Transazione fiscale nell'ambito di accordo di ristrutturazione dei debiti

Daniele Fico
13 Aprile 2017

Una società presenta una debitoria che è costituita per oltre il 60% da debiti verso l'erario e verso l'INPS. Può presentare richiesta di transazione fiscale e contestualmente presentare istanza di ristrutturazione dei debiti al tribunale competente che avrà ad oggetto solo i debiti verso l'erario?

Una società presenta una debitoria che è costituita per oltre il 60% da debiti verso l'erario e verso l'INPS. Può presentare richiesta di transazione fiscale e contestualmente presentare istanza di ristrutturazione dei debiti al tribunale competente che avrà ad oggetto solo i debiti verso l'erario?

Transazione fiscale – L'art. 182-ter l. fall. (nel testo riformulato dall'art. 1, comma 81, L. 11 dicembre 2016, n. 232, rubricato Trattamento dei crediti tributari e contributivi, in luogo della precedente Transazione fiscale)consente all'imprenditore in crisi di concludere, nel contesto di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, un accordo con l'amministrazione finanziaria e con gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, avente ad oggetto il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei crediti previdenziali e dei relativi accessori. Condizione per la falcidia, tuttavia, è che sia prevista la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma, lett. d), dell'art. 67 l. fall. In particolare, qualora il credito tributario o contributivo sia assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Qualora, al contrario, il credito tributario o contributivo abbia natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. In ogni caso, ove sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

Accordo di ristrutturazione - Il quinto comma del citato art. 182-ter l. fall.consente al debitore di effettuare la proposta avente ad oggetto l'accordo sui crediti di natura fiscale e/o previdenziale anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione previsto dall'art. 182-bis l. fall. (che, come noto, deve essere stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti). In questa ipotesi, tuttavia, l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al primo comma del medesimo art. 182-bis, relativamente ai crediti fiscali deve riferire anche in ordine alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili (al riguardo, è espressamente previsto che questo punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale).

In ogni caso, la transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 182-ter, comma 6, l. fall.).

Conclusioni – In conclusione, in risposta al quesito proposto, il debitore può certamente presentare nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. una proposta di transazione fiscale, rectius una proposta che preveda la falcidia, o il pagamento dilazionato, dei debiti verso l'erario alle condizioni poste dal novellato art. 182-ter l. fall. e quindi anzitutto se tali debiti coprano la percentuale del 60% (senza includervi quelli previdenziali che, conseguentemente, dovranno essere soddisfatti integralmente) e se vi sia l'attestazione positiva di cui s'è detto.

Sull'argomento, infine, si ritiene opportuno far presente che, secondo Cass. 22 dicembre 2016, n. 26771, al fine di individuare il momento di efficacia della transazione fiscale proposta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti occorre fare riferimento alla pubblicazione dell'accordo, rispetto al quale la transazione fiscale non può avere efficacia disgiunta.