Concordato fallimentare: limiti temporali e voto delle “parti correlate”

La Redazione
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13 Aprile 2017

Ai sensi dell'art. 104-ter l.fall. la facoltà di presentare la proposta di concordato non incontra limiti temporali, con un'unica eccezione soggettiva, quella del fallito e delle parti a lui “correlate” le quali soffrono del limite di un anno, come dies a quo, e di due, come dies a quem, senza la possibilità che tale previsione eccezionale e restrittiva venga ad essere estesa a tutti gli altri soggetti interessati alla presentazione della proposta, in quanto di stretta interpretazione.

Ai sensi dell'art. 104-ter l.fall. la facoltà di presentare la proposta di concordato non incontra limiti temporali, con un'unica eccezione soggettiva, quella del fallito e delle parti a lui “correlate” le quali soffrono del limite di un anno, come dies a quo, e di due, come dies a quem, senza la possibilità che tale previsione eccezionale e restrittiva venga ad essere estesa a tutti gli altri soggetti interessati alla presentazione della proposta, in quanto di stretta interpretazione.

Il caso. Il Tribunale respingeva la domanda di omologazione del concordato fallimentare di una S.p.a., proposto da due società in quanto, tra le proponenti il concordato e due delle creditrici del fallimento che avevano votato, in modo determinante, a favore della proposta, esistevano collegamenti societari e comunanza di interessi, facendo esse parte del medesimo gruppo di società. Il reclamo veniva notificato a tutti i creditori che si erano opposto all'omologazione; la Corte d'Appello accoglieva il ricorso e omologava il concordato fallimentare affermando che il caso del creditore votante che sia collegato al proponente non comporterebbe un'ingerenza indebita e incostituzionale nel patrimonio della massa dei creditori. Avverso tale provvedimento le parti proponevano distinti ricorsi per cassazione.

Nel concordato, la partecipazione al voto è la regola, mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista. Il divieto per il proponente e i creditori “parti correlate” di votare nel concordato è implicito nel sistema in rapporto all'interesse comune al ceto creditorio chirografario di massimizzare la percentuale di soddisfazione del proprio credito, che potrebbe essere del tutto svilita laddove le parti correlate al soggetto proponente abbiano raggiunto la quota maggioritaria dei crediti ammessi al voto.

Nel concordato fallimentare proposto soltanto da alcuni dei soci, il socio escluso è legittimato ad opporsi in proprio senza l'intermediazione del curatore. Nell' ipotesi di concordato fallimentare proposto soltanto da alcuni dei soci con riguardo ad una società, dichiarata fallita unitamente ai suoi soci, il socio escluso è legittimato ad opporsi in proprio senza l'intermediazione del curatore, all'omologazione del concordato quando alleghi un concreto interesse patrimoniale contrastante con quello dei proponenti e ne indichi ragione e contenuto sociale.