Azione di responsabilità verso il liquidatore giudiziale nel concordato

Ivan Libero Nocera
16 Giugno 2016

Concordato preventivo con cessione dei beni: il liquidatore giudiziale, in oltre otto mesi, non si è mai attivato per organizzare l'asta per la vendita degli immobili facenti parte del concordato e si è, infine, dimesso. Può il debitore ottenere un risarcimento o comunque agire per far valere un inadempimento del liquidatore?

Concordato preventivo con cessione dei beni: il liquidatore giudiziale, in oltre otto mesi, non si è mai attivato per organizzare l'asta per la vendita degli immobili facenti parte del concordato e si è, infine, dimesso. Può il debitore ottenere un risarcimento o comunque agire per far valere un inadempimento del liquidatore?

Il quadro normativo. Per espressa previsione normativa, le azioni esperibili nei confronti dei commissari e dei liquidatori giudiziali di una procedura di concordato preventivo sono le stesse previste per il curatore fallimentare. Infatti, ai sensi dell'art. 182 l. fall., qualora il concordato consista nella cessione dei beni e non sia diversamente disposto, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. La stessa norma rimanda alle norme applicabili al curatore fallimentare e, in particolare, richiama gli artt. 37 e 38 l. fall. in tema di revoca e responsabilità.

Dunque, il legislatore della riforma, proprio al fine di garantire che “le operazioni liquidatorie si svolgano correttamente ed efficacemente nell'interesse dei creditori” (come si legge nella relazione accompagnatoria al D.L. n. 169/2007), ha integrato l'antecedente testo dell'art. 182 estendendo al liquidatore giudiziale l'applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 166 l. fall., dettati per il curatore ed ha rimodellato l'attività liquidatoria nel concordato sulla base delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare, attribuendo al comitato dei creditori una funzione di direzione e di controllo dell'operato del liquidatore. Attraverso il rinvio agli artt. 37 e 38 si è quindi, per un verso, codificata la procedura di revoca del liquidatore e, per l'altro, non solo commisurato il perimetro della responsabilità dell'organo alla diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico, ma anche specificamente individuato nel nuovo liquidatore il soggetto cui spetta in via esclusiva di agire per farla valere, non sussistendo per quest'ultimo (legittimato a stare in giudizio per tutte le controversie derivanti dalla liquidazione) le ragioni di incompatibilità all'applicazione del comma 2 dell'art. 28 ricorrenti, invece, per il commissario giudiziale.

La legittimazione ad agire. L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore giudiziale del concordato preventivo rientra a pieno titolo tra quelle derivanti dalla liquidazione ed è esercitata, nell'interesse dell'intero ceto creditorio, dal liquidatore nominato in sostituzione di quello cessato o revocato in forza del mandato conferitogli ed a tutela del patrimonio oggetto della gestione. Pertanto, il singolo creditore non è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore cessato o revocato, ma può agire per ottenere il ristoro dei soli danni derivati in via diretta e immediata dall'inadempimento del soggetto gestore alle obbligazioni discendenti dalla legge e dal contratto, ma non può farne valere la responsabilità in relazione a quegli atti di mala gestio le cui conseguenze pregiudichino la possibilità di soddisfacimento di tutti i creditori sul ricavato dei beni gestiti.

Di conseguenza, come affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 14052/2015), l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore giudiziale del concordato cessato o revocato spetta al nuovo liquidatore e non al commissario giudiziale, organo, quest'ultimo, al quale sono attribuite funzioni composite di vigilanza, informazione, consulenza e d'impulso, complessivamente finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori, ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza (Cass. n. 11701/2007; Cass. n. 27897/2013), la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione. In particolare, la Suprema Corte (Cass. n. 18755/2014), ha precisato che per effetto dell'omologa viene meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione. Quindi, il commissario liquidatore agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale ad agire, eventualmente, anche nei confronti dello stesso liquidatore.

L'azione di responsabilità. Per quanto attiene la responsabilità del liquidatore giudiziale in caso di sua condotta inerte, si rileva che, anche prima delle riforme della legge fallimentare, egli aveva una responsabilità nei confronti dei creditori per l'inadempimento del mandato conferitogli ovvero “dell'obbligo istituzionale di assolvere con diligenza all'incarico di realizzare il valore dei beni ceduti ai fini del riparto” (cfr. Cass. n. 4177/2000). La stessa pronuncia, peraltro, sottolinea come il liquidatore sia tenuto al rispetto del termine previsto nella sentenza di omologazione e potrebbe, pertanto, essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla sua inosservanza. L'inutile decorso del tempo, conseguente all'inerzia del liquidatore giudiziale, è quindi fonte di responsabilità per l'organo della liquidazione.

Di conseguenza, al pari della responsabilità del curatore (art. 38 l. fall.), in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 182 l. fall. la colpa del liquidatore può inerire sia comportamenti positivi sia a comportamenti omissivi.

La soluzione. In conclusione, il liquidatore, il cui compito è strettamente limitato a realizzare i beni del debitore concordatario e a ripartirne il ricavato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, può certamente essere legittimato passivo nel giudizio in cui sia chiamato a rendere conto del proprio operato di liquidazione.