Codice Civile art. 1288 - Impossibilità di una delle prestazioni.

Cesare Trapuzzano

Impossibilità di una delle prestazioni.

[I]. L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1346 ss.] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256 ss.].

Inquadramento

La norma individua le due fattispecie che, a fronte della volontà delle parti di prevedere un'obbligazione alternativa, determinano la riconduzione dell'obbligazione ad una mera obbligazione semplice: per un verso, l'impossibilità originaria di una delle prestazioni contemplate in obbligazione; per altro verso, l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni dedotte per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

L'impossibilità originaria

Ove una delle due prestazioni alternative dedotte in obbligazione sia fin dalla genesi del rapporto inidonea a formare oggetto dell'obbligazione, perché impossibile, illecita, indeterminata o indeterminabile, ricorre un'ipotesi di falsa alternatività: in realtà, l'obbligazione nasce come semplice, ossia limitata all'unica prestazione che poteva costituirne l'oggetto (Bianca, 135; Rubino, in Comm. S. B., 1992, 96). Siffatta semplificazione non si determina qualora il negozio costitutivo dell'obbligazione alternativa abbia efficacia differita, perché sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale, e la prestazione originariamente impossibile diventi possibile al momento in cui il negozio acquista efficacia; in tal caso, la scelta può ricadere anche su tale ultima prestazione. In questa evenienza si applica l'art. 1347 all'obbligazione alternativa (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 97); si ritiene assimilabile l'ipotesi in cui, a fronte di un negozio immediatamente efficace, la prestazione originariamente e temporaneamente impossibile divenga possibile al tempo in cui è richiesto l'adempimento. Il negozio costitutivo dell'obbligazione alternativa, stipulato nell'erronea convinzione che entrambe le prestazioni fossero possibili, è annullabile per errore sull'oggetto della prestazione; tale errore, non vertendo sull'identità dell'oggetto, può comportare l'annullamento del negozio solo ove sia essenziale; nondimeno l'essenzialità si deve presumere fino a prova contraria (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 99). Ma a prescindere dall'annullabilità del negozio, il titolare della scelta ha diritto al risarcimento dei danni se vi sia stata colpa nel non averlo reso edotto dell'impossibilità di una delle due prestazioni prima della stipulazione. Sicché si reputa applicabile in via analogica l'art. 1337, benché non sia applicabile analogicamente l'art. 1338, che si riferisce al solo contratto invalido (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 100). All'impossibilità totale è equiparata l'impossibilità parziale o il deterioramento della cosa oggetto di una delle due prestazioni, quando conseguentemente venga meno l'apprezzabile interesse del creditore al conseguimento della stessa. L'orientamento non è tuttavia pacifico: secondo un'opinione, ove impossibilità parziale o deterioramento siano anteriori o coevi alla stipulazione del negozio, l'obbligazione si concentra sull'unica residua prestazione possibile in mancanza di un interesse significativo del creditore al conseguimento dell'altra prestazione (Bianca, 135); ma in senso contrario, altro autore ritiene che il titolare della facoltà di scelta, pur quando sia debitore, possa optare anche per la prestazione parzialmente impossibile o per la cosa deteriorata e liberarsi adempiendo in tali limiti, senza dover corrispondere alcun supplemento in denaro (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 101); quanto ai contratti a prestazioni corrispettive, si considera applicabile l'art. 1464, norma analogicamente estensibile anche all'ipotesi di impossibilità originaria, e qualora ricorra una vendita l'art. 1490 (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 101; Smiroldo, 627). Nell'ipotesi in cui tutte le prestazioni dedotte nell'obbligazione alternativa siano impossibili, illecite, indeterminate o indeterminabili sin dall'origine, il negozio è nullo e si applicheranno, ove ne siano integrati i presupposti, le norme sulla responsabilità precontrattuale (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 100).

Un caso giurisprudenziale di qualificazione come obbligazione semplice, in ragione dell'impossibilità originaria di una delle due prestazioni alternative, è stato ravvisato con riferimento al rapporto di portierato, in cui la somministrazione dell'alloggio costituisce una prestazione del datore di lavoro alternativa rispetto all'indennità sostitutiva, nella quale si identifica il valore convenzionale dell'alloggio, quando la somministrazione dell'alloggio sia impossibile per mancanza dello stesso nell'edificio in cui deve essere prestato il servizio (Cass. n. 7015/1987).

L'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile

Se dopo la genesi del rapporto una delle due prestazioni, originariamente possibile, divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'obbligazione originatasi come alternativa si trasforma in semplice, concentrandosi sull'unica prestazione residua rimasta possibile (Bianca, 135). In tal caso il titolare della facoltà di scelta non può pretendere di dare, se debitore, o di ricevere, se creditore, l'equivalente in denaro della prestazione divenuta impossibile (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 102). La concentrazione anzidetta si determina solo quando l'impossibilità sopravvenga prima dell'esercizio della scelta; diversamente, ove la prestazione scelta sia quella possibile, essa deve essere eseguita normalmente mentre, ove la prestazione scelta sia quella divenuta impossibile, l'obbligazione si estingue ai sensi dell'art. 1256, comma 1, e il debitore non può essere costretto ad eseguire l'altra prestazione in quanto l'obbligazione alternativa, una volta intervenuta la scelta, si trasforma in semplice; e quando si tratti di contratti a prestazioni corrispettive troveranno applicazione gli artt. 1463 e ss. (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 102; Smiroldo, 627). Nel caso di impossibilità parziale o deterioramento sopravvenuti per caso fortuito, un orientamento afferma che il debitore non può scegliere la prestazione parzialmente impossibile o avente ad oggetto la cosa deteriorata (Bianca, 135); altra impostazione sostiene, invece, che anche in questa evenienza resta integra la facoltà di scelta (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 103). All'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti è assimilata l'ipotesi in cui l'impossibilità consegua all'inutile decorso del termine assegnato affinché il terzo designato effettuasse la scelta, prima che la scelta potesse essere compiuta dal giudice (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 104). Qualora tutte le prestazioni divengano impossibili dopo la genesi del rapporto, l'obbligazione si estingue (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 116).

Anche la S.C. ha sostenuto che l'obbligazione alternativa si estingue quando siano divenute impossibili tutte le prestazioni in essa alternativamente dedotte (Cass. n. 1965/1970).

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Di Majo-Inzitari, voce Obbligazioni alternative, in Enc. dir., Milano, 1979; Girino, voce Obbligazioni alternative e facoltative, in Enc. giur., Roma, 1990; Smiroldo, voce Obbligazione alternativa e facoltativa, in Nss. D. I., Torino, 1965.

Sommario