La cessione di ramo d’azienda genericamente indicata nella proposta di concordato non è atto di frode

La Redazione
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20 Settembre 2016

La cessione di un ramo d'azienda verso una società che sia priva di adeguati requisiti patrimoniali, qualora poi la cessionaria, messa in liquidazione, faccia richiesta di concordato, non è da intendere come un atto di frode nei confronti dei creditori della cedente, se la cessionaria ha indicato la cessione nella proposta di concordato, benché non se ne siano state specificate le precise modalità. Inoltre, «trovando applicazione l'art. 2560, comma 1, c.c. non sono comunque da ritenere pregiudicati, da un punto di vista patrimoniale, i creditori della cedente restando ferme le loro ragioni nei suoi confronti». Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18089/2016.

La cessione di un ramo d'azienda verso una società che sia priva di adeguati requisiti patrimoniali, qualora poi la cessionaria, messa in liquidazione, faccia richiesta di concordato, non è da intendere come un atto di frode nei confronti dei creditori della cedente, se la cessionaria ha indicato la cessione nella proposta di concordato, benché non se ne siano state specificate le precise modalità. Inoltre, «trovando applicazione l'art. 2560, comma 1, c.c. non sono comunque da ritenere pregiudicati, da un punto di vista patrimoniale, i creditori della cedente restando ferme le loro ragioni nei suoi confronti». Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18089/2016.

La vicenda. Il Tribunale di primo grado aveva, con decreto, respinto le opposizioni esercitate da alcuni creditori di una s.r.l., omologando la proposta di concordato preventivo presentata da quest'ultima. Anche i reclami avverso tale decisione erano stati tutti rigettati in appello. La Corte aveva ritenuto che la cessione di ramo d'azienda disposta da una s.p.a. a favore della s.r.l. in questione, società che era priva di adeguati requisiti patrimoniali, non costituisse un atto di frode ai creditori della cedente, avendo questi ultimi mantenuto, ex art. 2560, comma 1, c.c., le proprie ragioni nei confronti della cedente. Veniva poi escluso l'abuso dello strumento processuale del concordato, poiché, secondo il Tribunale, la società non aveva posto in essere atti depauperativi del patrimonio. Nel ricorso si denunciava la violazione degli artt. 173 l. fall. e 1175 c.c. per avere la Corte escluso la presenza di un atto di frode ai creditori sul solo fatto che la cessione di ramo d'azienda era stata citata nella proposta di concordato senza ulteriori chiarimenti sulle modalità di realizzazione.

Cessione d'azienda e creditori della cedente. Per atti di frode ai creditori devono intendersi le condotte finalizzate ad occultare situazioni di fatto capaci d'influire sul giudizio dei creditori circa la fattibilità del concordato, e in grado di carpire con dolo il loro consenso in mancanza di una vera informazione circa le reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.

Nel caso di specie si è ritenuto di escludere che la condotta della s.r.l. integrasse atto di frode, considerato che essa aveva dato adeguata informazione all'interno del piano (di essere cessionaria del ramo d'azienda della cedente, informazione di per sé sufficiente al fine di permettere sia al liquidatore giudiziario sia alla massa dei creditori di trarre le adeguate conclusioni). Inoltre, trovando applicazione l'art. 2560, comma 1, c.c., non sono da ritenere pregiudicati da un punto di vista patrimoniale i creditori della cedente, restando ferme le loro ragioni di credito avverso la stessa.

Abuso del concordato. È principio consolidato che la domanda di concordato presentata non al fine di risolvere la crisi d'impresa, ma per differire la dichiarazione di fallimento, deve essere dichiarata inammissibile, poiché si tratta di un abuso processuale. Nella fattispecie in esame, secondo la S.C., la valutazione della Corte d'appello, che non aveva ritenuto la cessione di ramo d'azienda in questione un atto pregiudizievole per i creditori della cedente, considerata comunque la mancanza di diponibilità della cessionaria - sarebbe da condividere. A fronte di una cessione d'azienda, il fatto che «il patrimonio immobiliare della cessionaria del ramo sia rimasto in capo alla medesima, costituisce elemento di per sé neutro, inidoneo ad assumere valenza anche solo indiziaria di un abuso del concordato, considerato che l'odierna riconcorrente, come tutti i creditori originari della s.p.a., hanno mantenuto le ragioni di credito nei confronti di quest'ultima».

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.