La S.C. sulla costituzione di fondo patrimoniale: atto gratuito o obbligo morale?

15 Settembre 2016

La costituzione del fondo patrimoniale da parte di soggetto fallito è di norma soggetta alla sanzione di inefficacia prevista dall'art. 64 l. fall. in quanto atto a titolo gratuito. Non si può escludere a priori che la costituzione del fondo patrimoniale costituisca adempimento di un obbligo morale, ma ai fini dell'esenzione dalla declaratoria di inefficacia a norma dell'art. 64 l. fall. occorre che la situazione esonerativa sia dedotta e provata dal beneficiario dell'atto.
Massima

La costituzione del fondo patrimoniale da parte di soggetto fallito è di norma soggetta alla sanzione di inefficacia prevista dall'art. 64 l. fall. in quanto atto a titolo gratuito. Non si può escludere a priori che la costituzione del fondo patrimoniale costituisca adempimento di un obbligo morale, ma ai fini dell'esenzione dalla declaratoria di inefficacia a norma dell'art. 64 l. fall. occorre che la situazione esonerativa sia dedotta e provata dal beneficiario dell'atto.

Il caso

La Suprema Corte viene chiamata a decidere in merito ai presupposti per la declaratoria di inefficacia di un atto costitutivo di un fondo patrimoniale impugnato dalla curatela ai sensi dell'art. 64 l. fall.; l'azione era stata accolta dai giudici di merito sul presupposto che il fondo patrimoniale costituisca un atto a titolo gratuito che non può neppure essere considerato alla stregua di un adempimento di un obbligo morale.

La Suprema Corte conferma la decisione, rilevando come, in astratto, sia sostenibile che la costituzione del fondo patrimoniale trovi origine in un obbligo morale, ma precisando che di tale rapporto deve essere data la prova da parte del soggetto che contesti l'azione della procedura concorsuale.

La questione

La giurisprudenza si è spesso dovuta pronunziare in merito alla natura dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, non solo ai fini dell'applicazione dell'art. 64 l. fall., bensì anche e soprattutto ai fini dell'applicazione delle norme in tema di revocatoria ordinaria; in particolare, l'attenzione dei giudici si è dovuta soffermare soprattutto sull'individuazione della natura degli atti impugnati, essendo pressoché pacifico che la gratuità dell'atto costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dall'art. 64 l. fall. e decisivo nell'applicazione dell'art. 2901 c.c.

Come è noto, infatti, l'art. 64 l. fall. comporta una declaratoria di inefficacia per così dire “automatica”, nel senso che la sanzione colpisce l'atto a titolo gratuito a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla compartecipazione psicologica dell'accipiens; d'altro canto, anche nella disciplina prevista dall'art. 2901 c.c., ai fini della revocabilità dell'atto i presupposti che è onere dell'attore dimostrare sono decisamente meno complessi in relazione agli atti a titolo gratuito (anche in questo caso, rileva la scientia damni – o, in caso di atti anteriori al sorgere del credito, il consilium fraudis- in capo al debitore e non deve essere invece provato uno stato psicologico del terzo: cfr. Cass., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13343; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966), di modo che la qualificazione dell'atto diviene spesso di per sé elemento dirimente.

La norma fallimentare, peraltro, tempera il rigore della sanzione, escludendo che l'art. 64 l. fall. trovi applicazione quando l'atto costituisca un regalo d'uso o se sia compiuto in adempimento di un obbligo morale o per pubblica utilità (sempre che vi sia proporzionalità con il patrimonio del debitore).

Le soluzioni giuridiche

Nella fattispecie esaminata, la Suprema Corte, confermando la corrente giurisprudenziale sinora consolidata, qualifica la costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi come atto a titolo gratuito, ma – riprendendo ed ampliando una precisazione che già si trova, peraltro appena accennata, in altre pronunzie precedenti (ad es. in Cass., Sez. I, 12 dicembre 2014, n. 26223, che di fatto si limita a riportare il testo normativo) – nella motivazione ammette possa essere condivisa in linea teorica la tesi della parte ricorrente, concedendo che il fondo patrimoniale possa in astratto essere costituito per adempiere ad un obbligo morale, anche se poi i Giudici di legittimità concludono sancendo che l'onere della prova di tale intento spetta a chi resiste all'azione di inefficacia.

Osservazioni

La sentenza in commento propone uno spunto interessante laddove, come accennato, opina che la costituzione del fondo patrimoniale possa anche costituire un atto qualificabile come adempimento ad un obbligo morale, aprendo uno spiraglio a favore di tale ipotesi interpretativa nella misura in cui si evince dalla motivazione della sentenza che i Giudici di legittimità concedono che tale esonero dall'applicazione dell'art. 64 l. fall. sia riconducibile alla dimostrazione di un intento, ovvero di un aspetto che attiene ai “motivi” dell'atto (profilo di cui, ad esempio, Cass., Sez. I, 24 giugno 2015, n. 13087; Cass., Sez. I, 12 marzo 2008, n. 6739; e Cass., Sez. I, 7 agosto 2008, n. 21402, escludevano drasticamente la rilevanza).

Al riguardo, se si esaminano le pronunzie della giurisprudenza di legittimità, che sinora ha avuto modo di valutare più di frequente la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c. – piuttosto che l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall. – della costituzione del fondo patrimoniale sotto il profilo della sua natura, si riscontra come sia stata talora sollevata la questione della rilevanza o meno dell'apporto contestuale dei due coniugi ad escludere la gratuità dell'atto, dubbio risolto nel senso di escludere la rilevanza di tale situazione, in assenza di un rapporto di corrispettività tra gli apporti dell'un coniuge rispetto a quelli dell'altro (Cass., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 19029; Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2530; Cass., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7250). Del resto, tale soluzione appare conforme al principio più generale in tema di revocatoria di atti a titolo gratuito secondo il quale per integrare tale fattispecie non occorre che l'atto sia determinato da spirito di liberalità (cfr. la citata Cass., Sez. I, 24 giugno 2015, n. 13087 in QG, 2015, con nota di Carrato), ma semplicemente che manchi un corrispettivo per colui che lo compie (Cass., Sez. I, 28 maggio 2015, n. 11018; Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25507; Cass., Sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22518; Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6538), corrispettivo che non è di per sé ravvisabile neppure nella imposizione di un modus a carico del beneficiario (Trib. Sulmona, 19 maggio 2010) di modo che appare corretto in linea generale escludere che l'apporto dell'altro coniuge muti di per sé la natura dell'atto costitutivo del fondo, proprio perché esso non è a favore del soggetto dipoi fallito, bensì del fondo stesso.

Si è, tuttavia, espresso il dubbio che la natura dell'atto costitutivo del fondo non sia univoca e debba essere valutata caso per caso (M. Marini, Fondo patrimoniale e azione revocatoria, in NGCC, 2008, II, 184), escludendosi la natura gratuita ad esempio quando l'atto costituisca una forma di adempimento degli obblighi di mantenimento imposti al coniuge o comunque pattuiti, ad esempio, nell'ambito della separazione (T. Auletta, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992, 67 ss.; G. Bilò, Revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale e legittimazione passiva alla causa del coniuge non debitore, in Fam. e Dir., 2009, 902), anche eventualmente sotto il profilo dell'obbligo di mantenimento della prole (in tal senso, R. Formisani, Gratuità dell'atto nella revocatoria fallimentare e separazione dei coniugi, in GI, 2015, 2389 critica la sopra citata Cass. 13087/2015). In proposito, Cass., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 8678, ha ritenuto che nell'ambito degli accordi di separazione l'attribuzione di un cespite al coniuge possa costituire atto a titolo oneroso in quanto vada a compensare vantaggi ricevuti durante la vita coniugale; contra Cass., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 19029, ha dichiarato inefficace il fondo costituito sull'abitazione familiare, ritenuto che il mero diritto temporaneo, previsto dall'art. 47 l. fall., del fallito e della sua famiglia di utilizzarla non precluda la revocatoria dell'atto che disponga del diritto reale.

Una volta superata una rigida qualificazione del negozio giuridico (che porta ad esempio A. Patti, Atti a titolo gratuito, in A. Iorio (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006, 882 ad escludere tout court che al fondo patrimoniale possa applicarsi l'esenzione in esame), in effetti, nulla vieta di estendere l'esame anche alla verifica – sinora sempre respinta dalla giurisprudenza – delle motivazioni dell'atto, andando a valutare se esso possa essere interpretato come “dovuto” in forza di un obbligo morale.

In questo senso, l'apertura della Suprema Corte appare condivisibile, così come pare corretto che – come del resto si evince dalla stessa formulazione dell'art. 64 l. fall. – il collegamento ad un dovere morale costituisca una eccezione che deve essere dedotta e probatoriamente supportata da chi resista all'azione di inefficacia rispetto alla deduzione della inefficacia correttamente fondata sulla gratuità dell'atto (in tal senso, arg. da Cass., Sez. I, 7 marzo 2016, n. 4454, in tema di onere probatorio della sussistenza di un corrispettivo sotteso a disposizioni patrimoniali che abbiano di per sé tipica natura non onerosa).

Le questioni aperte

Una volta ritenuta la correttezza del ragionamento della Suprema Corte quanto ai limiti dell'esenzione dalla sanzione prevista dall'art. 64 l. fall., il dubbio che si pone è se lo stesso ragionamento possa in qualche modo essere traslato in seno alla disciplina della revocatoria ordinaria: l'art. 2901 c.c. non contiene, infatti, la distinzione su cui si fonda l'esenzione dalla sanzione prevista dalla norma concorsuale (d'altro canto, si ritiene che la natura remuneratoria della donazione non ne elida la natura gratuita, non potendosi equiparare l'obbligo morale al corrispettivo, come osservano Cass., Sez. I, 17 novembre 1999, n. 12769 e Cass., Sez. I, 14 febbraio 1997, n. 1411, con la conseguente assoggettabilità a revocatoria; contra M. Sandulli, Atti a titolo gratuito, in A. Nigro – M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, 2010, 890).

La questione potrebbe essere rimeditata in considerazione della “proporzionalità” degli apporti dei coniugi – non nel senso di ipotizzare una corrispettività che è estranea alla fattispecie, ma – con applicazione estensiva del principio che si evince dall'art. 64 l. fall., ovvero nei casi in cui si dimostri che i conferimenti al fondo costituiscano il mezzo per garantire l'adempimento di un obbligo morale (si pensi ad un fondo destinato a sopperire alle necessità di un figlio disabile con la creazione di un patrimonio “protetto” rispetto ai comportamenti ed agli eventi che potrebbero riguardare i due genitori).

Nel caso della revocatoria ordinaria, pervero, una soluzione ispirata ad equità sarebbe possibile anche qualora si volesse sostenere l'onerosità o comunque la non gratuità dell'atto costitutivo del fondo, nella misura in cui vi sarebbe in ogni caso la possibilità di sanzionare le ipotesi di utilizzo elusivo dell'istituto, in quanto anche l'atto a titolo oneroso è revocabile qualora si possa dedurre non solo la scientia fraudis a carico del debitore che subisce la revocatoria, ma anche la partecipatio fraudis in capo al beneficiario.

Altra questione che si apre è quella della “proporzionalità”: poiché pacificamente l'art. 64 l. fall. si applica ai soli atti gratuiti, non potendosene estendere la sanzione in relazione ad atti che si assumano a prezzo irrisorio (Trib. Brescia, 14 gennaio 2012), occorrerà distinguere tra l'ipotesi di onerosità – che di per sé esclude l'applicazione della norma a prescindere dal “valore” della controprestazione – da quella in cui si ipotizzi che l'atto costituisca adempimento di un dovere morale (non qualificabile, come detto, come corrispettivo), poiché in tal caso esiste un altro parametro da rispettare, ovvero la proporzionalità non ad una controprestazione, ma alla capienza del patrimonio del disponente (G. Rago, Manuale della revocatoria fallimentare, Padova, 2006, 377 ss.).

Conclusioni

La decisione in commento, dunque, pur confermando i principi da sempre sostenuti dalla giurisprudenza, sembra aprire uno spiraglio – cauto e pur sempre mitigato dal non agevole assolvimento dell'onere probatorio posto in capo al convenuto delle azioni volte a caducare gli atti potenzialmente lesivi dei diritti creditori – a favore di soluzioni che contemperino le esigenze di tutela concorsuale con la considerazione per la sussistenza nel caso specifico di altre motivazioni che abbiano ispirato l'atto censurato, altrettanto degne di protezione (uno spunto in tal senso si trova in Cass., Sez. I, 29 maggio 1999, n. 5268, in Fall., 2000, 305 con nota di Figone, laddove la Corte ebbe a precisare che ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 64 l. fall., deve sussistere una situazione che integri oggettivamente un dovere morale secondo il comune sentire dell'ambiente sociale in cui operò il solvens, dovendosi altresì dimostrare che l'atto fosse riconducibile esclusivamente all'intenzione di questi di adempiere a quel dovere).

Certamente, ogni volta che si apre la strada a valutazioni sulla peculiarità della singola fattispecie, si profila il rischio di disparità di vedute tra diversi enti giudicanti, ma si tratta di un male minore rispetto ad una inflessibile rigidità del sistema e comunque di un approccio in linea con il sistema revocatorio, che si fonda sulla valutazione dell'elemento psicologico in capo al solvens ed all'accipiens. Ed invero, anche nell'applicazione dell'art. 64 l. fall. si potrà in tal senso andare a valutare indirettamente se la volontà delle parti fu quella di eludere le legittime aspettative dei creditori o piuttosto quella alternativa di tutelare altri diritti ovvero di adempiere ad obbligazioni o impegni morali.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

In dottrina, in generale sui presupposti per la declaratoria di inefficacia di atti in applicazione dell'art. 64 l. fall.: G. Rago, Manuale della revocatoria fallimentare, Padova, 2006, 345 ss.; E. Bertacchini, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in A. Iorio, (a cura di) Fallimento e concordato fallimentare, Torino, 2016,1398 ss.; M. R. Cultrera, Atti e pagamenti pregiudizievoli peri creditori, in L. Ghia – C. Piccininni – F. Severini, Trattato delle procedure concorsuali, Vol. II, Torino, 2010, 55 ss.;M. Porzio, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in V. Buonocore – A. Bassi, (a cura di) Trattato di diritto fallimentare, Padova, 2010, 339 ss.; A. Patti, Atti a titolo gratuito, in A. Iorio (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006, 870 ss.; M. Sandulli, Atti a titolo gratuito, in A. Nigro – M. Sandulli – V. Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, 2010, 888 ss.

Quanto, invece all'inefficacia degli atti soggetti a revocatoria ordinaria ed in particolare di quelli a titolo gratuito e sulla costituzione di diritti nell'ambito dei rapporti familiari: A. Arlotta, La nozione di gratuità nella prospettiva della prassi commerciale, in NGCC,2007, I, 164; G. Rago, Manuale della revocatoria fallimentare, cit., 4 ss.; S. D'Ercole, Revocatoria ordinaria, in P. Rescigno (a cura di) Trattato di diritto privato, vol. XX, Torino, 2008, 163 ss.; A. Pezzano – S. Sebastiani, Vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e accordo di separazione tra i coniugi, Dir. fam., 2008, 1169.

Più specificamente, sulle ragioni di revocabilità dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c. e sulla sua natura gratuita: G. Sicchiero, La responsabilità patrimoniale, in R. Sacco (a cura di), Trattato di diritto civile, Torino, 2011, 194 ss.; F. Longo, Fondo patrimoniale ed azione revocatoria, in Dir.Fam., 2008, 592; M. Marini, Fondo patrimoniale e azione revocatoria, in NGCC, 2008, II, 179 ss.; M. Marini, Più agevole l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, in NGCC, 2009, I, 406 ss.

In giurisprudenza, oltre alle sentenze citate nel testo, sull'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall. dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, cfr. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2005, n. 6267; e più in generale sulla gratuità degli atti passibili di inefficacia: Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25507. Sull'assoggettabilità a revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale in quanto atto a titolo gratuito: Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2015, n. 20376; Cass., Sez. I, 6 luglio 2006, n. 15917; Trib. Nola, 24 ottobre 2013; Cass., Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 22878.

Sommario