29 gennaio 2016, n. 15
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 luglio 2015, n. 67/E
  • INAIL, Circolare 10 marzo 2015, n. 38
  • INPS, Circolare 4 febbraio 2015, n. 26
  • INAIL, Circolare 2 agosto 2012, n. 348
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 marzo 2010, n. 24/E
  • INAIL, Nota 29 aprile 2009, n. 5849
  • Ministero delle Attivita Produttive, Circolare 14 giugno 2005, n. 3585/C
  • INAIL, Circolare 22 agosto 2001, n. 61
  • Ministero delle Finanze, Circolare 14 giugno 2001, n. 55
Sommario