Decreto ingiuntivo telematico valido anche se manca la firma del difensore sull'attestazione di conformità
31 Marzo 2016
Il caso. La parte opposta ha presentato al Tribunale di Napoli istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo notificato al debitore in via telematica e recante, in allegato, il ricorso estratto dal fascicolo con attestazione di conformità priva della firma digitale del difensore.
L'assenza della firma del difensore sull'attestazione di conformità non è causa di nullità dell'atto. Il giudice rileva, infatti, che il decreto ingiuntivo notificato alla parte debitrice non solo reca a margine i dati che ne attestano la provenienza ( in particolare, la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere) ma presenta in allegato anche il ricorso, la procura ad litem e l'attestazione di conformità effettuata dall'avvocato che ne ha estratto copia dal fascicolo telematico. Come risulta dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 156 c.p.c., il fatto che tale attestazione non riporti la firma del difensore, la cui identità è comunque ricavabile aliunde, non costituisce motivo di inesistenza o nullità insanabile dell'atto notificato, avendo peraltro lo stesso raggiunto il proprio scopo. Ritenendo insussistenti i presupposti ex art. 648 c.p.c., il Tribunale di Napoli, infine, non concede il provvedimento richiesto dal creditore opposto. |