Protocollo del Tribunale di Cagliari
04 Aprile 2014
Protocollo tra il Tribunale ordinario di Cagliari e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari
Premesso che si reputa indispensabile per avviare il Processo Civile Telematico, nel Tribunale Ordinario di Cagliari, fissare modalità condivise per la corretta attuazione; considerato che il Gruppo di Lavoro Misto, composto da Magistrati, Personale dell'Amministrazione, Dirigente Amministrativo e Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, si è confrontato sulle problematiche derivanti dalle dinamiche informatiche applicate al diritto elaborando soluzioni condivise; tutto ciò premesso con il presente protocollo si conviene quanto segue: Deposito telematico atti di parte in generale
1. DOTAZIONE INIZIALE Il deposito per via telematica di atti inerenti un procedimento giudiziario avviene secondo quanto stabilito dal d.m. n. 44 del 21 Febbraio 2011, recante “regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, nonché dalle relative specifiche tecniche definite nel Provvedimento 18 Luglio 2011 del DGSIA ( PST Portale dei Servizi Telematici: http//pst.giustizia.it/PST/en/pst_I_2.wp.)L'atto da depositare e i suoi allegati devono essere inseriti all'interno di una “busta telematica” (ossia un file in formato MIME), firmati digitalmente e inviati dall'avvocato attraverso un messaggio di PEC indirizzato all'Ufficio Giudiziario. A tal fine il professionista deve:
2. MODALITA' DI REDAZIONE DELL'ATTO TELEMATICO L'atto del processo (citazione, ricorso, memoria, elaborato del CTU, istanze varie) in forma di documento informatico:
L'atto così predisposto e gli eventuali allegati devono essere inseriti all'interno di una “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente. La dimensione della busta telematica non può superare i 30 MB.
3. ALLEGAZIONE DOCUMENTALE
4. PROCURA ALLE LITI La procura alle liti deve essere:
1. Ufficio Giudiziario cui si rivolge; 2. oggetto dell'atto; 3. nominativo del ricorrente/i ovvero attore/i; 4. nominativo del resistente/i ovvero del convenuto/i.
Prima modalità
Seconda modalità
La Procura notarile generale o speciale, può essere redatta su supporto cartaceo e successivamente scansionata, oppure generata direttamente in via informatica. In entrambi i casi è necessario che il file della procura notarile venga firmato digitalmente dall'avvocato, che ne attesta la conformità all'originale con la forma indicata al punto 1.
5. NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
6. CONTRIBUTO UNIFICATO Può essere pagato in due diversi modi: Prima modalità
Seconda modalità Il pagamento del contributo unificato potrà essere effettuato: a) con modello F23; b) con acquisto di marca Lottomatica.
Comunicazioni telematiche con la cancelleria
7. STRUMENTI DELL'ABILITATO ESTERNO I soggetti abilitati esterni sono i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare per soggetti abilitati esterni si intende:
È obbligo del difensore dotarsi di un indirizzo PEC e procedere alla relativa comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per i Professionisti iscritti in albi (es. Avvocati) ed elenchi istituiti con legge dello Stato è necessario dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo ai rispettivi ordini o collegi (art. 16, comma 7, del d.l. 29 novembre 2008 convertito con modificazioni della l. 28 gennaio 2009 n. 2). Il proprio Consiglio dell'Ordine (es. Ordine degli Avvocati) a sua volta, provvede a comunicarlo al Ministero della Giustizia.
REGINDE L'iscrizione al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ( ReGIndE )(art. 7 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44) è gestito dal Ministero della Giustizia e contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avvocati, per cui è il fulcro delle comunicazioni/notificazioni (d.l. 18 ottobre 2012 n. 179) .Il ReGIndE è accessibile per la consultazione da parte degli avvocati (art. 7 e art. 34 d.m. 21 Febbraio 2011 n. 44) , direttamente tramite il proprio Punto di Accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici (area riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service”, ciò sarà utile per verificare la correttezza della propria casella iscritta nelReGIndE .
8. BIGLIETTI di CANCELLERIA
9. COMUNICAZIONE A MEZZO PEC E DOMICILIAZIONE DELL'AVVOCATO.
Solo a partire dalla data di comunicazione telematica al dominus, decorreranno gli effetti anche decadenziali connessi alla comunicazione del provvedimento (Punto 12 del Protocollo di Firenze ).
10. CAMBIO PEC
La correzione o inserimento dell'indirizzo PEC nel ReGIndE non può essere richiesta alla cancelleria.
11. COMUNICAZIONE TELEMATICA: PERFEZIONAMENTO La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, ciò per qualsiasi tipo di destinatario (avvocato, ctu, parte personalmente ecc.) con il seguente schema giuridico (art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 ) .
Dal momento in cui viene generato l'avviso iniziano quindi a decorrere i termini processuali perentori ed ordinatori connessi all'avvenuta comunicazione del provvedimento. Dal momento in cui viene generato l'avviso iniziano quindi a decorrere i termini processuali perentori ed ordinatori connessi all'avvenuta comunicazione del provvedimento. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico (art. 16, comma 5, del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 ) .La comunicazione che contiene dati sensibili (art. 18 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011), è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici. In questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso di disponibilità della comunicazione di cancelleria, secondo il formato riportato xml, la comunicazione è seguita dal testo fisso “i file interessati contengono dati sensibili”. Il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo URL (identifica l'indirizzo di una risorsa in rete) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso. Il prelievo è consentito unicamente se l'utente è registrato nel ReGIndE .Le modalità di consultazione sono tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività. Le informazioni relative alle suddette operazioni vengono conservate per cinque anni nel rispetto dei principi di sicurezza (art. 26 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 ) .Tuttavia, quanto al perfezionamento delle comunicazioni, nel momento in cui le stesse sono gestite con modalità telematiche, occorre tenere presente le seguenti ipotesi:
12. MANCATA CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA di CANCELLERIA. 1. Ai fini della mancata consegna del biglietto di cancelleria, ovvero quando l'indirizzo PEC viene individuato dai sistemi di cancelleria ma viene restituito un messaggio di mancata consegna della comunicazione, si distinguono le seguenti ipotesi:
Resta salva nelle ipotesi a), b), c) la possibilità alla parte, che provi l'impossibilità di ricevere la comunicazione per caso fortuito o forza maggiore, di essere rimessa in termini dal giudice della causa, istanza che sarà valutata dal giudice che se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti (art. 153 c.p.c. ) .Tra le cause non imputabili al destinatario rientra l'errore del cancelliere: invio del biglietto di cancelleria senza il provvedimento ovvero il provvedimento non è stato allegato in modo integrale o è stato allegato un documento errato (art. 153 e 294 c.p.c. Punto 11 del Protocollo Firenze). In questi casi l'avvocato può effettuare l'istanza di rimessione in termini dimostrando di essere incorso nella decadenza connessa alla comunicazione del provvedimento, seppure sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal destinatario. Quest'ultimo dovrà provare che la causa di essere incorso in decadenza non è a lui imputabile presentando copia del biglietto di cancelleria con il documento errato o assente. Il giudice se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini della parte. Le mancate consegne del biglietto di cancelleria, riferite al singolo fascicolo, sono comunque messe a disposizione dell'avvocato destinatario in apposita sezione del PST (contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori); tali mancate consegne sono messe a disposizione dell'avvocato affinché abbia contezza che ci sono comunicazioni non andate a buon fine e possa attivarsi di conseguenza, anche prendendo contatti con la cancelleria (art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 con modifiche d.m. 15 ottobre 2012 n. 209) . Il medesimo servizio sarà reso disponibile anche nel punto d'accesso del tribunale di riferimento.Ove invece la comunicazione sia rivolta ad un soggetto che abbia l'obbligo giuridico di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata ma che non abbia provveduto ad istituire o comunicare la PEC, la stessa sarà eseguita mediante deposito in cancelleria nel fascicolo informatico (art. 16, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 ) .Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, quali ad esempio la casella piena (art. 20, comma 2 e 5, d.m.n.44/2011); verrà comunque visualizzato l'avviso di mancata consegna nel PdA. Ulteriore sanzione: “L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile” (art. 40, comma 1-ter, del T.U. Spese di Giustizia). Decreto ingiuntivo telematico
13. TECNICHE di REDAZIONE DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
I documenti allegati a sostegno dell'istanza non devono essere firmati digitalmente dal difensore per non appesantire notevolmente la busta informatica, per non contribuire a raggiungere il limite di capienza massima espresso in 30 MB. Il file del ricorso può essere predisposto con qualsiasi software elaboratore di testi (ad esempio Word, Writer, Libre Office, ecc.). Nel predisporre il ricorso
14. PRODUZIONE DOCUMENTALE. L'invio telematico (cd. invio di buste telematiche) deve avvenire attraverso i canali e le procedure secondo le regole stabilite dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati. Non è previsto alcun limite al numero di pagine per ciascun atto, ma è imposto un limite di dimensione della busta telematica di 30 MB. Qualora le dimensioni della busta siano al di sopra del limite indicato, si può procedere nel seguente modo: Gli atti eccedenti verranno consegnati ed accettati dalla cancelleria purché siano stati calendati nell'indice dell'invio telematico. Dopo il deposito telematico del ricorso, nel quale deve essere calendato l'indice con tutti gli allegati, per poter inoltrare gli allegati mancanti l'avvocato dovrà attendere l'assegnazione del numero di R.G. e solo dopo potrà fare il secondo invio indicando il numero di R.G. assegnato al fascicolo dal sistema informatico dell'ufficio. Nel caso di secondo invio, necessitato da una dimensione della busta telematica che ecceda il limite di 30 MB, ai fini del rispetto degli eventuali termini farà fede il primo invio.
15. INVIO DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA. L'invio di documentazione successiva (perché richiesta dal giudice) o di istanze successive (ad es., rimessione in termini per mancata notifica del decreto entro i 60 giorni) deve avvenire sempre in via telematica mediante il redattore atti.
16. ISTANZA di CORREZIONE ERRORE MATERIALE di DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Qualora si renda necessario il deposito di un'istanza di correzione di un errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo emesso, l'avvocato dovrà entrare nel fascicolo telematico e procedere con “istanza correzione errore materiale”. L'istanza deve contenere la descrizione del tipo di errore, e deve sempre richiamare il numero di R.G. di riferimento. Dovrà, quindi, predisporre l'istanza come atto principale ed inserirla, in formato PDF firmato digitalmente.
17. PROCEDIMENTO di OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. Il fascicolo telematico relativo al procedimento monitorio può essere consultato dal difensore del ricorrente, dal giudice designato e dal relativo cancelliere. L'accesso al fascicolo telematico è consentito altresì al difensore incaricato dalla parte ingiunta, il quale dovrà recarsi personalmente in cancelleria con la copia dell'ingiunzione notificata e la procura del cliente. Il difensore della parte ingiunta verrà dunque abilitato (secondo le modalità telematiche consentite dal PCT ministeriale) alla visione del fascicolo telematico e potrà conseguentemente scaricare e stampare tutti gli atti dallo studio. In caso di instaurazione del giudizio di opposizione, l'opposto costituito procede a depositare telematicamente nel fascicolo dell'opposizione le copie dei documenti informatici già prodotti nel monitorio, o a scansionare la documentazione originale in suo possesso depositata nel monitorio. Il disconoscimento da parte dell'opponente sarà infatti sempre possibile, ma nei confronti della copia digitale presente nel fascicolo monitorio, rispetto agli originali che restano in possesso dell'avvocato che li ha prodotti. Poiché nel fascicolo monitorio è contenuta anche la procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo telematico, non è necessario allegare tale procura alla copia del decreto ingiuntivo telematico notificato. L'ingiunto potrà prendere cognizione della procura alle liti relativa al decreto ingiuntivo telematico verificando e consultando il fascicolo telematico del monitorio.
18. INGIUNZIONI di PAGAMENTO FONDATE SU TITOLO di CREDITO. Nel caso in cui in sede monitoria venga esperita l'azione fondata su titolo di credito è necessario depositare in Cancelleria gli originali del medesimo titolo, e ciò in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 66, comma 3, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1736, al fine di evitare opposizioni fondate su un'eventuale “duplicazione di titolo”.
19. ACCESSO ALLE CANCELLERIE E RILASCIO COPIE. Richiesta e rilascio copie di provvedimenti da parte della cancelleria. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso il richiamo di un apposito web service; al richiedente è restituito l'identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilità di evadere la richiesta. Colui che abbia richiesto il rilascio di copie di atti e documenti in formato digitale le riceverà in allegato ad una comunicazione di posta elettronica certificata. Per prevenire ogni contestazione è opportuno che nel rilasciare la copia cartacea di provvedimenti o sentenze il cancelliere, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi degli artt. 743 c.p.c. e ss., apporti la seguente indicazione “copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di cancelleria. Si attesta il deposito in data … e la sottoscrizione con firma digitale da parte del giudice”. Tale attestazione, in caso di richiesta della copia, potrà essere chiesta dagli avvocati alle cancellerie, al fine di maggiore certezza nella circolazione della copia analogica di documento digitale (ad es. ai fini di notifica). NOTE In attesa che il Ministero riesca a rendere visibili le correzioni apportate dalla cancelleria, la stessa dovrà fornire all'avvocato le motivazioni della correzione. Più precisamente si conviene che nel caso in cui la cancelleria debba apportare una correzione nello storico del fascicolo, dovrà innanzitutto procedere creando un nuovo “evento” ogni qualvolta il sistema lo consenta. In caso contrario la cancelleria, “costretta” a chiedere l'intervento del tecnico per apportare la correzione, con la conseguenza che tale correzione non potrà essere “visibile” nello storico del fascicolo per motivi tecnici, avvertirà l'avvocato interessato del fatto che si è proceduta a detta correzione inviando un nuovo biglietto di cancelleria contenente il dato corretto.
20. INTERPRETAZIONE AUTENTICA Qualora sorgano controversie sull'interpretazione del presente protocollo; il Gruppo di Lavoro si impegna ad incontrarsi per definire il significato delle clausole o delle determinazioni controverse, fino a quando non si raggiungano nuove determinazioni resta vigente il presente protocollo. Il gruppo di lavoro P.C.T. resterà attivo, per tutto il periodo della sperimentazione e nelle fasi successive, come punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel processo civile telematico che potranno far pervenire proposte e/o suggerimenti di cui verrà esaminata validità e fattibilità, nonché portare all'esame del gruppo problematiche al fine di individuare possibili soluzioni. Gli eventuali successivi accordi, raggiunti a seguito di incontri del Gruppo di Lavoro P.C.T. sostituiranno le clausole o le determinazioni controverse ed avranno effetto dalla data della sottoscrizione.
21. DECORRENZA E DURATA Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente prorogato fino a quando non verrà sostituito da altro protocollo; lo stesso verrà comunicato a tutti i soggetti coinvolti a cura del Tribunale Ordinario di Cagliari e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, ognuno per la parte di propria competenza. Le parti concordano di richiedere, al Ministero della Giustizia DGSIA il Provvedimento per attivare il valore legale, a norma dell'art. 35, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, a decorrere dal 1° maggio 2014.Cagliari, 4 APR. 2014
Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari (Dott. Francesco Sette)
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari (Avv. Ettore Atzori)
Gruppo di Lavoro Misto P.C.T.: Presidente della 2° Sezione Civile (Dott. Angelo Leuzzi)
Giudice della Sezione Lavoro (Dott.ssa Elisabetta Tuveri)
Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (Avv. Aldo Luchi)
Direttore Amministrativo Sezione Contenzioso Civile (Dott.ssa Daniela Mei)
Direttore Amministrativo Sezione Esec. Immobiliare (Dott. Agostino Delinna)
Tecnico Informatico dell'Amministrazione CISIA Cagliari (Sig. Salvatore Ciotta)
Dirigente Amministrativo del Tribunale Ordinario di Cagliari (Dott.ssa Rosaria A. Sapuppo)
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