La nuova transazione fiscale

Paola Barisone
Luigi Ruggiero
01 Maggio 2017

L'art. 1 della L. n. 232/2016 contiene alcune novità in tema di procedure concorsuali. In particolare, il comma 81 riscrive integralmente l'art. 182-ter l.fall. sulla transazione fiscale. Il comma 567 modifica l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di note di variazione IVA, il comma 549 modifica alcuni articoli del T.U.I.R. in materia di sopravvenienze attive. In questa sede esaminiamo la prima tematica.
Premessa

L'art. 1 della L. n. 232/ del 2016 contiene alcune novità in tema di procedure concorsuali. In particolare, il comma 81 riscrive integralmente l'art. 182-ter l.fall. sulla transazione fiscale. Il comma 567 modifica l'art. 26 del DPR 633/1972 in materia di note di variazione IVA, il comma 549 modifica alcuni articoli del T.U.I.R. in materia di sopravvenienze attive. In questa sede esaminiamo la prima tematica.

La transazione fiscale ante modifica di cui alla L. n. 232/2016

L'istituto della transazione fiscale dell'art. 182-ter L.F., prima dell'intervento di cui alla L. 232/2016, prevedeva che “Con il piano di cui all'art. 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate (2), la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. ).

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'art. 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'art. 171, primo comma, e dall'art. 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'art. 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'art. 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”.

Il debito per IVA, e per ritenute operate e non versate, era pertanto passibile di sola dilazione essendone normativamente escluso il pagamento parziale.

Si segnala che, in materia di transazione fiscale l'amministrazione finanziaria, con la circolare n. 19/E/2015 aveva fornito importanti chiarimenti relativamente alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali nel frattempo intervenuti.

Anche la giurisprudenza si era variamente pronunciata sulla valenza dell'infalcidialibità dell'Iva e delle ritenute fiscali e sull'obbligatorietà di attivare l'istituto della transazione fiscale con la disciplina generale del concordato preventivo contenuta nell'art. 160, comma 2, l.fall. che consente al debitore, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, di proporre un pagamento parziale anche ai creditori muniti di privilegio purché la percentuale di soddisfazione offerta non fosse inferiore a quella realizzabile, in virtù della collocazione preferenziale, dal realizzo del bene sul quale insiste il privilegio.

Con le sentenze n. 22931 e 22932, depositate il 4 novembre 2011, la Corte di Cassazione aveva stabilito che “In tema di concordato preventivo, è ammissibile la proposta concordataria che preveda il trattamento falcidiato dei crediti tributari, anche in assenza di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 182-ter l.fall., alla quale il debitore può facoltativamente ricorrere ove intenda perseguire le finalità del consolidamento del debito fiscale e della cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i relativi accessori. Ai fini dell'omologazione della relativa proposta non è dunque necessario l'assenso dell'erario, essendo sufficiente il consenso delle maggioranze prescritte dall'art. 177 l.fall., che ai sensi dell'art. 18 l.fall. vincola anche l'erario. Al contrario, la disposizione dell'art. 182-ter primo comma l.fall., laddove vieta un pagamento non integrale dell'imposta sul valore aggiungo, consentendone solo la dilazione, è inderogabile, in quanto norma sostanziale, a prescindere dall'attivazione del procedimento di transazione fiscale”.

La Corte di Cassazione aveva così sostenuto che il ricorso alla procedura di transazione fiscale rappresenta una “mera facoltà accordata al debitore”.

Principio ribadito dalle successive sentenze n. 7667 del 16 maggio 2012, n. 9541 del 30 aprile 2014, n. 14447 del 25 giugno 2014 e, da ultimo, n. 2560 depositata il 9 febbraio 2016, il cui “decisum” è chiaro: la falcidia dell'IVA non è in alcun caso ammissibile.

In aderenza all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione in sede civile, nel 2013 si è pronunziata anche la Corte di Cassazione penale (Cass. pen 31 ottobre 2013) , secondo la quale “costituisce diritto vivente” il principio secondo cui la proposta possa prevedere solo la dilazione del pagamento dell'IVA ma non la sua falcidiabilità, atteso che “le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo, costituiscono, infatti, risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, con la conseguenza che il relativo credito, il quale attiene comunque a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182-ter nella versione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5”.

Conformemente a tale orientamento, alcuni tribunali si sono espressi in senso conforme alla Suprema Corte (Trib. Rossano 31.01.2012; Trib. Roma 01.02.2012; Trib. Vicenza 27.12.2012; Trib. Monza 02.10.2013 (in IlCaso); Trib. Padova 30.5.2013 in Fallimentiesocieta; Trib. Rimini 08.10.14 (Ilcaso).

A seguito degli orientamenti divergenti espressi dalla giurisprudenza di merito, il Tribunale di Verona (con ordinanza del 5.4.2013) ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, dubitando se l'interpretazione della Corte di Cassazione potesse astrattamente determinare un contrasto degli artt. 160 e 182-ter l.fall. con gli artt. 97 e 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale (con sentenza del 15 luglio 2014, n. 225), tuttavia, ha ritenuto di non intravvedere profili di incostituzionalità, così dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Verona. Nell'assumere la propria decisione la Consulta ha ritenuto di doversi allineare al quadro normativo delineato a livello europeo, anche in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia espressasi in tema di imposta sul valore aggiunto, prevendendo che gli Stati membri siano sempre vincolati a riscuotere per intero gli importi relativi.

A modificare sensibilmente il quadro ci ha pensato di recente la Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14, con la quale è stata accolta la possibilità di prevedere la falcidia del credito IVA statuendo che "L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un espertoindipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento".

La “nuova” transazione fiscale post modifica della L. n. 232/2016

La nuova versione dell'art. 182-ter l.fall., introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017 modifica integralmente l'impianto normativo previgente, prevedendo l'obbligatorietà dell'utilizzo dello strumento della transazione fiscale.

Nel prosieguo verranno commentati analiticamente i singoli commi dell'art. 182-ter l.fall.

Comma 1 dell'art. 182-ter l.fall.

Come indicato dal nuovo art. 182- ter “Con il piano di cui all'articolo 160 l.fall. il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”

Pertanto la norma è stata posta in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Cee prevendendo la falcidia per l'IVA e per le ritenute operate ma non versate prevedendo altresì che :

a) Il debitore che intenda proporre nella domanda di concordato o di accordo la falcidia o la dilazione dei debiti fiscali deve utilizzare lo strumento della transazione fiscale. Nel contempo, rispetto al previgente disposto normativo, in caso di ricorso allo strumento della transazione fiscale viene meno il consolidamento del debito fiscale e l'estinzione dei giudizi in corso. In teoria, quindi, il debitore potrebbe mantenere in vita i contenziosi e considerare i debiti connessi alla stregua di tutti gli altri debiti contestati.

b) Il pagamento parziale dei tributi e relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali e dei contributi previdenziali ed accessori obbligatori , dopo la riforma, sarà possibile solo mediante la presentazione della transazione fiscale e previdenziale.

c) La transazione fiscale e contributiva sarà possibile solo dietro attestazione della incapienza dei beni sui quali insiste il privilegio erariale o contributivo. Poichè gran parte del privilegio erariale e contributivo è di tipo generale, vi dovrà essere sostanzialmente incapienza della massa mobiliare. Inoltre, il trattamento previsto per il privilegio erariale e contributivo non potrà essere meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai creditori che hanno un privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie Fiscali od Enti previdenziali.

d) Se consideriamo che, secondo l'ordine dei privilegi, il privilegio contributivo (1° mobiliare) precede quello erariale (7° imposte dirette e quelle indirette - 19° IVA), il trattamento per il debito previdenziale dovrà essere sempre superiore a quello erariale.

e) In generale, per il credito erariale e contributivo che ha originariamente natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari e nel caso di suddivisione in classi detti crediti vanno appostati nella classe per la quale è previsto un trattamento più favorevole;

f) Per la parte dei crediti erariali e previdenziali degradati al chirografo è obbligatorio il classamento e conseguentemente a quanto indicato al punto e) si potrebbe ammettere un diverso trattamento fra il credito chirografario a titolo originale e quello degradato al chirografo.

g) La possibilità di proporre il parziale/dilazionato soddisfacimento del debito tributario/contributivo è tuttavia bilanciata nel nuovo impianto normativo dalla condizione secondo cui il piano deve prevedere “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).”. Professionista che, si ritiene, possa essere il medesimo già nominato per l'attestazione prevista dall'art. 161 l.fall.

2 comma art. 182-ter l.fall.

Il secondo comma dell'art. 182-ter l.fall. prevede che “Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento”.

Il secondo comma prevede che :

a) La proposta di accordo, come viene definita dalla norma, deve essere presentata, comprensiva della copia della domanda e della relativa documentazione, presso il competente agente della discussione ed il competente ufficio fiscale in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, contestualmente al deposito della domanda presso il tribunale . La norma indica la domanda l quale allegato alla proposta d'accordo e pertanto parrebbe possibile depositare la proposta d'accordo anche subito dopo il deposito della domanda di concordato con riserva ex sesto comma dell'articolo 161 l.fall;

b) Non viene disciplinata la sorte dei mancati versamenti di imposte afferenti ai periodi di imposta per i quali non sono maturati i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali;

c) Non risulta disciplinata la modalità di presentazione della transazione contributiva;

Commi 3 e 4 dell'art. 182-ter l.fall.

Per quanto concerne le modalità di esercizio del voto i commi terzo e quarto dell'art. 182-ter l.fall. prevedono che “Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”.

Nella nuova formulazione dei commi 3 e 4 dell'art. 182 ter :

a) l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate su conforme parere della Direzione Regionale di riferimento è stato investito del voto inerente alla totalità dei tributi anche per la parte iscritta ruolo, mentre all'Agente della riscossione è demandato il voto esclusivamente sugli oneri di riscossione;

b) Il voto è espresso in sede di adunanza dei creditori ovvero nei modi previsti dal quarto comma dell'art. 178 l.fall. , ovverosia per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.

c) l'espressione del voto è sostanzialmente slegato dalla accettazione o meno della proposta di accordo sicché pare che si possa avere una espressione negativa del voto da parte dell'Agenzia delle Entrate ma accettazione della proposta di transazione fiscale per effetto delle principio maggioritario e quindi l'espressione di un voto favorevole all'intero concordato da parte di tutti gli altri creditori, tenuto conto se del caso della presenza delle classi. Pertanto il voto dell'Amministrazione finanziaria risulta determinante al fine del calcolo delle maggioranze, non incidendo tuttavia sull'approvazione della proposta concordataria, anche e soprattutto con riferimento alla falcidia concordataria proposta nel piano, che pertanto potrà operare ai sensi dell'art. 184 l.fall.; il concordato potrà di conseguenza essere approvato anche in presenza di voto contrario dell'amministrazione finanziaria purché si raggiungano le maggioranze di legge.

5 Comma dell'art. 182-ter l.fall.

Il quinto comma prevede che “Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis L.F. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, L.F. relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161 L.F., è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.”

Il quinto comma, nel regolare la transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis. ,prevede che :

a) l'attestatore nell'ambito del proprio elaborato deve esprimersi anche relativamente alla convenienza del trattamento proposto in relazione alle alternative concretamente praticabili;

b) sull'attestazione e sulle analisi dell'attestatore dovrà pronunciarsi il Tribunale effettuando una specifica valutazione nell'ambito del decreto di omologazione degli accordi;

c) il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal debitore ovvero dal suo legale rappresentante in merito al fatto che la documentazione patrimoniale versata in atti rappresenta integralmente e finalmente la situazione dell'impresa con particolare riguardo alle poste attive di patrimonio ;

d) Le adesioni da parte di tutti gli uffici interessati alla proposta di accordo è resa anche mediante sottoscrizione di adesione alla proposta di accordo.

6 comma art. 182-ter l.fall.

Il sesto comma prevede altresì che “La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”.

Pertanto il novellato sesto comma dell'art. 182-bis prevede, nel caso in cui il debitore non esegua integramente ed entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti, non già la revoca di diritto come nella formulazione precedente della norma ma la risoluzione di diritto.

Il nuovo testo dell'art. 182-ter l.fall. non contempla richiami specifici alla procedura dell'"Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari” di cui all'art. 182-septies l.fall.; considerato, tuttavia, il chiaro riferimento contenuto nell'art. 182-septies l.fall. e nell'art. 182-bis l.fall., (quest'ultimo richiamato dall'art. 182-ter l.fall.), si ritiene che le disposizioni in tema di transazione fiscale dovrebbero potersi estendere anche a tale Istituto.

Rimane dubbia la possibilità di estensione dello strumento alle procedure di cui alla Legge n. 3 del 2012 in tema di “composizione della crisi da sovraindebitamento”, per la quale l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6/05/2015 aveva previsto un vincolo analogo a quello sancito dall'art. 182-ter l.fall. ante modifica, tuttavia il nuovo art. 182-ter l.fall. parrebbe escludere “gli imprenditori sottosoglia che non hanno accesso al concordato preventivo ed i professionisti sovraindebitati, per il quali nella Legge n. 3/2012 non è prevista transazione fiscale di sorta” (riferimento La falcidia del credito iva dopo le sezioni unite e il nuovo art. 182-ter l.fall. di Giuseppe Limitone – Crisi d'impresa e fallimento)

Modalità di applicazione della modifica normativa

Il Tribunale di Milano nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 29 dicembre 2016, in accoglimento del principio statuito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 26988 del 27 dicembre 2016 confermato dalla Cassazione Sezioni Unite n. 760 del 13 gennaio 2017, ha preso posizione in ordine alla modalità di applicazione della modifica normativa statuendo che "per effetto della modifica apportata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 all'art. 182-ter legge fall., a partire dal 1 gennaio 2017, il ricorso alla transazione fiscale diverrà obbligatorio per l'ipotesi in cui il debitore voglia proporre un pagamento parziale dei tributi previsti in detta norma, nel regime anteriore alla citata modifica normativa, continuerà ad operare un “doppio binario” alternativo, con facoltà per il debitore di accedere alla transazione fiscale, restando tuttavia vincolato al pagamento integrale di I.V.A. e ritenute, oppure di non avvalersi della transazione, procedendo alla falcidia anche di tali voci di debito …omissis…. La specialità della regola contenuta nell'art. 182-ter legge fall. in relazione alla falcidiabilità dell'iva, e la conseguente inapplicabilità dei vincoli in essa contenuti al concordato senza transazione fiscale, depongono nel senso dell'affermazione della piena falcidiabilità – al di fuori della transazione fiscale – anche del debito per ritenute, operando nella specie la stessa ratio che è alla base della decisione delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione 27 dicembre 2016, n. 26988”.

Bibliografia
  • Legge di bilancio 2017: le novità per le procedure concorsuali e preconcorsuali” di Giuliano Buffelli e Giovanni Pietro Rota – in questo portale
  • Il pagamento parziale delle ritenute nel concordato preventivo” di Fabio Gallio e Marco Greggio – in questo portale
  • “Legge di Bilancio 2017 : transazione fiscale estesa ad Iva e ritenute” di Riccardo Patimo – Ipsoa Quotidiano,
  • “Habemus sententiam : La sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016 e la falcidiabilità dell'Iva nel concordato preventivo. Alcune prime riflessioni” in “Fallimenti e Società”.
  • “La Falcidiabilitò dell'Iva nei concordati preventivi (una questione risolta?) Commento a Cass. Civ. SS.UU. 27.12.2016 n. 26988 e Cass. Civ. SS. UU. 13.1.2017 n. 760” – in “Fallimenti e Società”.
  • “SS.UU. n. 268988/16 ; Falcidiabilità dell'Iva nel C.P.”- in Fallimenti e società
  • “Recenti novità in materia fiscale ed informatica” – Dott. Mauro Vitiello, Dott. Ignazio Arcuri – Giornata di studio S.I.S.C.O. Milano 13/03/2017.
Sommario