Certificazione e compensazione dei crediti verso la PA

Pierpaolo Ceroli
27 Aprile 2015

Per coloro che vantano somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti di regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, il D.L. n. 185/2008 ed il successivo n. 78/2010 hanno introdotto la possibilità, mediante un apposito iter, di ottenere da parte di questi ultimi la certificazione del credito vantato e anche, se non prescritti, quella di compensarli con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.Il rilascio della certificazione consente al creditore la facoltà di monetizzare il credito mediante la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari.L'iter di certificazione, che prende avvio con la presentazione di una istanza da parte del creditore, deve essere concluso entro il 30° giorno dalla ricezione della stessa. Il Ministero dell'Economia con due decreti datati 25.06.2012 ha fornito le disposizioni attuative, definendo la procedura da seguire e fornendo i modelli da utilizzare.
Inquadramento

Per favorire lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; non sono invece certificabili eventuali interessi moratori.

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile all'indirizzo web http://crediticommerciali.mef.gov.it .

1. Crediti certificabili, Amministrazioni o enti ai quali si può richiedere la certificazione e gli “attori”

Crediti certificabili

  • L'istanza di certificazione può essere presentata da qualsiasi
  • società;
  • impresa individuale;
  • persona fisica

vanti un credito commerciale nei confronti di una P.A. che sia

  • non prescritto;
  • certo;
  • liquido;
  • esigibile.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge (vedi paragrafo 2.5).

Tuttavia restano esclusi dalla possibilità di conseguire una certificazione la seguente tipologia di crediti, ossia quelli:

  • nei confronti degli enti locali commissariati;
  • sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso;
  • rientranti nella gestione commissariale;
  • nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.

Sono altresì esclusi dalla possibilità di richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:

  • organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici economici;
  • enti ed organismi di diritto privato;
  • società a partecipazione pubblica.

Amministrazioni o enti ai quali si può richiedere la certificazione

L'istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:

  • amministrazioni statali, centrali e periferiche (tra le quali sono inclusi: istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), soprintendenze per i beni culturali -anche dotate di autonomia gestionale- e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.)
  • regioni e province autonome;
  • enti locali - quali, in base al Testo unico degli enti locali (TUEL), i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni - ad esclusione di quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • enti del Servizio Sanitario Nazionale, cioè quelli indicati nell'art. 3, comma 2 del D.M. 25 giugno 2012 sulla compensazione dei crediti, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito. Si ricorda, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito previste dai piani di rientro, ai fini dei successivi utilizzi delle certificazioni ottenute;
  • enti pubblici nazionali;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • altre P.A. incluse dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quali aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Una volta conseguita la certificazione il soggetto creditore potrà avvalersene per monetizzare il proprio credito cedendolo ad una banca o a un intermediario finanziario, oppure potrà utilizzarlo in compensazione nei confronti della pubblica amministrazione.

Gli “attori”

Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono:

a. il titolare del credito (nel seguito creditore);
b. l'amministrazione o ente debitore (che chiameremo nel seguito P.A.);
c. i creditori subentranti (le banche e gli intermediari finanziari, l'agente della riscossione) e altri soggetti.

a. Il creditore

Il creditore (o il soggetto da lui delegato) inizia il processo di certificazione con la presentazione di un'istanza per la certificazione tramite la Piattaforma alla P.A. verso la quale vanta il credito certificabile.

Possono accreditarsi alla Piattaforma sia il titolare del credito (o, per le società, il legale rappresentante) che altre persone delegate ad operare per conto del creditore. In questo caso, per perfezionare l'accreditamento, è necessario che il titolare del credito vi acconsenta attraverso apposita procedura di consegna delle credenziali, gestita interamente on-line.

Se entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza la P.A. non rilascia la certificazione, sempre tramite la piattaforma on-line, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A.

Tale certificazione deve contenere la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento, e il creditore, una volta ottenutala, può:

  • attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;
  • recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione abilitato ad operare sulla Piattaforma (ad esempio Agenzia delle Entrate e Riscossione e Riscossione Sicilia) o compensare un debito verso l'Agenzia delle Entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online, così da poter utilizzare immediatamente il credito.

b. L'amministrazione o ente debitore

Sempre utilizzando la Piattaforma, la P.A. riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato le dovute verifiche può:

  • certificare il credito;
  • rilevare l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale, del credito.

Infine, nel caso la P.A. alla quale ci si è rivolti vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

c. I creditori subentranti e gli altri attori

Se il creditore originario utilizza la certificazione del credito, i soggetti di cui al seguente elenco subentrano nel rapporto con la P.A.:

  • le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo (e allora il soggetto che cede il credito risponde dell'eventuale inadempienza del debitore) o pro soluto (e allora il soggetto che cede il credito deve solo garantire l'esistenza dello stesso). Su richiesta del creditore gli stessi soggetti possono anche concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato;
  • l'Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come disciplinato dal decreto compensazione annualmente emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Inoltre, è possibile compensare i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 on-line.

Infine, bisogna ricordare che le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono anche concedere anticipazioni sui crediti certificati, ma in questo caso essi non subentrano al creditore originario nel rapporto con la P.A.

Il processo di certificazione dei crediti può anche coinvolgere:

  • gli Uffici Centrali di Bilancio - UCB (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale), che provvedono in caso di inerzia dell'ente pagatore ed entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza inoltrata dal creditore mediante la Piattaforma, alla nomina del commissario ad acta;
  • i commissari ad acta così nominati, i quali, dopo aver compiuto le dovute verifiche, provvedono, entro 50 giorni dalla nomina (così come disposto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 22 maggio 2012 - amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nazionali - e dall'art. 6, comma 5, del D.M. 25 giugno 2012 - regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale -), a certificare il credito o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Iter di acquisizione della certificazione

L'iter del rilascio della certificazione si sostanzia in tre fasi secondo lo schema di seguito riportato:

Presentazione dell'istanza e accreditamento alla Piattaforma


I creditori che intendono presentare l'istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso P.A. devono necessariamente accreditarsi all'interno della Piattaforma fornendo i dati richiesti e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative all'utilizzo della Piattaforma; bisogna però distinguere il caso del creditore-società (o ditta individuale) da quello del creditore-persona fisica:

  • se il creditore è una società o un'impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso;
  • se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l'accreditamento alla Piattaforma.

Si deve poi tener presente che un utente può operare per più soggetti creditori; ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze un commercialista, ed enti pagatori distinti possono delegare ad operare per loro conto un unico funzionario. In questi casi all'utente vengono attributi diversi ruoli, uno per ciascuno dei soggetti per conto dei quali è accreditato.
Dal momento che le credenziali di accesso sono personali, un utente che opera con più ruoli accede alla Piattaforma indica il ruolo con il quale intende operare, ma all'interno di una sessione di lavoro è anche possibile passare da un ruolo ad un altro.

Esame dell'istanza

La P.A. riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

In evidenza: Certificazione del Credito

La certificazione del credito è da intendersi quale ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria o cd. inversione dell'onere della prova in giudizio.

Una volta accreditato, il creditore inoltra l'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma, costituita da un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Qualora il credito sia superiore a 10.000 €, l'Amministrazione verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis D.P.R. 602/1973).

A partire dal 1° marzo 2018, sono entrate in vigore le modifiche apportate all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 dalla legge di bilancio 2018. Il limite viene abbassato da 10.000€ a 5.000€ (art. 1 commi 986-988 della Legge 205/2017). Quindi le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000€ verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno a tale importo. In caso di esito positivo, l'Agenzia delle Entrate deve comunicare alla PA l'ammontare del debito e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme. Di conseguenza, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per 60 giorni invece di 30, successivi a quello della comunicazione. Passati i 30 giorni senza che l'Agente della riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al pagamento delle somme dovute al proprio creditore.

Il pagamento al privato può essere eseguito se l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, comunica che il soggetto non sia inadempiente oppure se, entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, non è stata fornita nessuna risposta.

La circolare n. 13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato esamina alcuni profili della disciplina rispetto ai quali sono emersi dubbi e incertezze, offrendo le relative soluzioni interpretative:

  • Ambito soggettivo:

Nel corso della vigenza dell'art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 sono sorte non poche perplessità in ordine alla esatta delimitazione del suo ambito soggettivo nella misura in cui ci si è chiesti quali enti e quali società sono tenuti agli obblighi di verifica prima di eseguire pagamenti.

I dubbi sono stati determinati dalla disciplina sopravvenuta sia in materia di pubbliche amministrazioni e di finanza pubblica, sia con riferimento all'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat.

In argomento, la circolare preliminarmente rammenta che, con riguardo alle società interamente partecipate, sono tenute ad applicare le disposizioni in parola “esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta”.

Per quanto riguarda, invece, altre tipologie di enti, la circolare precisa che rientrano nell'ambito soggettivo della disciplina in esame e, di conseguenza, prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia individuata dalla legge, sono tenuti a procedere, nei confronti dei beneficiari, alla verifica prevista dall'art. 48-bis:

- gli enti pubblici economici

- le aziende speciali, anche consortili

- le altre aziende pubbliche

- le gestioni commissariali (previste da norme statali o regionali in relazione a settori specifici o a situazioni particolari.

Al contrario, non rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 48-bis le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (enti a struttura associativa).

Infine, la circolare, allo scopo di chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell'ambito soggettivo dell'art. 48-bis, precisa che non sussiste l'obbligo dell'espletamento della verifica nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti questi soggetti tra loro.

  • Split payment

Sul rapporto tra le disposizioni sul blocco dei pagamenti della PA e il meccanismo dello split payment (art. 17-ter, D.P.R. 633/1972), la circolare chiarisce che in tutti i casi in cui risultano assoggettate alla scissione dei pagamenti le pubbliche amministrazioni, per l'individuazione della soglia dei cinque mila euro, non dovranno considerare l'IVA, ma dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo dovuto al netto dell'IVA.

  • Pagamento e giudizio di ottemperanza

L'obbligo della verifica ex art. 48-bis in capo alle amministrazioni pubbliche e alle società a totale partecipazione pubblica diretta sussiste anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza, ivi inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario ad acta nominato dal giudice.

  • Pagamento agli eredi del beneficiario originario

Gli obblighi di verifica previsti dalla disciplina in esame operano anche nell'ipotesi di pagamenti effettuati a favore degli eredi del beneficiario originario, che abbiano acquisito il diritto di credito a titolo ereditario e non iure proprio.

In tal caso, peraltro, la verifica deve essere eseguita nei confronti di ciascun coerede, per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sempreché la quota stessa, singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia dei cinque mila euro.

  • Mandato con rappresentanza e procura all'incasso

Dubbi sono sorti anche rispetto a tutti quei casi in cui il beneficiario, anziché procedere direttamente a incassare il credito vantato nei confronti del soggetto pubblico, si sia avvalso di un soggetto terzo.

In argomento la circolare precisa che:

    • nell'ipotesi di mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c. – mandatario cioè che agisce in nome e per conto del mandante) la verifica prevista dall'art. 48-bis deve essere espletata nei confronti del solo mandante, trattandosi dell'unico effettivo beneficiario;
    • nell'ipotesi di spese legali “distratte” in favore dell'avvocato difensore della parte vincitrice nell'ambito di un processo in cui la parte soccombente sia una PA (art. 93 c.p.c.) la verifica deve essere eseguita nei confronti del difensore, in quanto effettivo titolare del diritto di credito;
    • nel caso della procura all'incasso delle somme liquidate a seguito di un giudizio (che ha visto soccombere una PA), rilasciata a favore del proprio difensore, effettivo beneficiario del pagamento rimane il cliente, nei cui confronti, pertanto, va effettuata la verifica.

  • Inadempienza contributiva

L'obbligo di verifica previsto dall'art. 48-bis deve essere raccordato anche con il meccanismo dell'intervento sostitutivo previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 30, co. 5, D. Lgs 50/2016), in base al quale “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (…), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

In tale ipotesi, sottolinea la circolare, può emergere un potenziale conflitto tra le due norme allorché, in sede di pagamento, sia verificato sia l'inadempimento contributivo sia quello fiscale.

La soluzione indicata è quella secondo cui, in questo caso, la verifica deve essere effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore, a decorrere dal 1° marzo 2018, alla soglia di cinque mila euro.

  • Fermo amministrativo

Nel corso degli anni è stato sollevato un problema di compatibilità normativa tra la verifica, e i suoi effetti, prevista dall'art. 48-bis e il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 69, sesto e settimo comma, Regio decreto n. 2440/1923.

Sul punto, la circolare, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza sull'argomento (cfr Corte di cassazione, sez. V, ordinanza n. 15017 del 16 giugno 2017) ha puntualizzato che fermo amministrativo e verifica “costituiscono (…) istituti aventi un diverso raggio d'azione e diversi presupposti e finalità, benché possano risultare, in qualche misura, complementari tra loro”.

  • Pagamenti di tributi a favore di società di capitali

La circolare ribadisce che esulano dall'obbligo di verifica i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali, e ciò “a prescindere dalla natura giuridica del soggetto deputato alla gestione della riscossione”.

In tali ipotesi, infatti, si è in presenza di versamenti direttamente sanciti dalla legge (è il caso, ad esempio, di taluni tributi locali dovuti da una PA materialmente riscossi da una società di capitali, cioè da un soggetto formalmente di natura privata, come nel caso della Tari spettante ai Comuni in concreto riscossa da società di capitali partecipate dagli stessi).

  • Frazionamento dei pagamenti

Nel documento di prassi, la Ragioneria generale ricorda che deve ritenersi in contrasto con la disciplina dell'art. 48-bis il frazionamento dei pagamenti, la cui finalità ben può essere di natura elusiva.

Alla luce del divieto di artificioso frazionamento:

    • nessuna rilevanza può avere un'istanza del beneficiario finalizzata a dilazionare nel tempo il pagamento a fronte di un credito unitario;
    • allo stesso modo, è da ritenersi senza effetto l'esigenza dell'amministrazione, in presenza di una liquidazione unica, di procedere a una suddivisione dei pagamenti.

  • Aggiornamenti sul trattamento delle irregolarità

Infine, la circolare ricorda che sono state modificate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità connesse all'obbligo di verifica, mediante, l'aggiornamento del modello “Richiesta di verifica successiva a seguito dell'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973”.

La revisione tiene conto della avvenuta soppressione di Equitalia e della sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2017, con l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione.

Inoltre se la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

La Pubblica Amministrazione risponde inoltre alle richieste di verifica presentate dall'Agente della riscossione o da una banca/intermediario finanziario, garantendo la sussistenza e la validità delle certificazioni.

Infine la P.A. effettua il pagamento del credito in favore del creditore originario, o di quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione, entro la data indicata sulla certificazione. Tale pagamento è registrato sul sistema PCC, riducendo il valore del credito certificato. Nel caso della procedura ordinaria, invece, il pagamento avviene previa restituzione della certificazione.

L'inerzia dell'amministrazione o dell'ente: la richiesta di nomina del commissario ad acta

Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di Posta Elettronica Certificata relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma, la quale propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell'istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.

I commissari ad acta sono nominati in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione dopo aver effettuato le opportune verifiche, e provvedono, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Rilascio della Certificazione

La Pubblica Amministrazione o il commissario ad acta nel caso sia stata presentata un'istanza di nomina a seguito di inerzia della stessa, provvedono, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema PCC.

La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Il creditore ne riceve notifica all'indirizzo PEC specificato.

In ogni caso e per ciascuna istanza presentata, il sistema consente in ogni momento di verificare lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta.

Utilizzo della certificazione

Ottenuta la certificazione, il creditore:

  • può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;
  • può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione (poiché le operazioni di anticipazione dei crediti certificati verso la P.A, senza la cessione del credito stesso, possono essere garantite dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese) a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato, così da acquisire liquidità immediata;
  • può chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle Entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato con (eventuali) debiti verso l'erario.

Il sistema invia automaticamente le notifiche agli attori interessati, i quali possono accedere in ogni momento e consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.
Infine, bisogna ricordare che le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata.

Modalità di compensazione del credito

Nell'ipotesi in cui il titolare del credito intenda accedere alla compensazione, deve presentare all'agente della riscossione la certificazione rilasciata dall'amministrazione debitrice la quale ne trattiene l'originale e ne rilascia copia al titolare del credito.

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto contestualmente a indicare, all'agente della riscossione, le posizioni debitorie che intende estinguere.

In assenza dell'esplicita indicazione l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione come segue:

  • se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento può essere imputato alle rate non scadute solo per l'eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario;
  • con riferimento alle rate scadute l'imputazione è effettuata, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora; non può essere imputata ai diritti e alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora;
  • infine, per i debiti di imposta scaduti l'imputazione è eseguita con preferenza a quelle meno garantite; mentre fra quelle ugualmente garantite, con precedenza a quella più remota.

Entro i 3 giorni lavorativi successivi, l'agente della riscossione verifica l'esistenza e la validità della certificazione mediante specifica richiesta all'amministrazione debitrice, che comunica l'esito della verifica all'agente entro 10 giorni.

Qualora l'esito della verifica sia positivo, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione.

Dopo di ché il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione e l'importo utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione.

L'eventuale credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

In ogni caso sono dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione del debito.

Infine l'agente della riscossione comunica, entro i 5 giorni lavorativi successivi, all'ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione.

In evidenza: Compensazione crediti-debiti PA anche per il 2018

Imprese e professionisti, che vantano crediti con la PA, potranno compensare, anche per il 2018, i loro crediti con i debiti iscritti a ruolo; la compensazione sarà possibile per le cartelle di pagamento i cui carichi sono stati affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017. La disposizione che ha previsto ciò è l'art. 12 bis del D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ,il quale stabilisce che le «disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (...) si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (...), anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017».

I contribuenti potranno perciò compensare le cartelle di pagamento, per i carichi affidati alla Riscossione entro il 31 dicembre 2017, con i crediti non prescritti, maturati nei confronti della Pa e certificati, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Questa speciale compensazione è disciplinata dall'art. 28-quater del D.P.R. 602/1973. L'articolo richiamato dispone che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A questo fine, le certificazioni dei crediti, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono usate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

La garanzia dello Stato sui crediti certificati

Al fine di consentire l'immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente della P.A., i crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato - in particolare “le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, alla luce di quanto indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall'all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il termine fissato dalla legge (previsto per il 23 agosto 2014, ma è attualmente all'esame del Parlamento la proroga del termine al 31 agosto 2014 - disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 22 -) sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto le banche o intermediari finanziari abilitati.

Dal momento che l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato, è interesse del creditore (qualora non disponga già della certificazione) procedere quanto prima alla presentazione dell'istanza di certificazione.

In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto di tali crediti avverrà ad una percentuale di sconto, comprensiva di ogni onere e commissione, particolarmente vantaggiosa (al massimo dell'1,90% in ragione d'anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 €, ovvero dell'1,60% in ragione d'anno per importi eccedenti i 50.000 € di ammontare della cessione).
Per rendere semplice e veloce le procedure di cessione, è stata definita un'apposita convenzione quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione bancaria italiana, che contiene, tra l'altro, il modello del contratto di cessione.

La giurisprudenza in materia

C. Conti Toscana Sez. contr., Delib., 17/01/2012, n. 5


La Sezione non ritiene ammissibile la sottoscrizione generalizzata di accordi con istituti bancari, finalizzati ad assicurare la liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti dell'ente stesso attraverso la cessione pro soluto di questi, fatto salvo quanto previsto dalla novella recata dall'art. 13, comma 3, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, di modifica dell'art. 210 del TUEL.

Il testo stabilisce infatti che “esula dalla competenza dell'ente locale la sottoscrizione di accordi in detta materia con istituti di credito od intermediari finanziari, anche nella considerazione dei possibili oneri che tali accordi potrebbero determinare per il bilancio dell'ente che, in ogni caso, non possono considerarsi ammissibili oltreché nulli qualora si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno, salvo quanto previsto dalla novella, precedentemente riportata, recata dall'art.13, comma 3, della Legge n.183 del 12 novembre 2011, che ha modificato l'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Così, solo in sede di regolazione del rapporto tra l'ente locale e il tesoriere, mediante la stipula di una convenzione deliberata dall'organo consiliare, a seguito dell'affidamento del servizio di tesoreria attraverso le procedure ad evidenza pubblica, è consentito dall'ordinamento di prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell' art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 , potendo l'accordo legittimamente intercorrere esclusivamente con la banca tesoriere dell'ente locale.
In conclusione, la Sezione non ritiene ammissibile la sottoscrizione generalizzata di accordi con istituti bancari, finalizzati ad assicurare la liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti dell'ente stesso attraverso la cessione pro soluto di questi, fatto salvo quanto previsto dalla novella recata dall'art. 13, comma 3, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, di modifica dell'articolo 210 del TUEL”.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 1 commi 986 - 988, L. 27 dicembre 2017, n. 205
  • Art. 12 bis, D.L. 87/2018
  • Art. 48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 15 luglio 2014, n. 59700, conv. con L. 23 giugno 2014 n. 89
  • Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 15 luglio 2014, n. 35
  • D.L. 24 Aprile 2014, n. 66
  • Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76
  • Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35
  • D.M. 19 ottobre 2012
  • D.M. 24 settembre 2012
  • D.M. 26 giugno 2012
  • D.M. 22 maggio 2012
  • D.L. 7 maggio 2012, n. 52, conv. Legge 6 luglio 2012, n. 94
  • Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Prassi

  • Circolare RGS 21 marzo 2018, n. 13
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 7 luglio 2014, n. 22
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2014, n. 21
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 giugno 2013, n. 30
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 6 giugno 2013, n. 27
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 24 aprile 2013, n.19
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 12 aprile 2013, n. 18
  • Agenzia delle Entrate, Circolare del 10 aprile 2013, n. 17
Sommario