Decadenza dal beneficio d’inventario e legittimazione del curatore

La Redazione
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14 Settembre 2017

Qualora l'erede, in violazione dell'art. 493 c.c., effettui alienazioni di beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, il curatore fallimentare, quale rappresentante la massa dei creditori, è legittimato ad agire per l'accertamento della decadenza del beneficio di inventario entro 10 anni da quando l'atto di alienazione è stato compiuto.

Qualora l'erede, in violazione dell'art. 493 c.c., effettui alienazioni di beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, il curatore fallimentare, quale rappresentante la massa dei creditori, è legittimato ad agire per l'accertamento della decadenza del beneficio di inventario entro 10 anni da quando l'atto di alienazione è stato compiuto.

Il caso. La Corte d'appello respingeva il ricorso proposto da un socio illimitatamente responsabile di una S.a.s. in fallimento avverso la pronuncia del Tribunale che, su domanda del curatore e dei soci illimitatamente responsabili, dichiarava il socio erede decaduto dal beneficio d'inventario. Avverso tale provvedimento il socio proponeva ricorso in cassazione.

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e responsabilità patrimoniale dell'erede. L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, ovvero al di là dei beni lasciati dal de cuius. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. il decorso della prescrizione dell'azione deve essere necessariamente ancorato all'evento che ha causato la decadenza, solo dopo il verificarsi del quale può essere accertata la responsabilità dell'erede ultra vives.