Codice Civile art. 998 - Scorte vive e morte.

Alberto Celeste

Riferimenti normativi:
art. 1640 - Scorte morte.
art. 2163 - Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.
art. 2169 - Rinvio.


Scorte vive e morte.

[I]. Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Inquadramento

La norma in commento stabilisce che le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità, mentre l'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto. Poiché l'usufruttuario deve rispettare la destinazione della cosa di cui ha il godimento e delle sue pertinenze, lo stesso può alienare le scorte purché la vendita sia funzionalmente diretta ad un incremento della produzione, sicché viola tale obbligo l'usufruttuario che venda le scorte trattenendone il ricavato.

In dottrina (Pugliese, in Tr. Vas. 1972, 685), si è dell'avviso che — differentemente rispetto a quanto previsto dall'art. 995 — l'usufruttuario non abbia l'obbligazione alternativa di restituire o le scorte o il loro valore in denaro. L'obbligazione di corrispondere il valore in denaro ha, infatti, carattere meramente sussidiario ed eventuale, e non costituisce un'alternativa rispetto alla restituzione in natura. Dalla norma in commento si desume, infatti, il principio secondo cui l'usufruttuario ha l'obbligo di riparare, sostituire o reintegrare le scorte, in modo che conservino la quantità e la qualità iniziali, sul modello di quanto è espressamente previsto in tema di usufrutto di azienda (art. 2561, comma 2). Non provvedendo costantemente alla conservazione ed alla reintegrazione delle scorte, l'usufruttuario commetterebbe, pertanto, un abuso, con conseguente applicazione dell'art. 1015. L'oggetto della restituzione può, peraltro, essere rappresentato anche dalle stesse scorte godute, eventualmente riparate e rimesse in efficienza, salva l'integrazione dell'eccedenza o della deficienza in danaro.

Bibliografia

Caterina, Usufrutto e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. 1999, II, 715; De Cupis, Usufrutto, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Di Bitonto, Usufrutto, in Enc. dir., XVI, Milano, 2008; Mazzon, Usufrutto, uso e abitazione, Padova, 2010; Musolino, L'usufrutto, Bologna, 2011; Plaia, Usufrutto, uso, abitazione, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999; Ruscello, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, in Dir. fam. 2009, 1329.

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