Codice Civile art. 1526 - Risoluzione del contratto.

Francesco Agnino

Risoluzione del contratto.

[I]. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

[II]. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta [1384].

[III]. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti [176 trans.].

Inquadramento

L'art. 1526 prevede la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo indennizzo per il godimento da parte dell'utilizzatore in ragione dell'utilizzo dei beni, tale remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.

Peraltro, la norma de qua non detta criteri ermeneutici (come gli artt. 1362 e ss.) ma rimette al giudice del merito l'apprezzamento di fatto circa il possibile esercizio del potere di riduzione (Cass. n. 1695/2012).

Sotto altro aspetto, l'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 d.lgs. n. 5/2006, dell'art. 72-quater l. fall. (per la nuova disciplina v. l'art. 177 d.lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”) non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l'applicazione in via analogica dell'articolo 1526 al leasing traslativo) che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. Deriva da quanto precede, pertanto, che nel caso di risoluzione anteriore al fallimento del leasing il concedente deve proporre la domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione dell''art. 1526: la restituzione di tutti i canoni all'utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, comma 1, la differenza tra l'intero corrispettivo contrattuale a carico dell'utilizzatore e il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione (Cass. n. 2538/2016).

Applicazione al leasing traslativo

La Corte di Cassazione ha precisato che (Cass. n. 6578/2013; Cass. n. 19287/2010) che, in tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1526, applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, utilizzatore), debba essere riconosciuto al venditore (nel leasing, concedente) — tenuto a restituire le rate riscosse — il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa.

L'operazione è quindi soggetta all'applicazione analogica dell'art. 1526, con gli adeguamenti e i temperamenti del caso, in considerazione del fatto che — mentre nella vendita con riserva della proprietà nel caso di inadempimento dell'acquirente il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili — nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo. Ma costituisce un quid pluris rispetto all'interesse e ai danni effettivi subiti dal concedente, ove si aggiunga all'integrale restituzione della somma erogata, con i relativi interessi e spese.

Pertanto, le clausole contrattuali che attribuiscano alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà e il possesso dell'immobile, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, di cui all'art. 1384 (Cass. n. 888/2014; Cass. n. 574/2005; Cass. n. 4969/2007; Cass. n. 19732/2011).

Bibliografia

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