Edoardo Staunovo Polacco
18 Maggio 2020

Il concordato con riserva è stato introdotto con il decreto sviluppo 83/2012 per consentire all'imprenditore in crisi di elaborare una soluzione concordata al riparo dalle azioni esecutive e cautelari dei singoli creditori, durante il decorso di un termine che il tribunale concede per consentire il deposito, entro la scadenza, di una proposta e di un piano di concordato preventivo o di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.

Inquadramento

Avvertenza - Bussola in aggiornamento.

Il concordato con riserva è stato introdotto con il Decreto Sviluppo, n. 83/2012 per consentire all'imprenditore in crisi di elaborare una soluzione concordata al riparo dalle azioni esecutive e cautelari dei singoli creditori, durante il decorso di un termine che il tribunale concede per consentire il deposito, entro la scadenza, di una proposta e di un piano di concordato preventivo o di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.

Il provvedimento iniziale è la concessione del termine, a condizione che il debitore, nei due anni precedenti, non abbia presentato altra domanda con riserva non andata a buon fine. Inoltre, se nel corso del procedimento risulta che l'attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta, del piano o dell'accordo, il tribunale può abbreviare il termine concesso.

La concessione del termine produce effetti sostanziali parzialmente sovrapponibili a quelli del concordato preventivo, sia nei confronti del debitore che nei confronti dei creditori. Essa produce inoltre effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Il procedimento può concludersi con la presentazione della proposta e del piano o dell'accordo, ovvero, in modo patologico, con una declaratoria di inammissibilità determinata dal mancato deposito nel termine della proposta, del piano o dell'accordo o, prima che il termine scada, in altri casi previsti dalla legge.

I presupposti

Al concordato con riserva possono accedere gli imprenditori commerciali di dimensioni non rientranti nell'esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. (presupposto c.d. “soggettivo”).

In tale ambito, l'istituto può riguardare sia le imprese in attività, sia quelle in liquidazione, sia gli imprenditori cessati e gli eredi degli imprenditori defunti (cessati o defunti nell'anno anteriore alla domanda con riserva), sia le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, sia le imprese soggette ad amministrazione straordinaria comune o speciale, sia le società di fatto, sia le società di persone irregolari. Non possono invece farvi ricorso i soci illimitatamente responsabili delle società fallibili, né – ma il punto è controverso, in senso implicitamente negativo v. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283, e, successivamente, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2015, n. 5848), le società a partecipazione pubblica aventi i requisiti per essere qualificate come “in house providing”, in quanto mere articolazione degli enti locali, nonché gli imprenditori che possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ma non anche al concordato preventivo.

Quanto al presupposto c.d. “oggettivo”, il debitore deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 9, l. fall., è previsto che il debitore che possieda entrambi i requisiti suddetti non possa accedere al concordato con riserva se, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il procedimento

Il ricorso per il concordato con riserva deve essere proposto dall'imprenditore-debitore al tribunale del luogo dove è situata la sede principale dell'impresa. La domanda va proposta nelle forme del ricorso sottoscritto personalmente dal debitore previo adempimento, per le società, delle formalità di cui all'art. 152 l. fall. (in tal senso v. Trib. Massa, 29 luglio 2015, in Fall., 2015, 1351, in dottrina CECCHERINI, Il concordato preventivo con prenotazione, in Dir. fall., 2013, II, 317, FABIANI, La domanda « ; prenotativa ; » di concordato preventivo, in Foro it., 2012, I, 3184; contra, v. Trib. Milano, 17 giugno 2014, in ilcaso.it ed in dottrina ARATO, Il concordato preventivo con riserva, Torino, 2013; AMATORE-JEANTET. Il nuovo concordato preventivo, Milano, 2013).

La domanda ha un contenuto necessario costituito dalla richiesta di concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, un contenuto eventuale costituito dalle istanze per l'autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione urgenti, alla contrazione di nuovi finanziamenti prededucibili, al pagamento di creditori anteriori “strategici” nel concordato in continuità, ovvero alla sospensione o allo scioglimento dei rapporti pendenti, ed un contenuto ulteriore rappresentato dalle circostanze che costituiscono fondamento delle istanze predette e/o dalle anticipazioni sulla prospettiva di sistemazione della crisi o dell'insolvenza che il debitore intende perseguire (c.d. discharge).

Alla domanda vanno allegati necessariamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed eventualmente i documenti posti a fondamento delle istanze di autorizzazione, con le relative attestazioni, ove necessarie.

La domanda deve essere depositata nella cancelleria del tribunale competente ed è pubblicata a cura del cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo.

L'istruttoria ha natura documentale; possono essere sentiti i creditori ed assunte informazioni. In caso di istanze di autorizzazione al compimento di atti di atti di straordinaria amministrazione urgenti, alla contrazione di nuovi finanziamenti prededucibili, al pagamento di creditori anteriori “strategici” nel concordato in continuità, ovvero alla sospensione o allo scioglimento dei rapporti pendenti, il contraddittorio con i controinteressati diviene necessario ed il tribunale può assumere sommarie informazioni.

La presentazione della domanda con riserva e la concessione del termine ex art. 161, comma 6, l. fall. non sono precluse dalla pendenza di una procedura pre-fallimentare a carico del debitore, la quale, sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, in questo portale, con nota di Lamanna, Retromarcia sul principio di prevenzione/prevalenza del concordato: come non detto, il principio ancora esiste), può concludersi con un decreto di rigetto anche in pendenza del pre-concordato ma può invece sfociare in una dichiarazione di fallimento solo quando il procedimento di concordato sia stato arrestato, ossia quando la domanda sia dichiarata inammissibile o improcedibile. È fatta salva la possibilità della declaratoria di inammissibilità qualora il tribunale ravvisi, nella presentazione della domanda con riserva, ipotesi di abuso del diritto (Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, cit.).

In caso di inammissibilità della domanda di pre-concordato e conseguente mancata concessione del termine, il tribunale provvede sulle eventuali istanze di fallimento ed in mancanza, ove abbia accertato lo stato d'insolvenza, può trasmettere gli atti al pubblico ministero per la richiesta di fallimento.

Quanto alla durata del termine, in caso di accoglimento della domanda può essere compreso fra sessanta e centoventi giorni, entro il quale il debitore deve depositare la proposta, il piano, la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall., ovvero in alternativa una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l. fall. Se, tuttavia, pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine è fisso di sessanta giorni.

Il termine decorre dalla data del deposito del decreto nella cancelleria del tribunale ed è soggetto, secondo la giurisprudenza prevalente, alla sospensione feriale.

Con il decreto inoltre il tribunale dispone gli obblighi informativi in capo al debitore, può nominare il commissario giudiziale e può autorizzare, se richiesto, il compimento di atti di straordinaria amministrazione urgenti, la contrazione di nuovi finanziamenti prededucibili, in caso di pre-concordato in continuità il pagamento di creditori anteriori “strategici”, nonché la sospensione o lo scioglimento dei rapporti pendenti.

Nel corso del termine il debitore conserva l'amministrazione dell'impresa con alcune limitazioni ed è tenuto a predisporre la proposta concordataria, il piano o l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il termine assegnato nel decreto può essere prorogato, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni e può essere abbreviato quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano.

Gli effetti

Il concordato con riserva produce effetti nei confronti del debitore costituiti in primo luogo dallo spossessamento attenuato. Il debitore può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre può compiere atti di straordinaria amministrazione solo se urgenti e previa autorizzazione del tribunale.

I criteri discretivi tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione sono quelli comunemente accolti nella procedura di concordato preventivo (Cass. 20 ottobre 2005, n. 20291).

Problematica è la riconducibilità alla ordinaria o alla straordinaria amministrazione dell'utilizzo delle linee di credito preesistenti che, alla luce della riforma del d.l. n. 83/2015, dovrebbe essere risolta nel senso della natura straordinaria da autorizzare ai sensi dell'art. 182-quinquies l. fall.

A seguito del d.l. n. 83/2015, inoltre, è possibile nei termini di cui all'art. 161, comma 7, l. fall. la cessione di cespiti aziendali nonché la cessione e l'affitto di azienda o di rami di azienda, previo esperimento di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 163-bis l. fall.

Il procedimento autorizzativo prende avvio con una istanza a seguito della quale il tribunale può acquisire sommarie informazioni ed acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato, e si conclude con decreto del tribunale stesso reclamabile ai sensi dell'art. 26 l. fall.

In caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione privi delle necessarie autorizzazioni sono previste l'improcedibilità della domanda ex art. 161, comma 6, ultimo periodo, l. fall. - che richiama l'art. 173 l. fall. - nonché l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori anteriori al concordato ai sensi dell'art. 168 l. fall.

Sempre in tema di atti di straordinaria amministrazione, il debitore può essere autorizzato a contrarre finanziamenti c.d. “interinali” prededucibili ai sensi dell'art. 111 l. fall., alle condizioni previste dall'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., nonché a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale, alle condizioni previste dall'art. 182-quinquies, comma 3, l. fall., ed a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.

I finanziamenti concessi senza le necessarie autorizzazioni producono conseguenze analoghe a quelle degli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

Il debitore inoltre subisce una compressione dei propri poteri consistente nel possibile assoggettamento alla vigilanza del commissario giudiziale del concordato con riserva, che può essere monocratico o collegiale ed ha funzioni in parte ulteriori rispetto a quelle del commissario del concordato “pieno”, in altra parte inferiori, atteso che il commissario del pre-concordato non svolge quelle della fase successiva all'ammissione ex art. 163 l. fall.

Il debitore è inoltre sottoposto ad obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che deve assolvere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato.

Quando risulta che l'attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano il tribunale può abbreviare il termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. In caso di violazione degli obblighi informativi, inoltre, si apre la procedura di inammissibilità ex art. 162, commi 2 e 3, l. fall.

Il debitore, dalla data del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., è esonerato dalle norme codicistiche sulla riduzione o sulla perdita del capitale sociale e sullo scioglimento delle società di capitali.

Si applica inoltre l'art. 45 l. fall., richiamato dall'art. 169 l. fall., mentre non si applica in caso di concordato con riserva la regola della priorità nella trattazione delle controversie nelle quali è parte un'impresa ammessa al concordato preventivo (art. 43, ult. comma, l. fall.).

Il deposito della domanda di concordato con riserva non produce effetti di carattere personale per il debitore ma i beni personali sono esclusi dallo spossessamento attenuato.

Il dies a quo degli effetti del concordato con riserva per il debitore è quello del deposito della domanda ex art. 161, comma 6, l. fall.

Nei confronti dei creditori il concordato con riserva produce l'effetto in forza del quale, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.

Il divieto ha ad oggetto i beni del debitore compresi nel patrimonio concordatario e, per quanto attiene alle azioni esecutive, riguarda l'espropriazione forzata, mentre non concerne azioni esecutive finalizzate alla consegna o al rilascio di beni di terzi, né l'attuazione degli obblighi di non fare, e vi è incertezza sulla ricomprensione nel divieto degli obblighi di fare.

Le azioni cautelari colpite dal divieto sono il sequestro conservativo, non il sequestro giudiziario su beni di terzi, né il sequestro liberatorio, né i procedimenti di istruzione preventiva, mentre per i provvedimenti di urgenzaex art. 700 c.p.c. è necessario avere riguardo al tipo di cautela richiesta ed all'azione di merito cui è finalizzata.

Il divieto non riguarda invece le azioni di cognizione, sia di mero accertamento, sia di condanna, sia costitutive.

Il divieto inoltre colpisce le iniziative volte a realizzare unilateralmente ed al di fuori della procedura il contenuto delle obbligazioni del debitore concordatario, quindi i realizzi dei pegni, eccezion fatta per i pegni irregolari ed il realizzo delle cc.dd. “garanzie finanziarie”. Impedisce altresì la costituzione di nuovi diritti di prelazione non concordati e non autorizzati.

La violazione del divieto di acquisizione di nuove cause di prelazione è sanzionata con l'inefficacia relativa ex lege, mentre la violazione del divieto di azioni esecutive e cautelari è sanzionata con la nullità degli atti esecutivi e cautelari compiuti successivamente al deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. nel registro delle imprese. Si deve ritenere che le procedure in corso a tale data non debbano essere dichiarate improcedibili ma assoggettate a sospensione impropria, ferma restando la nullità degli atti compiuti nelle more.

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese inoltre si attiva l'effetto, meramente prenotativo del concordato preventivo, in forza del quale il debitore non può eseguire pagamenti di crediti anteriori, a pena di inefficacia relativa e con attivazione del procedimento di inammissibilità del concordato con riserva per commissione di un atto del debitore previsto dall'art. 173 l. fall., a condizione, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che i pagamenti fossero diretti a frodare le ragioni dei creditori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324, in questo portale, con nota di Lamanna, Revoca del concordato per illegittimi pagamenti di crediti solo se compiuti in frode ai creditori).

I creditori anteriori, tuttavia, nel pre-concordato finalizzato alla continuità aziendale possono essere pagati alle specifiche condizioni previste dall'art. 182-quinquies, comma 5, l. fall., mentre è controverso se possa procedersi ad analoghi atti, nei concordati diversi da quelli in continuità, in base alla norma che consente, previa autorizzazione del tribunale, il compimento di atti di straordinaria amministrazione con caratteri di urgenza.

Nella procedura di concordato con riserva si producono, a far data dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, passività prededucibili per i crediti derivanti da atti legalmente compiuti dal debitore, nonché per i finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 182-quater, comma 2, l. fall., ed altresì per i finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 182-quinquies, commi 1 e 3, l. fall.

Al fine del pagamento dei crediti prededucibili nel concordato con riserva, vi sono incertezze circa la necessità o la superfluità dell'autorizzazione del tribunale (nel senso della necessità v. Cass., 12 gennaio 2007, n. 578).

Si producono infine gli effetti previsti dalle norme sugli effetti del fallimento nei confronti dei creditori richiamate dall'art. 169 l. fall. (artt. 55-63 l. fall.).

Il dies a quo degli effetti nei confronti dei creditori, nonostante un difetto di coordinamento con l'art. 169 l. fall., va individuato nella data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (art. 168 l. fall.).

Il concordato con riserva produce altresì effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, segnatamente la inefficacia ex lege delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

L'art 69-bis, comma 2, l. fall. prevede inoltre, in caso di fallimento preceduto dal concordato preventivo, la retrodatazione del periodo sospetto alla data della pubblicazione dei ricorso anche con riserva nel registro delle imprese.

Il concordato con riserva produce infine effetti sui rapporti giuridici preesistenti, i quali proseguono salva la possibilità, per il debitore, di chiedere al tribunale di essere autorizzato a sospenderli o a scioglierli ai sensi dell'art. 169-bis l. fall.

La norma va ritenuta applicabile anche al concordato con riserva, nel corso del quale deve ritenersi ammissibile sia lo scioglimento che la sospensione dei contratti ma con efficacia meramente prenotativa e non definitiva, destinata a venire meno ex tunc in caso di mancata ammissione del concordato preventivo.

In caso di continuazione dei contratti le prestazioni vanno eseguite integralmente da entrambi i contraenti, mentre la sospensione determina il temporaneo congelamento delle prestazioni e lo scioglimento provoca il venire meno del rapporto negoziale.

I contratti che rientrano nell'art. 169-bis l. fall. sono quelli “pendenti” analogamente alla previsione dell'art. 72 l. fall., id est quelli stipulati anteriormente alla presentazione del ricorso, opponibili ed ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambi i contraenti.

Fra di essi non dovrebbero potere rientrare le anticipazioni bancarie su effetti commerciali concesse prima della presentazione del ricorso, le quali non dovrebbero subire sospensione né scioglimento, da negare a fortiori, sulla base del canone generale dell'abuso del diritto, se le anticipazioni risultino ottenute dal debitore nell'ambito di operazioni preordinate di “de-canalizzazione” degli incassi.

La sospensione e lo scioglimento possono essere concessi se funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori, mentre si ritiene in prevalenza che non sia necessario che il debitore offra, ai sensi dell'art. 169-bis, comma 2, l. fall., un congruo indennizzo in moneta concorsuale, il quale va determinato, in caso di dissenso, in un ordinario giudizio di cognizione.

Il tribunale provvede con decreto motivato reclamabile ex art. 26 l. fall., su ricorso del debitore contenente la specifica descrizione dei contratti da sciogliere o da sospendere, nel quale va effettuata la dovuta disclosure, sentito il contraente in bonis, assunte ove occorra sommarie informazioni e sentiti all'occorrenza i creditori.

Il dies a quo degli effetti dello scioglimento o della sospensione è quello della comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente, ferma restando la prededucibilità dei crediti di quest'ultimo maturati successivamente alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino alla data della comunicazione dello scioglimento o della sospensione, per le prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali.

Si applicano anche nel concordato con riserva le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 169-bis l. fall.

L'esito

Nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. il debitore può presentare la proposta ed il piano di concordato preventivo, allegando aggiornata documentazione ex art. 161, comma 2, l. fall., la relazione dell'attestatore sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., nonché la relazione sul valore dei beni oggetto di pegno, ipoteca o privilegio qualora offra il pagamento non integrale dei creditori assistiti da cause di prelazione.

La proposta deve indicare, a seguito del D.L. n. 83/2015, l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Per le società, qualora le condizioni della proposta non siano già state deliberate in sede di approvazione ex art. 152 l. fall. del deposito della domanda con riserva, è da ritenere necessaria ed è prudenzialmente consigliata una nuova delibera di approvazione.

Il deposito della proposta e del piano e l'ammissione del concordato preventivo producono la tendenziale stabilizzazione degli effetti del concordato con riserva per il debitore, per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

La proposta concordataria può avere anche contenuto differente rispetto all'oggetto della disclosure nel corso della procedura con riserva; in tal caso gli atti compiuti in forza di autorizzazioni concesse sulla base della disclosure disattesa rimangono tendenzialmente fermi.

In alternativa al deposito della proposta e del piano di concordato preventivo il debitore può depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l. fall., con eventuale richiesta, a seguito del d.l. n. 83/2015, di estensione degli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria nell'ipotesi dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari di cui all'art. 182-septies l. fall.

Con la domanda di omologa dell'accordo il debitore deve depositare la documentazione di cui all'articolo 161”, in quanto compatibile, quindi con esclusione della proposta e del piano di concordato preventivo, nonché la relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), l. fall. sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Tale documentazione deve contenere dati aggiornati al momento del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In caso di ritenuta applicabilità dell'art. 152 l. fall., anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora le condizioni dell'accordo non siano già state deliberate in sede di approvazione del deposito della domanda con riserva, è necessaria una nuova delibera di approvazione.

A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti gli effetti del concordato con riserva per il debitore, per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti si conservano fino alla data dell'omologazione dell'accordo.

L'ipotesi in cui il debitore depositi un accordo avente contenuto diverso dalla eventuale disclosure effettuata nel corso del pre-concordato non dovrebbe produrre conseguenze nemmeno sugli atti compiuti in forza di autorizzazioni concesse sulla base della disclosure disattesa.

L'esito anomalo del concordato con riserva è rappresentato dalla improcedibilità o inammissibilità del procedimento per mancato deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, ovvero dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, entro la scadenza del termine concesso dal tribunale o prorogato, per l'inosservanza degli obblighi informativi gravanti sul debitore e specificati dal tribunale, nella cui fattispecie va compresa l'ipotesi della dazione solo formale di informative prive di contenuto, o per l'accertamento che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l. fall.

In particolare, per quanto attiene alle ipotesi previste dall'art. 173 l. fall., nel concordato con riserva non dovrebbero essere configurabili né quella della mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato, né quella degli atti in frode ai creditori, tanto anteriori che successivi al deposito della domanda, atteso che queste fattispecie presuppongono il deposito della proposta di concordato.

Rientrano, invece, sia l'occultamento o la dissimulazione dell'attivo, sia l'omessa denuncia dolosa di uno o più crediti o l'esposizione di passività insussistenti, sia il compimento di atti non autorizzati secondo le speciali disposizioni sul concordato con riserva, a condizione, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che gli atti (in particolare i pagamenti) fossero diretti a frodare le ragioni dei creditori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324, cit.).

Il procedimento di inammissibilità per mancato deposito nel termine o per inosservanza degli obblighi informativi si svolge secondo le forme di cui all'art. 162, commi 2 e 3, l. fall., mentre per la declaratoria di improcedibilità derivante dal compimento di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall. l'art. 161, comma 6, ultimo periodo l. fall. richiama il procedimento di cui all'art. 15 l. fall.

A seguito della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, da assumere con decreto, il tribunale, se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l. fall., su istanza di qualsiasi creditore, del pubblico ministero o del debitore stesso, dichiara il fallimento.

Qualora il decreto sia seguìto dalla dichiarazione di fallimento l'impugnativa esperibile è quella del reclamo ai sensi dell'art. 18 l. fall., mentre in caso di decreto decisorio di inammissibilità non seguito dalla dichiarazione di fallimento è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Riferimenti

Normativi

  • D.L. n. 83/2012
  • art. 161 l. fall.
  • art. 182- bis l. fall.

Giurisprudenza

  • Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324;
  • Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935;
  • Cass. 20 ottobre 2005, n. 20291;
  • Trib. Massa, 29 luglio 2015, in Fall., 2015, 1351.

Dottrina

  • Ceccherini, Il concordato preventivo con prenotazione, in Dir. fall., 2013, II;
  • Arato, Il concordato preventivo con riserva, Torino, 2013;
  • Amatore-Jeantet, Il nuovo concordato preventivo, Milano, 2013
  • Fabiani, La domanda « ;prenotativa ;» di concordato preventivo, in Foro it., 2012, I.
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