Protocollo Tribunale di Campobasso

17 Luglio 2014

Protocollo argomentato sul processo civile telematico fra il Tribunale ordinario di Campobasso, l'Ordine distrettuale forense di Campobasso e la Scuola superiore della magistratura (formazione decentrata civile per il distretto di Campobasso). Aggiornato anche alla disciplina di cui al d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (nonché alla circolare ministeriale 27 giugno 2014 ed alle note del DGSIA dell'8 luglio 2014
ABSTRACT

Protocollo argomentato sul processo civile telematico fra il Tribunale ordinario di Campobasso, l'Ordine distrettuale forense di Campobasso e la Scuola superiore della magistratura (formazione decentrata civile per il distretto di Campobasso).

Aggiornato anche alla disciplina di cui al d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (nonché alla circolare ministeriale 27 giugno 2014 ed alle note del

DGSIA

dell'8 luglio 2014

Premessa metodologica

Il presente Protocollo (di qui innanzi “Protocollo”), la cui bozza è stata redatta dal Presidente di Sezione e quindi discussa ed approvata in apposite riunioni tra i firmatari dello stesso, è volto a stabilire o suggerire linee guida uniformi nell'ambito del Processo Civile Telematico/PCT, fino a quando dette linee guida non verranno stabilite in via normativa, com'è peraltro auspicabile al fine di evitare interpretazioni e/o prassi difformi da parte di giudici e personale ausiliario appartenenti a diversi Uffici Giudiziari ed anche al fine di evitare che un avvocato il quale si trovi di volta in volta a prestare la propria attività difensiva pure presso altri Tribunali sia costretto a studiarsene previamente i diversi relativi Protocolli. Sia con riferimento alle linee guida in questione che, più in generale, all'intero PCT (e materie connesse), sarebbe altresì sommamente auspicabile l'elaborazione ed approvazione di un apposito T.U., che ponga ordine e chiarezza nell'ambito dell'intricatissimo e talora anche contraddittorio groviglio normativo che oggi contraddistingue purtroppo la materia.

Il Protocollo non ripete quanto già contemplato nella vigente normativa primaria e/o secondaria, ma è proteso alla soluzione di talune questioni maggiormente controverse o controvertibili all'interno o in conseguenza dell'emanazione dell'anzidetta normativa.

In caso di mutamenti della normativa, che si riflettano su quanto previsto dal Protocollo, quest'ultimo s'intenderà automaticamente modificato in senso conforme, al di là della sua materiale modifica o integrazione.

Qualora si consolidino indirizzi giurisprudenziali (soprattutto di legittimità) in contrasto con quanto previsto dal Protocollo, quest'ultimo verrà modificato.

Qualora insorgano nuove problematiche non contemplate nel Protocollo, quest'ultimo verrà integrato.

La prima versione del presente Protocollo è stata approvata il 30 giugno 2014 ed aggiornata anche alla disciplina di cui al d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (oltre che alla circolare ministeriale del 27 giugno 2014). Ogniqualvolta il Protocollo viene modificato o integrato, si fa luogo all'integrale ritrascrizione del Protocollo stesso, con le modifiche e/o integrazioni apportatevi, la sua data viene variata in quella della sua nuova approvazione e la sua versione variata viene risottoscritta e ridepositata nella nuova data, dandosene atto nella prima pagina attraverso la dicitura: “nuova versione, aggiornata e depositata in data…”. Per comodità di chi legge, il Protocollo aggiornato può essere accompagnato da una sintetica nota illustrativa a firma del Presidente della Sezione Civile, nella quale si dà conto delle principali modifiche/integrazioni/aggiornamenti apportativi.

Ciascun singolo paragrafo del Protocollo contiene una prima parte espositivo-argomentativa ed una successiva parte (che si apre con le parole: “Tanto premesso, si suggerisce che”, oppure “Tanto premesso si dispone che”, oppure “Tanto premesso, si dispone/suggerisce che”) nella quale vengono impartite disposizioni e/o suggerimenti nella specifica materia oggetto del medesimo paragrafo.

Le parti dichiarano di condividere le linee programmatiche del Protocollo e di impegnarsi al rispetto delle buone prassi in esso contenute, salva in ogni caso l'autonomia nell'interpretazione della normativa di riferimento.

Costituzione telematica ed obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (proroga parziale)

In un primo momento, era stata affacciata la tesi, più favorevole alla maggiore attuazione/diffusione del PCT, secondo la quale, visto che l'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, come integrata dalla l. n. 228/2012, contempla la possibilità di deposito di copie cartacee di singoli atti e documenti solo su ordine del giudice e per ragioni specifiche e visto che il precedente comma 8 (e v. poi pure sul punto specifico la seconda parte del comma 4 quanto però ai procedimenti monitori) contempla a sua volta la possibilità di deposito degli atti e documenti di cui ai precedenti commi con modalità non telematiche solo su autorizzazione del giudice (quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti), l'inciso “precedentemente costituite” di cui all'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, andrebbe correlato alla data del “30 giugno 2014” citata nello stesso comma, nel senso che il legislatore ha voluto estendere l'obbligatorietà del PCT anche a tutti i procedimenti civili cartacei contenziosi o di volontaria giurisdizione già pendenti e quindi anche alle parti costituite in detti procedimenti precedentemente al 30 giugno 2014, mentre per le cause iscritte a ruolo dal 30 giugno 2014 in poi il PCT sarebbe stato obbligatorio sin dalla costituzione in giudizio e quindi sin dal deposito dell'atto introduttivo (e relativi allegati).

Stando alla tesi assolutamente dominante, basata sull'interpretazione letterale del citato art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, invece, l'inciso “precedentemente costituite” va riferito anche ai procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014 in poi, sicché, pure rispetto a questi ultimi, la costituzione in giudizio (e quindi, tra l'altro, il deposito dell'atto introduttivo, della comparsa di risposta e dei relativi allegati) può continuare ad avere luogo informa cartacea. Anche seguendosi quest'ultima interpretazione, deve ritenersi però restare sempre ferma la facoltà del difensore della parte di costituirsi telematicamente e ciò anche nei Tribunali non abilitati con apposito decreto ministeriale/dirigenziale ex art. 35 d.m. n. 44/2011 alla ricezione telematica degli atti introduttivi di costituzione in giudizio, abilitazione da ritenersi non più necessaria perché ormai è la legge stessa che ha abilitato i Tribunali (e tutti i Tribunali d'Italia senza distinzione, oltre che, a partire dal 30 giugno 2015, in poi, anche le Corti di Appello – v. oltre -) al Processo Civile Telematico; non si condivide, pertanto, quanto sul punto opinato nel paragrafo 1 della circolare ministeriale 27 giugno 2014 (la quale, peraltro, lascia poi ovviamente al giudice la valutazione sul punto, sollecitando le cancellerie ad accettare comunque il deposito telematico di detti atti).

Da ultimo, è poi intervenuto l'art. 44 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che ha circoscritto l'obbligatorietà del deposito telematico (ma sempre con eccezione delle parti non costituite a mezzo difensore, come può ricavarsi anche argomentando dall'art. 44, comma 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 90) degli atti processuali endoprocedimentali (nel senso innanzi spiegato e, cioè, con esclusione degli atti introduttivi, il cui deposito telematico resta facoltativo) esclusivamente ai procedimenti civili contenziosi (inclusi quelli di lavoro), di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali (commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 cit., come richiamati nell'art. 44, comma 1, d.l. n. 90/2014 cit. – per le procedure esecutive, peraltro, l'art. 530, comma 6, c.p.c., come modificato dall'art. 48 d.l. n. 90/2014 cit., prevede che, con riferimento alle vendite disposte a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione di esso d.l., il giudice stabilisca che le attività ivi previste vengano svolte con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura) iscritti a ruolo dinanzi ai Tribunali ordinari dal 30 giugno 2014 in poi (e, dinanzi alle Corti di Appello, a decorrere dal 30 giugno 2015 in poi), mentre, per quelli iniziati prima del 30 giugno 2014, il deposito telematico degli atti processuali diverrà obbligatorio (sempre nel senso innanzi spiegato) a decorrere del 30 giugno 2014, peraltro, gli atti processuali ed i documenti possono facoltativamente essere depositati con valore legale in via telematica (art. 44, comma 1, ultima parte d.l. n. 90/2014 cit.). Quanto ai procedimenti monitori, invece, resta ferma l'integrale obbligatorietà del PCT a decorrere dal 30 giugno 2014 in poi (anche con riferimento al ricorso introduttivo, ai documenti allegati ed ai provvedimenti del giudice ed anche con riferimento ai procedimenti già pendenti a tale data) prevista dall'art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/2012 cit., comma questo non richiamato nell'art. 44, comma 1, d.l. n. 90/2014 cit.

In particolare (a parte l'ipotesi del ricorso monitorio testé richiamata), ove l'atto introduttivo sia un ricorso, il difensore può depositarlo sin ab origine telematicamente (in forma nativa), dopodiché esso difensore, estrattane dal fascicolo informatico copia analogica (cartacea) con propria attestazione di conformità (cfr. art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, come inseritovi dall'art. 52, lett. a) d.l. n. 90/2014) all'originale informatico ed estratta altresì copia analogica (cartacea) con propria attestazione di conformità all'originale del provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza (attestazione, pure questa, che il difensore può compiere sempre in base al disposto del citato art. 52 d.l. n. 90/2014, riferito alle copie “analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti … contenuti nel fascicolo informatico”), procede alla loro notifica alla controparte con modalità analogiche in via diretta (se autorizzato ex art. 7, commi 1-4, l. n. 53/1994) ai sensi degli artt. 1 e ss. l. n. 53/94 oppure a mezzo ufficiale giudiziario e poi alla prima udienza deve depositare le suddette copie conformi analogiche (cartacee) notificate, con l'originale della relata di notifica (con conservazione in originale nel fascicolo cartaceo ed inserimento, previa scansione da parte del cancelliere, nel fascicolo informatico).

Anzi, se la controparte è un soggetto iscritto in pubblici elenchi, anche la procedura di notificazione può essere posta in essere con modalità telematiche “native” direttamente dal difensore (che, in questo caso, non abbisogna dell'autorizzazione dell'ordine nel cui albo è iscritto, stanti le modifiche apportate dall'art. 46 d.l. n. 90/2014 agli artt. 1 e 7 – quanto a quest'ultimo, con l'aggiunta del comma 4-bis – della l. n. 53/1994), ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 e s.m.i., come si esporrà nel successivo § 4.

Ove, invece, l'atto introduttivo sia una citazione, l'attore che intenda costituirsi telematicamente deve seguire le modalità di cui alla scheda “Deposito iscrizione a ruolo” presente sul sito www.pst.giustizia.it e depositare altresì telematicamente la procura ad litem (sulla quale cfr. il successivo § 3). Per maggiore precisione, l'attore deve notificare alla controparte con modalità analogiche in via diretta (se autorizzato ex art. 7, commi 1-4 l. n. 53/1994) oppure a mezzo ufficiale giudiziario l'atto di citazione in formato cartaceo e quindi depositare telematicamente la “velina” di quest'ultimo (velina che dovrebbe intendersi come il file informatico nativo in PDF, senza valore legale – ancorché trasmessa con firma digitale – se non ai soli fini dell'iscrizione a ruolo, dell'atto di citazione cartaceo) unitamente all'allegazione previa scansione della procura cartacea (o al deposito telematico della procura informatica), della relazione di notificazione e della ricevuta di pagamento (ove previsto) del contributo unificato e dei diritti di cancelleria (salva l'ipotesi di pagamento telematico), con l'obbligo per l'attore di presentare alla prima udienza l'originale dell'atto di citazione notificato in formato cartaceo e l'originale della relata di notifica cartacea (e della ricevuta di pagamento suddetta), che il cancelliere assevererà conforme agli atti depositati telematicamente (ossia alla “velina” nativa ed alla relata di notifica e ricevuta di pagamento scansionate ed allegate alla “velina” stessa), con conservazione degli originali nel fascicolo cartaceo. Qualora, però, la notifica non fosse stata ancora eseguita, ma il difensore avesse depositato telematicamente la velina al fine di evitare il decorso del termine di cui all'art. 165 c.p.c., allegando previa scansione (non la relata di notifica – non ancora eseguita -, ma) la sola attestazione di avvenuto deposito apposta dall'ufficio postale o dall'ufficiale giudiziario sull'atto da notificare, alla prima udienza (nella quale il difensore dovrà depositare anche la relata di notifica), il cancelliere dovrà asseverare la conformità all'originale (anche) della predetta attestazione di avvenuto deposito, ma non ovviamente della relata di notifica; anche qui con conservazione degli originali nel fascicolo cartaceo (ma con scansione da parte del cancelliere della relata di notifica e suo inserimento nel fascicolo informatico).

Anche nel caso della citazione, se la controparte è un soggetto iscritto in pubblici elenchi, la citazione stessa può essere notificata direttamente dal difensore per via telematica (che, in questo caso, non abbisogna dell'autorizzazione dell'ordine nel cui albo è iscritto, secondo quanto già innanzi esposto) con modalità “native”, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 e s.m.i. e quindi depositata sempre telematicamente, unitamente alla relazione di notificazione di cui al citato art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994.

Si rammenta che per il deposito telematico dell'atto processuale vanno rispettate le specifiche tecniche di cui all'art. 12 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 e che, per il deposito telematico degli allegati, vanno rispettate le specifiche tecniche di cui al successivo art. 13.

In ogni caso, i singoli allegati all'atto introduttivo telematico (ma ciò vale anche per altri allegati, quali ad esempio quelli alle memorie telematiche ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) andranno elencati separatamente in apposito indice ed inseriti ciascuno in un autonomo file, il quale ultimo andrà preferibilmente nominato con lo specifico e chiaro riferimento al contenuto del suo allegato.

Tanto premesso, si suggerisce che:

la parte ricorrente o la parte attrice, che decidano di costituirsi telematicamente, lo facciano seguendo le modalità innanzi descritte. Anche in simili ipotesi, peraltro, il resistente o convenuto conserva la facoltà di costituirsi cartaceamente o telematicamente.

Si ribadisce che, in ogni caso, i singoli allegati all'atto introduttivo telematico (ma ciò vale anche per altri allegati, quali ad esempio quelli alle memorie telematiche ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) andranno elencati separatamente in apposito indice ed inseriti ciascuno in un autonomo file, il quale ultimo andrà preferibilmente nominato con lo specifico e chiaro riferimento al contenuto del suo allegato (es.: “fattura n. …/…”).

Procura alle liti informatica/telematica

Per quanto riguarda la procura generale (o speciale) informatica notarile alle liti, vale il disposto del d.lgs. n. 110/2010 (emanato a norma dell'art. 65 l. n. 69/2009), che ha modificato/integrato la l. n. 89/1913. Da notare che il notaio, prima di firmare/autenticare l'atto, deve procedere a raccogliere la firma digitale o elettronica della parte attraverso un'operazione “consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa” (art. 52-bis l. n. 89/1913 e s.m.i.). In questi casi, ai fini della costituzione telematica del difensore, la procura notarile informatica andrà inserita nella busta telematica di cui si dirà subito (se, invece, la procura notarile è stata rilasciata su supporto cartaceo, il difensore dovrà scansionarla apponendovi poi la propria firma digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/94, secondo quanto si dirà oltre).

Quanto alla procura alle liti rilasciata direttamente al difensore e da questi autenticata, occorre distinguere, ai fini della costituzione telematica di quest'ultimo, l'ipotesi in cui la procura sia stata rilasciata su supporto informatico da quella in cui la stessa sia stata rilasciata su supporto cartaceo.

Nell'ipotesi di procura rilasciata al difensore su supporto informatico (ipotesi in cui il cliente è evidentemente munito di firma elettronica), l'art. 83, comma 3, c.p.c. richiede la firma digitale (da ritenersi tanto quella del difensore quanto quella del suo cliente) e, d'altronde, per gli atti nativi (qual è anche questo tipo di procura), l'art. 12, comma 2, Provv. DGSIA 16 aprile 2014 prevede espressamente la possibilità di “firme multiple indipendenti o parallele” (sempre del tipo

PAdES

-BES o

CAdES

-BES – quest'ultima con automatica conversione del file in formato p7m).

Detta procura informatica/telematica nativa, a termini del citato art. 83, comma 3, c.p.c. e dell'art. 18, comma 5, prima parte d.m. n. 44/2011 e s.m.i., deve essere contenuta su documento informatico “separato” (oltre che “congiunto”, nei sensi di quanto si dirà subito) e tale è il file che la contiene, inserito nella busta telematica separatamente dall'atto processuale nativo con valore legale cui essa procura si riferisce.

Quanto al concorrente requisito della congiunzione (o allegazione) di cui alle succitate norme, il DM/Giustizia (finalizzato appunto all'individuazione degli strumenti informatici per la congiunzione della procura all'atto cui si riferisce) cui fa rinvio l'art. 83, comma 3, (come da ultimo modificato dalla l. n. 69/2009) deve ritenersi essere il d.m. n. 44/2011 e s.m.i. (art. 13, comma 1) ed il Provv. DGSIA 16 aprile 2014 cui quest'ultimo rinvia. In particolare, valgono il disposto dell'art. 14, comma 1, lett. a), b) Provv. DGSIA 16 aprile 2014, che fa riferimento alla busta telematica (file in formato MIME) che contiene atto ed allegati e le ulteriori specifiche tecniche di cui all'All. 4 (e/o 5) al Provv. cit. (“DTD e messaggi di sistema”), che, alla voce “Indice Busta dtd”, prevede che nella busta medesima vada inserita tra gli allegati anche la “PL="Procura" alle liti”. È comunque opportuno che la procura informatica/telematica richiami la specifica lite cui essa si riferisce (nomi delle parti, tipo di azione, oggetto della richiesta, ecc.), ad evitare possibili duplicazioni del file relativo alla medesima procura ed il suo inserimento anche in buste telematiche relative ad altre liti (il che, peraltro, comprova che qui la congiunzione all'atto è più teorica che pratica: occorrerebbe altrimenti una congiunzione dei PDF dell'atto e della procura tramite appositi programmi informatici – es. softonic-, ma ciò non sarebbe conforme alla vigente normativa).

Invece, nell'ipotesi di procura rilasciata al difensore su supporto cartaceo, l'art. 83, comma 3, ultima parte c.p.c. fa riferimento, ai fini della costituzione telematica del medesimo difensore (costituzione telematica che può avvenire tanto con atto introduttivo nativo con valore legale, quanto con mera velina nativa - su quest'ultima, cfr. il precedente § 2-), alla trasmissione della sua “copia informatica autenticata con firma digitale” del difensore. Al riguardo, deve ritenersi che non sia sufficiente la sola firma digitale di autentica della conformità della copia informatica della procura al suo originale analogico (scansionato), ma che su quest'ultimo documento cartaceo (originale) vada apposta anche l'autentica analogica del difensore della firma analogica del suo cliente.

Quanto alla predetta autentica della copia informatica all'originale cartaceo, qui si è fuori dell'autentica ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 79/2012, conv. nella l. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, lett. a) d.l. n. 90/2014, in quanto la procura non è ancora contenuta nel fascicolo informatico. Ciò posto, se il difensore viene equiparato al pubblico ufficiale o depositario che spedisce o rilascia l'atto, si applica l'art. 22, comma 1, c.a.d. e, per quanto riguarda l'autentica con firma digitale del difensore della conformità della copia informatica (ossia della procura scansionata) all'originale e cartaceo, non vi sono problemi. Se, invece, in analogia con quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/94 e dall'art. 18, comma 4, d.m. n. 44/2011 e s.m.i. in materia di notificazioni da parte dell'avvocato (cfr. il successivo § 4), si rapporta detta autentica all'attestazione/asseverazione di conformità ex art. 22, comma 2, c.a.d., allora nascerebbe il problema della mancanza delle regole tecniche di cui all'art. 71 c.a.d. (peraltro, detta analogia appare lecita, perché non si vede il motivo di distinguere l'attestazione di conformità da parte dell'avvocato notificante che scansiona la procura o anche la procura ex art. 3-bis, comma 2, cit. da quella dell'avvocato che scansiona la procura ex art. 83, comma 3, ultima parte c.p.c.); si tratterebbe, allora, di applicare anche a questa ipotesi di autentica/attestazione/asseverazione nativa, in via analogica (dato che in questa ipotesi non si verte in materia di notificazioni telematiche da parte dell'avvocato), il comb. disp. dell'art. 19-bis, commi 4 e 1, e dell'art. 12, comma 2, Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (cfr. il successivo § 4).

In ogni caso, sempre ai fini della costituzione telematica del difensore, anche il tipo di procura in esame va rilasciato (in analogia col disposto dell'art. 18, comma 5, ultima parte d.m. n. 44/2011) su foglio “separato” (di cui egli estrae copia informatica per immagine – scansione -, autenticandola con la sua firma digitale) ma, salvo quanto previsto dall'art. 125, commi 2 e 3, c.p.c. (ipotesi questa in cui si è fuori dal discorso dell'allegazione/congiunzione della procura all'atto processuale di riferimento), “allegato” (cioè “congiunto”) al messaggio di PEC con cui viene depositato telematicamente l'atto processuale cui essa si riferisce e deve quindi rispettare le caratteristiche di cui si è parlato con riferimento alla diversa ipotesi della procura rilasciata al difensore su supporto informatico; e, anche qui, è opportuno il richiamo alla specifica lite (nomi delle parti, tipo di azione, oggetto della richiesta, ecc.) ad evitare possibili plurime scansioni ed il loro inserimento in buste telematiche relative ad altre liti (il che, anche qui, comprova peraltro che la “congiunzione”/ “allegazione” all'atto processuale è più teorica che pratica: si potrebbe invece al riguardo prevedere, almeno con riferimento alle ipotesi di costituzione telematica del difensore con velina – cfr., il precedente § 2 -, che nella busta telematica venga inserita, quale foglio/file “separato”, non il solo file di immagine in formato ad es. .jpg della procura analogica, bensì il file di immagine della prima o dell'ultima pagina dell'atto principale analogico contenente la procura analogica rispettivamente a margine o in calce – il che, comunque, l'avvocato può sempre fare ed è anzi consigliabile che faccia - ; quanto alla procura in calce, questo discorso vale a condizione che la stessa sia stata rilasciata su foglio analogico contenente anche l'ultima parte del corpo dell'atto introduttivo).

Tanto premesso, si suggerisce che:

l'avvocato che intenda costituirsi telematicamente si faccia rilasciare dal proprio cliente (se munito di firma digitale) una procura alle liti su supporto informatico, secondo le modalità sopra illustrate (ivi incluso il richiamo alla specifica lite cui la procura si riferisce).

Se, invece, il cliente non è munito di firma elettronica, l'avvocato che intenda costituirsi telematicamente (tanto se con atto introduttivo nativo con valore legale, quanto se con mera velina nativa – su quest'ultima, cfr. il precedente §2-), dopo avere autenticato analogicamente la firma analogica del cliente, deve autenticare con firma digitale la conformità della copia informatica all'originale cartaceo (scansionato) della procura, firma digitale che rispetti le specifiche tecniche di cui all'art. 12, comma 2, Provv. DGSIA 16 aprile 2014. Anche per questa procura analogica (scansionata), è opportuno il richiamo alla specifica lite cui essa si riferisce e, con riferimento alle ipotesi di costituzione telematica del difensore con velina, è consigliabile che questi provveda ad inserire nella busta telematica (non il solo file di immagine in formato ad es. .jpg della procura analogica, bensì) la prima o l'ultima pagina dell'atto principale scansionato contenente la procura analogica rispettivamente a margine o in calce dello stesso (quanto alla procura in calce, questo discorso vale a condizione che la stessa sia stata rilasciata su foglio analogico contenente anche l'ultima parte del corpo dell'atto introduttivo).

Notificazioni telematiche da parte dell'avvocato

In caso di notifica telematica diretta da parte dell'avvocato, questi non abbisogna dell'autorizzazione dell'ordine nel cui albo è iscritto (stanti le modifiche apportate dall'art. 46 d.l. n. 90/2014 agli artt. 1 e 7 – quanto a quest'ultimo, con l'aggiunta del comma 4-bis – della l. n. 53/1994) e non paga la marca di cui all'art. 10 l. n. 53/94 (stante la modifica apportata a detta norma dall'art. 46, comma 1, lett. d) d.l. n. 90/2014). Tale notifica telematica da parte dell'avvocato è ammessa solo se diretta a soggetti il cui indirizzo di PEC risulta da pubblici elenchi, nel qual caso valgono le disposizioni di cui all'art. 3-bis l. n. 53/1994 e s.m.i. (disposizione inserita in detta legge dall'art. 16-quater l. n. 228/2012), dell'art. 18 d.m. n. 44/2011 e s.m.i. (disposizione inserita in detto DM/regolamento dal d.m. n. 48/2013 – DM, questi, peraltro aventi forza di legge in base al rinvio recettizio dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 193/2009, conv. nella l. n. 24/2010) e dell'art. 19-bis Provv. DGSIA 16 aprile 2014.

Obbligatoriamente dovrebbero comunicare il loro indirizzo PEC le imprese, i professionisti e le PA ai sensi dell'art. 16-ter l. n. 221/2012, come inseritivi dalla l. n. 228/2012 (quanto ai privati, il domicilio digitale del cittadino è invece facoltativo); in proposito, il sistema risulta funzionante quanto al

ReGIndE

, mentre il pubblico elenco INI-PEC (Indice Nazionale Indirizzi PEC) istituito dall'art. 6-bis c.a.d. si sta popolando e si è in attesa dell'imminente stipula di apposita convenzione tra il Ministero della Giustizia/

DGSIA

e Infocamere/Unioncamere. Il termine per la comunicazione degli indirizzi PEC delle PA al

ReGIndE

(elenco degli indirizzi PEC delle PA consultabile dagli Uffici giudiziari dal 30 luglio 2014: cfr. nota

DGSIA

8.7.2014, prot. 19029.U) è stato peraltro prorogato da ultimo ancora al 30 novembre 2014 dall'art. 47 d.l. n. 90/2014; fino a quest'ultima scadenza, ove una PA non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC, si procederà alle notificazioni e comunicazioni ai sensi degli artt. 136 e ss. c.p.c., mentre, successivamente all'anzidetta scadenza del 30.11.2014, ove una PA non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC, si procederà alle notificazioni e comunicazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria (sul punto, cfr. pure la nota

DGSIA

8.7.2014, prot. 19029.U, supra cit.).

Può discutersi sulla validità o meno di un simile tipo di notifica a soggetto il cui indirizzo di PEC risulta da pubblici elenchi, qualora la stessa sia posta in essere nell'ambito di un procedimento in cui questi sia chiamato nella sua veste di privato e non nella sua specifica veste professionale (es. notifica di un atto di citazione per risarcimento danni da sinistro stradale ad un ingegnere o ad un avvocato il cui indirizzo PEC risulti da pubblici elenchi).

Sembra inoltre da escludere la validità delle notifiche da parte dell'avvocato prima dell'entrata in vigore delle specifiche tecniche di cui all'art. 19-bis Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (in tal senso, cfr. pure la scheda “Notifiche Legge 53/94” presente sul sito www.pst.giustizia.it., peraltro non aggiornata in quanto tuttora facente riferimento ad un nuovo emanando provvedimento contenente le specifiche tecniche, che invece è poi stato emanato ed è proprio appunto il Provv. DGSIA 16 aprile 2014, art. 19-bis).

La notificazione telematica da parte dell'avvocato (rispetto alla quale non trova applicazione il limite orario di cui all'art. 147 c.p.c., volto a tutelare esigenze di riposo e tranquillità che ovviamente non ricorrono con riferimento alle notificazioni telematiche) può riguardare le due seguenti ipotesi.

La notifica telematica da parte dell'avvocato di atto informatico nativo (es. atto di citazione telematico; oppure ricorso telematico, con successivo provvedimento telematico del giudice di fissazione dell'udienza), nel qual caso si applica il disposto dell'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 e s.m.i. cit., dell'art. 18 d.m. n. 44/2011 e s.m.i. cit. (come inseritovi dal d.m. n. 48/2013) e dell'art. 19-bis Provv. DGSIA 16 aprile 2014. In questi casi, al fine di procedere alla notifica telematica ad esempio del ricorso depositato telematicamente e del conseguente provvedimento telematico del giudice di fissazione dell'udienza, l'avvocato stesso può estrarne copia informatica dal fascicolo informatico ed attestare la conformità dei dette copie informatiche agli originali informatici nativi contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012 (come inseritovi dall'art. 52, lett. a) d.l. n. 90/2014); peraltro, dette copie informatiche di documenti originali informatici ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 dovrebbero essere prodotte in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 c.a.d. (cfr. art. 23-bis, comma 2, c.a.d.), ma queste regole tecniche non sono state ancora emanate, essendo allo stato vigenti ex art. 71, comma 2, c.a.d. (a parte le regole tecniche sul rilascio da parte del cancelliere di copie informatiche di documenti analogici di cui all'art, 21, comma 3, d.m. n. 44/2011 e s.m.i.) solo le regole tecniche e specifiche tecniche sul rilascio da parte del cancelliere di copie informatiche di documenti informatici ai sensi del comb. disp. degli art. 21 d.m. n. 44/2011 cit. e 23, comma 1, Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (il quale ultimo, peraltro, rinvia alle specifiche di cui all'art. 23-bis c.a.d., così generandosi un circolo vizioso). Il problema potrebbe risolversi ricorrendo ad un'interpretazione letterale dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 (sempre come inserito dall'art. 52, comma 1, lett. a) d.l. n. 90/2014), stando alla quale, poiché il potere di autentica viene ivi attribuito al difensore (oltre che al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale) con riferimento all'estrazione con modalità telematica di “duplicati, copie analogiche o informatiche” e poiché la stessa norma soggiunge espressamente solo rispetto ai duplicati che per questi “rimane fermo quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 1, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82” (e dunque anche il rinvio all'art. 71 c.a.d. contenuto in detto art. 23-bis, comma 1, c.a.d.), dovrebbe ritenersi che per le copie (analogiche o) informatiche non si richieda il rispetto delle (non emanate) regole tecniche di cui all'art. 71 c.a.d.. In alternativa, l'avvocato potrebbe attestare la conformità di dette copie informatiche agli originali informatici nativi contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 19-bis, co. 4 e 1 Provv. DGSIA 16 aprile 2014 cit., secondo quanto si esporrà subito.

La notifica telematica da parte dell'avvocato di atto informatico non nativo (es. ricorso analogico scansionato, con successivo provvedimento analogico del giudice di fissazione dell'udienza), nel qual caso si applica il disposto dell'art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994 e s.m.i. cit., dell'art. 18 d.m. n. 44/2011 e s.m.i. cit. (come inseritovi dal DM n. 48/2013) e dell'art. 19-bis Provv. DGSIA 16.4.2014. Qui si pone però il problema, ai fini dell'attestazione/asseverazione da parte dell'avvocato di conformità della copia informatica (per scansione dell'atto cartaceo) all'originale analogico, del rinvio sia dell'art. 3-bis, co. 2 L. n. 53/94 e s.m.i. cit. e sia dell'art. 18 DM n. 44/2011 e s.m.i. cit., all'art. 22, co. 2 CAD, dato che quest'ultimo rinvia a sua volta alle regole tecniche (cui l'attestazione/asseverazione ivi prevista deve essere conforme) di cui all'art. 71 (co. 1 e 1-bis) CAD, non ancora emanate. La soluzione del problema potrebbe rinvenirsi nel disposto dell'art. 19-bis, co. 4 e 1 Provv. DGSIA 16.4.2014 cit., che, con riferimento al documento originale informatico (e costituisce appunto un documento originale informatico anche l'attestazione/asseverazione informatica da parte dell'avvocato circa la conformità della copia informatica – da lui scansionata – all'atto originale formato su supporto analogico), rinvia alla disposizione di cui all'art. 12, co. 2 del medesimo Provv. DGSIA 16.4.2014, sicché queste possono ritenersi, nella materia delle notifiche da parte dell'avvocato, le specifiche tecniche vigenti in correlazione all'art. 71, co. 2 CAD (cui rinvia il citato art. 22, co. 2CAD). Sotto altro aspetto, anche con riferimento a questo tipo di notifiche telematiche da parte dell'avvocato (di atto informatico non-nativo), quest'ultimo potrebbe attestare, ai sensi dell'art. 16-bis, co.9-bis DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, co. 1 lett. a DL n. 90/2014, la conformità delle copie informatiche (per scansione dell'atto cartaceo) agli originali analogici presenti nel fascicolo cartaceo ma la cui copia per scansione è stata inserita dal cancelliere (eventualmente anche senza firma digitale: art. 16-bis co. 9-bis, prima parte DL n. 179/2012 cit.) nel fascicolo informatico in base al disposto degli artt. 9, co. 1, 14, co. 2 e 15, co. 4 DM n. 44/2011 e s.m.i. (qui la copia scansionata ed inserita nel fascicolo informatico dal cancelliere/depositario/pubblico ufficiale ha piena efficacia in base al comb. disp. degli artt. 22, co. 1 CAD e art. 2715 c.c. – e non se ne richiede la conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD; mentre la copia estratta dall'avvocato dal fascicolo informatico e da lui attestata conforme a quella presente nel fascicolo informatico ha l'efficacia dell'originale in base al disposto dell'art. 16-bis, co. 9-bis DL n. 179/2012); si porrebbero in tal caso, quanto all'attestazione di conformità da parte dell'avvocato, le altre problematiche già esaminate con riferimento alla precedente ipotesi (di attestazione di conformità da parte dell'avvocato che notifica telematicamente un atto informatico nativo), cui si rinvia.

Per inciso, l'avvocato che ha proceduto a notifica telematica, ove non possa o non voglia procedere pure al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato, ha anche il potere, ai sensi dell'art. 9 co. 1-bis L. n. 53/94, di attestare la conformità delle copie analogiche di quest'ultimo e dei suoi allegati (nonché della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) agli originali informatici da cui dette copie analogiche sono tratte, ai sensi dell'art. 23, co. 1 CAD. E qui non si pone alcun problema di conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD, conformità non richiesta dal citato art. 23, co. 1 CAD quanto alle attestazioni di conformità con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale delle copie analogiche di documenti informatici da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (tale essendo l'avvocato allorché compie le attestazioni di cui si sta trattando).

Merita segnalare conclusivamente che, nel caso del ricorso telematico e di provvedimento telematico del giudice, quest'ultimo dovrebbe riportare i nomi delle parti (funzione cui il sistema della consolle del magistrato può assolvere anche automaticamente attraverso il modellatore), laddove nel ricorso cartaceo e di provvedimento cartaceo del giudice è la cancelleria a provveder ad apporre i timbri di congiunzione tra i due atti (anche qualora nel provvedimento del giudice non siano riportati i nomi delle parti).

In chiusura, merita un cenno la questione della notifica telematica da parte dell'avvocato di atti misti, quali ad esempio un ricorso analogico, con successivo provvedimento telematico del giudice di fissazione dell'udienza; oppure un ricorso telematico, con successivo provvedimento analogico del giudice di fissazione dell'udienza; oppure un atto di citazione telematico con procura analogica; ecc. In simili ipotesi, ci si può chieder se l'avvocato debba effettuare la notifica telematica ai sensi dell'art. 3-bis, co. 1, oppure co.2 L.n. 53/1994 e s.m.i.. Si potrebbe ritenere che abbia prevalenza l'atto principale o comunque presupposto e che, quindi, il tipo di notifica vada correlato alla forma in cui è stato redatto l'atto principale o comunque presupposto: così, nei summenzionati esempi, se l'atto presupposto è un ricorso analogico, la sua notifica telematica andrà effettuata ai sensi dell'art. 3-bis, co. 2 L. n. 53/1994 (e la copia informatica del provvedimento telematico del giudice andrà congiunta al ricorso tramite allegazione nella stessa busta telematica); se l'atto presupposto è un ricorso telematico, la sua notifica telematica andrà effettuata ai sensi dell'art. 3-bis, co. 1 L. n. 53/1994 (e la copia informatica per scansione del provvedimento analogico del giudice andrà congiunta al ricorso tramite allegazione nella stessa busta telematica); se l'atto principale/presupposto è una citazione telematica, la sua notifica telematica andrà effettuata ai sensi dell'art. 3-bis, co. 1 L. n. 53/1994 (e la copia informatica per scansione della procura analogica andrà congiunta al ricorso tramite allegazione nella stessa busta telematica).

Tanto premesso, si suggerisce che:

a fronte dell'illustrato groviglio normativo e delle connesse illustrate problematiche, l'avvocato proceda, ricorrendone i presupposti di legge, a notifiche telematiche ai sensi dell'art. 3-bis, co.1 oppure co. 2 L. n. 53/1994 e s.m.i. e dell'art. 18 DM n. 44/2011 e s.m.i., nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'art. 19-bis Provv. DGSIA 16.4.2014 e compia l'attestazione di conformità espressamente ai sensi sia di quest'ultima norma e sia dell'art. 16-bis, co. 9-bis DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, co. 1 lett. a DL n. 90/2014 (ossia richiamando entrambe dette disposizioni). Per i restanti aspetti, l'avvocato abbia presente tutto quanto dianzi esposto nella parte argomentativa.

Fascicolo cartaceo e fascicolo informatico

Il PCT presenta molteplici pregi, ma ha anche i suoi limiti e taluni difetti. Il limite pià marcato del PCT è quello collegato al fatto che l'informatica e la telematica mal si adattano allo specifico tipo di lavoro dei magistrati, degli avvocati e dei loro ausiliari nell'ambito dello studio dei fascicoli processuali, attività che richiede la contemporanea consultazione di svariati atti e documenti, il che, specie nei procedimenti complessi, rende di fatto materialmente impossibile o comunque estremamente difficoltosa (ancorché con un eventuale ricorso al doppio monitor) la contestuale apertura/visione/studio di molteplici file informatici e/o di molteplici punti di uno stesso file.

Ne discende la necessità o comunque la somma opportunità di continuare a consentire ai giudici, agli avvocati ed ai loro ausiliari lo studio degli atti e del relativo fascicolo processuale in formato cartaceo (fermo restando il fatto che, in presenza di allegati di particolare corposità, è consigliabile che l'avvocato proceda alla costituzione cartacea – allo stato facoltativa, secondo la tesi assolutamente prevalente – ed alla loro allegazione all'atto introduttivo: ciò, peraltro, se da un lato esime l'avvocato dal dovere di scansione degli allegati, dall'altro lato imporrebbe alla cancelleria di procedere a detta scansione ai sensi degli artt. 9, co. 1, 14, co. 2 e 15, co. 4 DM n. 44/2011 e s.m.i.). Lo stesso CSM, nella risoluzione adottata nella seduta del 12.06.2014, afferma tra l'altro che “appare ragionevole pensare non solo alla digitalizzazione di quanto acquisito cartaceamente (come imposto dalle attuali regole tecniche) ma anche alla riproduzione cartacea di ciò che è stato prodotto telematicamente”. Detta risoluzione sollecita altresì i dirigenti degli uffici affinché favoriscano la diffusione di buone prassi dirette (a mezzo protocolli organizzativi concordati con gli Ordini professionali) a “garantire l'acquisizione delle copie degli atti e dei documenti prodotti telematicamente” ed a “favorire .. anche la diffusione di protocolli interpretativi diretti a regolare l'applicazione dell'art. 16 [-bis] comma nono, del D.L. n. 179/2012”.

A sua volta. il Ministro della Giustizia, con nota 10.6.2014 (richiamata anche nella predetta risoluzione del CSM), nel prendere atto della criticità segnalata dall'Associazione Nazionale Magistrati in merito alla difficoltà di gestione del processo svolto con modalità interamente telematica, afferma che “la richiesta di una regolamentazione del rilascio di copie di cortesia cartacea, in modo più esteso rispetto a quanto prevede già allo stato la normativa ai sensi del comma 9 dell'art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, possa trovare allo stato una più completa attuazione e migliore modulazione … attraverso la ricerca di protocolli locali e l'adozione di opportune soluzioni operative”.

Resta il fatto che la previsione dell'art. 12, co. 3 DPR n. 121/2001 non appare più vigente (stante l'abrogazione di detto DPR ad opera dell'art. 37, co. 2 DM n. 44/2011 e s.m.i., norma regolamentare quest'ultima che, secondo l'interpretazione preferibile, ha anche forza di legge in base al rinvio recettizio di cui all'art. 4, co. 1 e 2 DL n. 193/2009, conv. nella L. n. 24/2010 – trattasi, in sostanza, di un meccanismo simile a quello di cui ad esempio all'art. 873 c.c., ovvero all'art. 41-quinquies, co. 9 L. n. 1150/1942 e s.m.i.) e comunque è stata superata dal disposto del succitato art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come integrata dalla L. n. 228/2012, secondo cui “Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche (senza contare poi il disposto del co. 8 del medesimo art. 16-bis DL n. 179/2012, secondo cui “il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti” – e disposizione sostanzialmente analoga si rinviene nel precedente co. 4, in materia di procedimenti monitori e con riferimento al Presidente del Tribunale, per i casi di indifferibile urgenza-). E, anche volendo specificamente riferire detto ordine giudiziale di deposito di copie cartacee alle parti (o ai terzi), è chiaro che, a maggior ragione, il giudice non potrebbe comunque travalicare il limite della norma in questione attraverso un generico ed indiscriminato ordine rivolto alla cancelleria di estrazione di copie cartacee degli atti e documenti telematici compresi in tutti i procedimenti pendenti sul suo ruolo, trattandosi oltre tutto di ordine che può implicare dei costi notevoli (in caso ad esempio di costituzioni telematiche con atti e documenti allegati assai corposi, oppure di memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. con produzioni documentali assai corpose), costi che le limitate risorse di cui dispone il singolo ufficio giudiziario potrebbero non essere neppure in grado di coprire. Né, sul punto, è ad oggi intervenuta apposita circolare ministeriale, con la sua valenza di ordine gerarchico sul piano amministrativo (avendo il Ministero della Giustizia specifica competenza in materia di costi e spese di giustizia), riferibile alla stampa di tutti i procedimenti informatici pendenti sui ruoli dei singoli giudici; l'ultima parte dell'art. 7 della circolare ministeriale 27.6.2014 è riferita difatti solo alla richiesta del giudice alla cancelleria di stampa di “atti e documenti … soprattutto laddove si tratti di ‘file' di grandi dimensioni”, richiesta del giudice evidentemente correlata a singoli fascicoli processuali e comunque giustificata soltanto in considerazione della “eccezionalità del momento”.

Si tratta dunque, per tutti i motivi innanzi esposti, di operare un'interpretazione adeguatrice dell'art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, al fine di garantire il regolare, agevole e snello funzionamento del PCT, evitando avvocati e rispettivi ausiliari. Interpretazione adeguatrice che, al fine di non coinvolgere primariamente le cancellerie con insostenibile/inammissibile aggravio di lavoro e costi (e peraltro con risorse sia umane che economiche come ripetesi insussistenti), nel riferire l'ordine di cui al cit. co. 9 al difensore (e, del resto, si è qui in presenza di un ordine espressamente configurato come ordine di “deposito”), correli le ragioni specifiche di cui sempre al medesimo co.9 agli atti non concisi.

In proposito, vale qui la pena di ricordare che la regola della concisione riguarda non soltanto i provvedimenti del giudice (cfr. art. 132, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), ma anche gli atti di parte, come espressamente previsto ad esempio dall'art. 3, co. 2 D.Lgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), dall'art. 44, co. 3 lett. f, n. 4 della legge comunitaria 2008 (L. n. 88/2009) per i giudizi in materia di pubblici appalti e dall'art. 120, lett. c del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione Europea adottato a Lussemburgo il 25.09.2012. In proposito, a seguito dei lavori del Gruppo di studio sulle sentenze di regola concise, istituito presso questo Tribunale il 16.09.2010, i giudici si sono attenuti e si attengono alla regola della concisione nella stesura delle sentenze; analogo principio può essere adattato al concetto di concisione riferito agli atti (ed allegati) delle parti e degli ausiliari del giudice e delle parti.

Con la conseguenza che, a termini del citato art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, come sopra interpretato, il giudice potrà ordinare alle parti e/o ai suoi o loro ausiliari il deposito di copia cartacea dei singoli atti processuali (e relativi allegati) depositati telematicamente con valore legale tutte le volte in cui questi si presentino non-concisi, per la ragione specifica che, per l'appunto, gli stessi non si attengono alla regola (sia interna che comunitaria) della concisione; dall'eventuale mancato rispetto di detto ordine il giudice potrà trarre argomenti di prova, in applicazione analogica del comb. disp. degli artt. 210, co. 1, 118, co. 2 e 116, co. 2 c.p.c., oppure ritenere violato il dovere di probità ex art. 88 c.p.c., o comunque compensare (parzialmente o totalmente) le spese processuali indipendentemente dalla soccombenza per via della spiegata “grave ed eccezionale ragione” (mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di produzione delle copie cartacee), esplicitamente indicandolo nella motivazione della sentenza ex art. 92, co. 2 c.p.c.

In simili ipotesi, il giudice potrà altresì ordinare alla competente cancelleria di allegare al fascicolo cartaceo copia analogica di cortesia dei residui singoli atti telematici con valore legale presenti nel fascicolo informatico di ufficio (quali i provvedimenti del giudice depositati telematicamente, gli eventuali verbali di udienze telematiche, le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna, ecc.), per la ragione specifica della loro residualità e stante il minimo impegno di lavoro (e costi) che ciò importa. Del pari, per converso, qualora le parti e/o gli ausiliari del giudice o delle parti depositino telematicamente con valore legale singoli atti processuali (e relativi allegati) concisi, il giudice potrà ordinare alla competente cancelleria di allegarne copia analogica di cortesia al fascicolo cartaceo, per la ragione specifica della loro concisione e stante sempre il minimo impegno di lavoro (e costi) che, in simili ipotesi, ciò comporta (oltre che ordinare alla cancelleria, anche in questo caso di allegare al fascicolo cartaceo copia analogica di cortesia dei residui atti telematici presenti nel fascicolo informatico di ufficio – quali i provvedimenti del giudice depositati telematicamente, gli eventuali verbali di udienze telematiche, le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna, ecc. - , per la ragione specifica della loro residualità).

In tal modo, nel fascicolo d'ufficio cartaceo verranno inseriti:

da un lato sia gli originali degli atti introduttivi ed allegati ed i provvedimenti del giudice se depositati con valore legale in forma cartacea, sia gli eventuali originali unici analogici (cfr. es. art. 9, co. 3 DM n. 44/2011 ed art. 22, co. 5 e 6 CAD di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), sia gli atti depositati con modalità non telematiche su autorizzazione del giudice quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti (cfr. art. 16-bis co. 8 – a parte l'ipotesi del co. 4 - ) e sia le marche relative al pagamento del contributo unificato ove non si sia proceduto al suo pagamento per via telematica: la cancelleria dovrà estrarre ed inserire nei relativi fascicoli informatici copie informatiche per scansione (senza valore legale) dei suddetti atti cartacei originali, ai sensi degli artt. 9, co. 1, 14, co. 2 e 15, co. 4 DM n. 44/2011 e s.m.i., scansione cui del resto la cancelleria già procede da tempo giornalmente, soprattutto grazie alla convenzione stipulata da questo Tribunale l'8.9.2011 con la Regione Molise e finanziata con fondi europei POR/FSE ed ora con fondi ministeriali (che ha permesso e permette di utilizzare ben 15 tirocinanti – su un personale amministrativo di 57 unità-diplomati e laureati inoccupati) ed alla convenzione stipulata da questo Tribunale il 26.4.2012 con la società Asteimmobili.it (oggi Astelegali.it, che ha permesso e permette di utilizzare a titolo gratuito due soggetti, destinati esclusivamente alla scansione dei provvedimenti cartacei, con loro inserimento nei fascicoli informatici sotto la supervisione della cancelleria);

e, dall'altro lato, nel fascicolo d'ufficio cartaceo verranno inserite anche le copie dei singoli atti processuali e documenti allegati depositati telematicamente con valore legale di cui il giudice abbia ordinato ex art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012 alle parti e/o suoi o loro ausiliari il deposito per la ragione specifica della loro non-concisione (o per altre ragioni specifiche) oppure, per converso, di cui il giudice abbia ordinato ex art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012 alla cancelleria il deposito per la ragione specifica della loro residualità o della loro concisione.

Gli ordini anzidetti, secondo le modalità di seguito specificate, non possono essere impartiti col presente Protocollo, posto che l'art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012 li demanda al giudice; tuttavia, ciascun singolo giudice che, nell'ambito dell'autonomia del proprio Ufficio del giudice (come da tempo istituito presso questo Tribunale – per l'esattezza in data 27.12.2011 – e che l'art. 16-octies DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come inseritovi dal DL n. 90/2014 definisce/istituisce ora come “Ufficio per il processo”), abbia aderito al Protocollo, potrà emanare un provvedimento (analogico) di carattere generale, che valga come correlativo ordine riferito a ciascun procedimento del proprio ruolo, nel rispetto delle modalità di seguito specificate. In tal caso, la cancelleria dovrà scansionare il predetto ordine generale/provvedimento analogico del giudice ed allegarlo ad apposita comunicazione telematica diretta alle parti costituite in ciascun singolo procedimento.

A sua volta, l'Ordine forense potrà mettere a disposizione degli avvocati una propria sala stampa (nel caso di questo Tribunale ubicabile presso i locali del Consiglio dell'Ordine forense della sede civile) per procedere appunto alla stampa degli atti (ed allegati) di parte scansionati, cosa che risulterà particolarmente utile agli avvocati appartenenti ad altri fori, i quali potranno al riguardo servirsi dell'eventuale domiciliatario oppure di un delegato ai fini dell'accesso al fascicolo informatico (sul punto, circa il domiciliatario, cfr. quanto si dirà al § 13; e, circa il delegato/sostituto ed il suo accesso al fascicolo informatico del delegante – ai fini della stampa dei relativi atti - , cfr. l'art. 24, co. 10 Provv. DGSIA 16.4.2014, anche in relazione all'art. 9 RD n. 1578/1933).

Tanto premesso, si dispone che:

ferma restando la facoltà delle parti di costituirsi con atti processuali ed allegati cartacei, ciascun giudice, con provvedimento di carattere generale che valga come correlativo ordine riferito a ciascun procedimento del proprio ruolo, può ordinare alle parti e/o ai suoi o loro ausiliari, ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come integrata dalla L. n. 228/2012 il deposito di copia cartacea dei singoli atti processuali (e relativi allegati) depositati telematicamente con valore legale tutte le volte in cui questi si presentino non-concisi, per la ragione specifica che, per l'appunto, gli stessi non si attengono alla regola (sia interna che comunitaria) della concisione.

Il giudice, sempre con provvedimento di carattere generale e sempre ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, può altresì ordinare alla competente cancelleria di allegare al fascicolo cartaceo copia analogica di cortesia dei residui singoli atti telematici con valore legale presenti nel fascicolo informatico di ufficio (quali i provvedimenti del giudice depositati telematicamente, gli eventuali verbali di udienze telematiche, le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna, ecc.), per la ragione specifica della loro residualità e stante il minimo impegno di lavoro (e costi) che ciò comporta.

Del pari, per converso, qualora le parti e/o gli ausiliari del giudice o delle parti depositino telematicamente con valore legale singoli atti processuali (e relativi allegati) concisi, il giudice può ordinare alla competente cancelleria, sempre con provvedimento di carattere generale e sempre ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, di allegarne copia analogica di cortesia al fascicolo cartaceo, per la ragione specifica della concisione e stante sempre il minimo impegno di lavoro (e costi) che, in simili ipotesi, ciò comporta (oltre che ordinare alla cancelleria, anche in questo caso, di allegare al fascicolo cartaceo copia analogica di cortesia dei residui singoli atti telematici presenti nel fascicolo informatico di ufficio – quali i provvedimenti del giudice depositati telematicamente, gli eventuali verbali di udienze telematiche, le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna, ecc. - , per la ragione specifica della loro residualità).

Per atto processuale o documento allegato conciso si intende quello non eccedente le pagine 3; per atto processuale o documento allegato non-conciso si intende quello eccedente le pagine 3.

Nel suo provvedimento di carattere generale, il giudice può ordinare alla parte e/o all'ausiliario del giudice o della parte, che, sempre ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9 DL n. 179/2012, qualora il solo atto processuale o anche un solo documento allegato depositato telematicamente con valore legale ecceda le pagine 3 o qualora i documenti allegati eccedano il numero di 3, la parte e/o l'ausiliario del giudice o della parte depositi copia cartacea di tutti i singoli atti facenti parte della sua produzione telematica (atto processuale e documenti allegati), per la ragione specifica della loro complessiva non-concisione, ordinando altresì alla cancelleria il deposito di copia cartacea di cortesia dei residui singoli atti concisi (atto processuale e documenti allegati) dell'altra parte e/o all'ausiliario del giudice o della parte e degli altri atti presenti nel fascicolo telematico d'ufficio (compresi quelli dello stesso giudice), per la ragione specifica della loro residualità e/o concisione.

In ogni caso, nel suo provvedimento di carattere generale, il giudice ha facoltà di ordinare alla parte e/o all'ausiliario del giudice o della parte di autocertificare su supporto analogico la conformità delle copie prodotte in formato cartaceo ai documenti (atto processuale ed allegati) contenuti nel fascicolo informatico e di ordinare altresì alla cancelleria di certificare la conformità delle copie cartacee da essa estratte ai documenti contenuti nel fascicolo informatico.

Il termine per la produzione delle copie anzidette (e dell'eventuale autocertificazione) viene individuato con quello dell'udienza di prima comparizione delle parti, salvo eventuale diverso termine fissato dal giudice (che, comunque, deve precedere la data dell'udienza per la precisazione delle conclusioni). Dall'eventuale mancato rispetto del proprio ordine di deposito delle copie cartacee nel suddetto termine, il giudice potrà trarre argomenti di prova, in applicazione analogica del comb. disp. degli artt. 210, co. 1, 118, co. 2 e 116, co. 2 c.p.c., oppure ritenere violato il dovere di probità ex art. 88 c.p.c., o comunque compensare (parzialmente o totalmente) le spese processuali indipendentemente dalla soccombenza per via della spiegata “grave ed eccezionale ragione” (mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di produzione delle copie cartacee), esplicitamente indicandolo nella motivazione della sentenza ex art. 92, co. 2 c.p.c.

Nel caso in cui il giudice abbia emanato il provvedimento analogico contenente uno o più dei suddetti ordini, depositandolo in cancelleria, quest'ultima dovrà scansionare il predetto provvedimento analogico del giudice ed allegarlo ad apposita comunicazione telematica diretta alle parti costituite in ciascun singolo procedimento.

La cancelleria continuerà, in ogni caso, anche attraverso il personale rinveniente dalle menzionate convenzioni stipulate da questo Tribunale l'8.9.2011 ed il 26.4.2012, ad estrarre ed inserire nei relativi fascicoli informatici copie informatiche per scansione (senza valore legale) degli atti cartacei originali con valore legale contenuti nel fascicolo d'ufficio cartaceo.

Il locale Ordine forense può (auspicabilmente) istituire un'apposita sala stampa ove gli avvocati possano procedere (eventualmente a mezzo delegati/sostituti o domiciliatari, specie quando gli avvocati di altri fori) alla stampa analogica dei documenti informatici contenuti nei propri fascicoli informatici ed al conseguente deposito di dette copie cartacee in cancelleria.

Deposito telematico entro la fine dell'ultimo giorno utile. Accettazione della busta telematica dopo l'ultimo giorno utile. Orari di apertura al pubblico delle cancellerie

Premesso che i documenti informatici depositati telematicamente dai soggetti abilitati esterni si considerano ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC o RdAC) da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia (art. 13, co. 2 DM n. 44/2011 e s.m.i.) e che quando detta ricevuta era rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considerava effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (art. 13, co. 3 DM n. 44/2011), ma che detta ricevuta potrebbe essere rilasciata (o meno) anche a distanza di 24 ore (cfr. art. 13 Decreto n. 19818/2005, anche in relazione all'art. 6 DPR n. 68/2005), il giudice avrebbe potuto disporre la rimessione in termini in base al comb. disp. degli artt. 153, co. 2 e 294, co. 2 e 3 c.p.c. tutte le volte in cui il mittente/depositante dimostrava che la ricevuta di accettazione gli era stata fornita dla proprio gestore di PEC (v. art. 6 DPR n. 68/2005 cit.) prima delle ore 14 dell'ultimo giorno utile ai fini del deposito telematico dell'atto/documento informatico.

Nei casi in cui, invece, la ricevuta di accettazione era rilasciata dal gestore di PEC del mittente/depositante oltre le ore 14 dell'ultimo giorno utile ai fini del deposito telematico dell'atto/documento informatico, il giudice avrebbe potuto decidere di non disporre la rimessione in termini.

È ora intervenuto l'art. 51, co. 2 DL n. 90/2014, che ha integrato l'art. 16-bis, co. 7 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, nel senso che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza” (e si applica l'art. 155, co. 4 e 5 c.p.c., quanto alla scadenza in giorni festivi o al compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del Sabato – tranne che nelle ipotesi dei termini “a ritroso” come ad es. quelli di costituzione del convenuto, nel qual caso il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il Sabato o il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere: cfr. sul punto Cass. n. 11163/2008 e Cass., ord. n. 182/2011, nonché il paragrafo 6 della stessa circolare ministeriale 27.6.2014). Tale disposizione ha dunque implicitamente abrogato (ex art. 15 delle Preleggi) il previgente art. 13, co. 3 DM n. 44/2011 e s.m.i. (a sua volta avente forza di legge per quanto già esposto nel § 5), sicché il giudice potrà disporre la rimessione in termini in base al comb. disp. degli artt. 153, co.2 e 294, co. 2 e 3 c.p.c. tutte le volte in cui la ricevuta di avvenuta consegna è stata rilasciata al mittente/depositante dal gestore di PEC del Ministero della Giustizia dopo le ore 24 dell'ultimo giorno utile (o di quello prorogato ex art. 155, co. 4 e 5 c.p.c.), ma il mittente/depositante, nel richiedere detta rimessione in termini, dimostri che la ricevuta di accettazione gli è stata fornita dal proprio gestore di PEC entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile (o di quello prorogato ex art. 155, co. 4 e 5 c.p.c.); nei casi in cui, invece, il mittente/depositante noia la prova di quanto sopra, il giudice potrà decidere di non disporre la rimessione in termini.

Problemi diversi ma connessi a quello testé illustrato si pongono in caso di accettazione da parte della cancelleria del deposito telematico in un giorno successivo a quello del deposito stesso (ossia a quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia): problemi quali ad esempio la necessità di chiedere/disporre la rimessione in termini dell'attore, qualora l'accettazione da parte della cancelleria della busta contenente una citazione telematica avvenga dopo il decimo giorno dalla sua notificazione al convenuto (art. 165, co. 1 c.p.c.), posto che per l'iscrizione a ruolo vale la data dell'accettazione; oppure l'inesorabile perdita di giorni in danno della controparte (o l'erronea convinzione di quest'ultima che la memoria non sia stata depositata), qualora l'accettazione da parte della cancelleria della busta contenente ad esempio una memoria ex art. 183 c.p.c. (o una comparsa conclusionale) avvenga dopo l'ultimo giorno utile per il suo deposito, posto che per gli atti soggetti a scadenza vale invece lo storico e cioè la data del deposito, ossia la data in cui viene generata la RAC, mentre l'atto depositato telematicamente refluisce nel fascicolo informatico e quindi diviene visibile alla controparte solo allorché il cancelliere ne abbia accettato detto deposito; oppure lo sfalsamento tra il giorno del deposito del provvedimento (inclusa la sentenza) telematico da parte del giudice (che resta registrato sulla sua consolle) e quello di deposito/pubblicazione dello stesso, che coincide col giorno della sua accettazione da parte della cancelleria.

La soluzione dei problemi anzidetti può essere individuata nella disposizione che il cancelliere provveda ad aprire/accettare le buste telematiche il giorno stesso in cui esse vengono scaricate dal sistema (così come, nel processo cartaceo, il timbro del depositato in cancelleria deve essere apposto il giorno stesso in cui l'atto viene depositato) ed il giorno immediatamente successivo quanto alle buste telematiche scaricate dopo il termine dell'orario lavorativo del giorno precedente (e salva sempre la disposizione di cui all'art. 155, co. 4 e 5 c.p.c). Per fare ciò, però, la cancelleria abbisogna di una maggiore disponibilità di tempo, maggiore disponibilità che lo stesso art. 162, co. 1 L. n. 1196/1960, come integrato dall'art. 51 DL n. 90/2014, pare oggi voler sollecitare (facendo riferimento ad un'apertura delle cancellerie al pubblico di “almeno tre ore nei giorni feriali”). In particolare, in questo Tribunale era stato già stipulato un Protocollo d'Intesa in data 4.5.2011 col quale l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie era stato ridotto dalle ore 8,30 alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì, orario questo che, alla luce della succitata disposizione (ed anche di quanto sollecitato dal paragrafo 5 della circolare ministeriale 27.6.2014), può essere ulteriormente ridotto.

In particolare, dal 15.7.2014 l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie civili sarà fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Sabato (il Sabato solo per i depositi).

Tanto premesso, si dispone che:

Nel caso in cui la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia venga generata dopo le ore 24 dell'ultimo giorno utile (o di quello prorogato ex art. 155, co. 4 e 5 c.p.c. – tranne che nelle ipotesi dei termini “a ritroso”-), ma il mittente/depositante, nel richiedere detta rimessione in termini, dimostri che la ricevuta di accettazione gli è stata fornita dal proprio gestore di PEC entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile (o di quello prorogato ex art. 155, co. 4 e 5 c.p.c.), il giudice potrà disporre la rimessione in termini in base al comb. disp. degli artt. 153, co. 2 e 294, co. 2 e 3 c.p.c. Nei casi in cui, invece, il mittente/depositante non dia la prova di quanto sopra, il giudice potrà decidere di non disporre la rimessione in termini.

La cancelleria deve accettare i depositi telematici (compresi quelli dei provvedimenti del giudice) il giorno immediatamente successivo quanto alle buste telematiche scaricate dal sistema dopo il termine dell'orario lavorativo del giorno precedente (e salva la disposizione di cui all'art. 155, co. 4 e 5 c.p.c.) e deve accettare i restanti depositi telematici il giorno stesso in cui gli stessi vengono scaricati dal sistema.

L'orario di apertura al pubblico delle cancellerie civili sarà fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Sabato (il Sabato solo per i depositi).

Deposito telematico di atti non conformi alle regole tecniche

Le regole e specifiche tecniche concernenti il deposito telematico degli atti processuali e dei relativi allegati sono quelle di cui agli artt. 11 e 12 DM n. 44/2011 e s.m.i. ed agli artt. 12 e 13 Prov. DGSIA 16.4.2014.

Il deposito telematico di atti processuali e relativi allegati non conformi alle anzidette regole tecniche talora non viene accettato dal sistema (venendo segnalata la relativa anomalia come “FATAL”: cfr. art. 14, co. 7 e ss. Provv. DGSIA 16.4.2014: in simili ipotesi, il depositante può procedere a nuovo deposito purché nei termini ex art. 13, co. 4 DM n. 44/2011 e s.m.i.), mentre, negli altri casi in cui viene accettato (e l'anomalia viene di regola segnalata come “WARN” o “ERROR”), lo stesso potrebbe dare luogo, a seconda delle interpretazioni che prevarranno nella giurisprudenza, a mera irregolarità, oppure a vera e propria nullità dei documenti informatici/telematici anzidetti (che la cancelleria dovrà comunque accettare, segnalandola però al giudice, condividendosi sul punto quanto leggesi nel paragrafo 7 della circolare ministeriale 27.6.2014). Così, ad esempio, il deposito telematico di un atto di citazione nativo (art. 12 Provv. DGSIA 16.4.2014 cit.) in uno dei formati di cui all'art. 13 Provv. DGSIA 16.4.2014 cit. (es. per scansione), che quindi non ne permetta le operazioni di selezione e copia, potrebbe essere ritenuto affetto da nullità ex art. 156, co. 2 cpc qualora tra i “requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” venga ricompreso anche, nel PCT, quello di permettere alla controparte, agli ausiliari del giudice e delle parti ed allo stesso giudice le operazioni del copia e incolla, come voluto dalla vigente normativa (sul punto, si osserva per inciso che anche le disposizioni di cui al Provv. del Responsabile DGSIA, cit. appaiono avere forza di legge, stante il rinvio recettizio alle stesse da parte dell'art. 34 DM n. 44/2011 e s.m.i., cui a sua volta opera rinvio recettizio l'art. 4, co. 1 e 2 DL n. 193/2009, conv. nella L. n. 24/2010).

A quanto sopra aggiungasi che come accertato anche in sede di apposita simulazione eseguita da questo Ufficio giudiziario (e come poi confermato dal Ministero/DGSIA nella risposta del 9.6.2014 all'apposito ticket nel sistema

SICID

e

SIECIC

per verificare che nei depositi effettuati dai soggetti esterni sia utilizzato il formato dell'atto predisposto appositamente per quel rito/ruolo”, giusta nota DGSIA 27.5.2014 (prot. 13926.U), riguarda le estensioni non consentite dell'atto (es. in word anziché in PDF), ma non dà l' “errore fatale” per gli atti scansionati anziché nativi, che quindi vengono accettati dal sistema (pur trattandosi, come si diceva, di atti invalidi o comunque irregolari).

Tanto premesso, si dispone/suggerisce che:

anche in via cautelativa, le parti si attengano scrupolosamente al rispetto delle succitate regole e specifiche tecniche nel deposito telematico degli atti processuali e dei relativi allegati.

La cancelleria provveda a segnalare al giudice le succitate anomalie del tipo “WARN” o “ERROR”.

Deposito telematico frazionato di atti eccedenti la dimensione massima

La dimensione massima del messaggio telematico è quella di 30 Megabyte, superata la quale il sistema rifiuta il messaggio stesso, inviando al mittente un avviso di rifiuto (artt. 13, co. 8 DM n. 44/2011 e 14, co. 3 e 5, lett. c Provv. DGSIA 16.4.2014).

Dall'autunno 2014, come rappresentato nella nota DGSIA 8.7.2014 (prot. 19078.U), una nuova funzionalità dovrebbe superare questo problema, mentre, per i depositi precedenti l'autunno 2014 ed eccedenti la predetta dimensione, la medesima nota DGSIA, tenuto pure conto del disposto dell'art. 51, co. 2 DL n. 90/2014, ha fornito specifiche indicazioni.

Anche alla luce di dette indicazioni del DGSIA, in caso di messaggi (atto e documenti allegati inseriti nella busta telematica) superiori ai 30 Megabyte, occorre procedere a più depositi telematici frazionati.

Quanto all'atto introduttivo (sia nel sistema

SICID

che nel

SIECIC

), l'avvocato deve depositare telematicamente prima l'atto introduttivo e gli allegati (e, tra questi, prima i più importanti, quali nota di iscrizione a ruolo, procura alle liti e ricevuta di pagamento contributo unico) fino a 30 Megabyte, poi attendere che il cancelliere iscriva a ruolo e gli comunichi il numero di ruolo e poi eseguire il deposito successivo, che il cancelliere accetterà secondo le indicazioni di cui appunto alla citata nota DGSIA 8.7.2014, prot. 19078.U (il cancelliere deve, cioè, prima eliminare l'evento proposto in automatico come deposito integrazione documentale o chiarimenti, che non può essere scaricato nello stato in cui il fascicolo non è ancora assegnato a giudice, e poi selezionare l'evento corretto di deposito atti non codificato). Per dette richieste telematiche di iscrizione a ruolo superiori a 30 Megabyte, ove però il deposito telematico avvenga ad esempio la sera dell'ultimo giorno utile e quindi non sia stato ancora attribuito dal sistema un numero di ruolo (perché la cancelleria non ha ancora aperto la busta), nel caso dell'atto di citazione l'avvocato potrà/dovrà depositare telematicamente i restanti allegati non appena comunicatogli dalla cancelleria il numero di ruolo (qui non vi sono decadenze, potendo i documenti essere depositati anche con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc). Invece, per altri atti processuali quali ad esempio i ricorsi monitori e di lavoro (nei quali tutta la documentazione deve essere necessariamente allegata al ricorso), qualora il ricorrente non abbia potuto effettuare tempestivamente il deposito successivo entro la fine del giorno di scadenza in quanto non a conoscenza del numero di ruolo del fascicolo (magari non ancora neppure attribuito a quest'ultimo), la soluzione più ragionevole appare quella di consentire al ricorrente di richiedere, sia nel ricorso telematico che nell'indice relativo agli allegati, che il giudice disponga il deposito degli ulteriori documenti ai sensi dell'art. 640 o dell'art. 421 c.p.c. (ed analogamente dovrebbe ritenersi pure per altri atti processuali, quali ricorsi ex art. 700 cpc, reclami, ecc., sulla base dei poteri anche d'integrazione istruttoria ex officio attribuiti in simili casi al giudice). Al fine di richiamare l'attenzione del giudice e della cancelleria (esplicitazione richiesta pure dalla citata nota DGSIA 8.7.2014), il depositante dovrà indicare specificamente nell'intestazione dell'atto principale la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato e nel frontespizio dell'Indice del primo deposito tutti gli atti da depositare e la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato, e la cancelleria dovrà evidenziare a sua volta con pennarello rosso, sulla copertina del fascicolo cartaceo, l'esistenza di detta circostanza.

Fino a quando non si provvederà ad elevare normativamente il suddetto limite dei 30 Megabyte, è comunque consigliabile che si proceda (ad eccezione dei procedimenti monitori, nei quali è obbligatorio il deposito del ricorso con modalità telematiche) al deposito in forma cartacea degli atti introduttivi ed allegati eccedenti i 30 Megabyte.

Quanto agli atti endoprocessuali, l'avvocato deve eseguire il deposito successivo degli ulteriori allegati utilizzando la medesima memoria utilizzata nel primo invio: si vedano sempre, al riguardo (ed anche con riferimento agli atti dei CTU), le indicazioni di cui alla citata nota DGSIA 8.7.2014, prot. 19067.U. Se trattasi di atti soggetti a scadenza (come ad esempio le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc), il termine dovrà computarsi dall'ultimo deposito, ossia dal momento in cui viene generata l'ultima RAC (e salva la possibilità di rimessione in termini, ove la RAC sia stata generata dopo la scadenza, ma il depositante dimostri che la ricevuta di accettazione gli è stata rilasciata dal proprio gestore entro il giorno di scadenza). In simili ipotesi, difatti, l'art. 16-bis, co. 7 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come integrato dall'art. 51, co. 2, in fine, dispone che “il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”. Allo scopo di richiamare l'attenzione del giudice e della cancelleria (esplicitazione richiesta pure dalla citata nota DGSIA 8.7.2014), il depositante dovrà indicare specificamente anche in questo caso nell'intestazione dell'atto principale la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato e nel frontespizio dell'Indice del primo deposito tutti gli atti da depositare e la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato, e la cancelleria dovrà evidenziare a sua volta con pennarello rosso, sulla copertina del fascicolo cartaceo, l'esistenza di detta circostanza.

Tanto premesso, si dispone che:

In caso di messaggi superiori ai 30 Megabyte, la parte (e/o gli ausiliari del giudice o delle parti) procederà a più depositi telematici frazionati secondo le modalità innanzi spiegate (distinguendo le stese a seconda che trattisi di deposito di atti introduttivi o di atti endoprocessuali), nel qual caso, se trattasi di atti soggetti a scadenza, il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. In simili ipotesi, al fine di richiamare l'attenzione del giudice e della cancelleria, il depositante dovrà indicare specificamente nell'intestazione dell'atto principale la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato e nel frontespizio dell'Indice del primo deposito tutti gli atti da depositare e la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato, e la cancelleria dovrà evidenziare a sua volta con pennarello rosso, sulla copertina del fascicolo cartaceo, l'esistenza di detta circostanza.

Per i ricorsi telematici monitori, di lavoro, ecc. superiori ai 30 Megabyte, il ricorrente dovrà richiedere, sia nel ricorso telematico che nell'indice relativo agli allegati, che il giudice disponga il deposito degli ulteriori documenti ai sensi dell'art. 640 cpc, o dell'art 421 cpc, o comunque in base ai poteri istruttori del giudice; in tali ipotesi, al fine di richiamare l'attenzione del giudice e della cancelleria, il ricorrente dovrà indicare specificamente nell'intestazione dell'atto principale la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato e nell'Indice del primo deposito tutti gli atti da depositare e la circostanza di stare procedendo a deposito frazionato, e la cancelleria dovrà evidenziare a sua volta con pennarello rosso, sulla copertina del fascicolo cartaceo, l'esistenza di detta richiesta di parte.

È comunque consigliabile procedere (ad eccezione dei procedimenti monitori, nei quali è obbligatorio il deposito del ricorso con modalità telematiche) al deposito in forma cartacea degli atti introduttivi ed allegati eccedenti i 30 Megabyte.

Deposito telematico di ricorso cautelare in corso di causa, con richiesta di provvedimento inaudita altera parte

Nel caso in cui l'istante proceda al deposito telematico del ricorso cautelare in corso di causa finalizzato all'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, detto ricorso diverrà, all'atto stesso dell'accettazione della busta telematica da parte della cancelleria, immediatamente visibile alla controparte (al pari del provvedimento del giudice che eventualmente lo accolga inaudita altera parte), la quale potrà così magari occultare o disperdere i beni oggetto di detta richiesta cautelare.

Né il sistema prevede alcuna forma di eventuale occultamento alla controparte del predetto ricorso e/o del provvedimento del giudice depositati telematicamente.

Il problema, però, è risolvibile.

Una prima soluzione (in realtà non risolutiva, per quanto si spiegherà subito) potrebbe rinvenirsi sulla premessa che, nel caso di deposito di un procedimento cautelare in corso di causa, si apre un subprocedimento nell'ambito de procedimento principale, subprocedimento dotato di una sua autonomia (anche dal punto di vista della formazione del relativo separato fascicolo processuale), sicché il ricorrente potrebbe/dovrebbe depositare il ricorso (e gli eventuali allegati) in forma cartacea, costituendosi così nelle con le modalità tradizionali e non telematicamente (facoltà di costituzione non-telematica tuttora ammessa, secondo l'interpretazione assolutamente prevalente dell'art. 16-bis DL n.179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, integrata dalla L. n. 228/2012), il giudice dovrebbe emettere (sempre che ne ricorrano i presupposti) il proprio provvedimento inaudita altera parte sempre in forma cartacea fissando l'udienza di comparizione delle parti, e l'avvocato ricorrente dovrebbe notificarlo (direttamente con modalità cartacee o telematiche, oppure a mezzo ufficiale giudiziario) alla controparte dando altresì esecuzione al provvedimento inaudita altera parte (gli atti di parte e degli ausiliari del giudice successivi alla costituzione delle parti nell'ambito di detto subprocedimento saranno tutti, anche in questo caso, obbligatoriamente telematici).

Quanto sopra, però, non impedirebbe alla controparte di avvedersi della presentazione della domanda cautelare in corso di causa (e quindi di esaminare il relativo contenuto nel fascicolo cartaceo), perché essa, attraverso polisweb, ne rileverebbe comunque l'evento (ossia la presentazione della domanda stessa), riportato sotto il numero di ruolo del procedimento principale.

La soluzione del problema può rinvenirsi allora nella presentazione (in forma cartacea o telematica) di un autonomo ricorso cautelare (senza aggravio di spese, perché ora il contributo unificato si paga tanto per i procedimenti autonomi quanto per i subprocedimenti cautelari – i quali ultimi prima ne erano esenti -), svincolato al momento dalla causa principale sebbene la parte debba segnalarne la connessione alla causa principale così da ottenerne l'opportuna assegnazione al medesimo giudice (al quale la cancelleria sottoporrà per l'opportuno esame anche il fascicolo principale), sicché verrà formato un procedimento con autonomo numero di ruolo, i cui eventi non saranno ovviamente visibili da parte di chi accede via polisweb al (numero di ruolo del) fascicolo principale. Il giudice emetterà così (sempre che ne ricorrano i presupposti) il proprio provvedimento (cartaceo o telematico) inaudita altera parte fissando l'udienza di comparizione delle parti (nella quale il ricorrente chiederà la riunione per connessione del procedimento cautelare a quello principale), e l'avvocato ricorrente lo notificherà (direttamente con modalità cartacee o telematiche, oppure a mezzo ufficiale giudiziario) alla controparte dando altresì esecuzione al provvedimento inaudita altera parte. Anche qui, gli atti di parte e degli ausiliari del giudice successivi alla costituzione delle parti nell'ambito del procedimento cautelare saranno tutti obbligatoriamente telematici.

Tanto premesso, si dispone/suggerisce che:

il ricorrente presenti (in forma cartacea o telematica) un autonomo ricorso cautelare, svincolato al momento dalla causa principale, sebbene egli debba segnalarne la connessione alla causa principale. La cancelleria segnalerà la circostanza al Presidente di sezione, il quale potrà assegnare opportunamente il ricorso al medesimo giudice assegnatario del procedimento principale, sicché verrà formato un procedimento con autonomo numero di ruolo.

Il giudice assegnatario, al quale la cancelleria sottoporrà per l'opportuno esame anche il fascicolo principale, emetterà così (sempre che ne ricorrano i presupposti) il proprio provvedimento (cartaceo o telematico) inaudita altera parte (fissando l'udienza di comparizione delle parti), che il ricorrente notificherà (direttamente con modalità cartacee o telematiche oppure a mezzo ufficiale giudiziario) alla controparte, dando altresì esecuzione al provvedimento inaudita altera parte.

Nell'udienza di comparizione delle parti, il ricorrente chiederà la riunione per connessione del procedimento cautelare a quello principale.

Anche qui, gli atti di parte e degli ausiliari del giudice successivi alla costituzione delle parti nell'ambito del procedimento cautelare saranno tutti obbligatoriamente telematici.

Comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria ai soggetti abilitati esterni. deposito telematico di atto da una casella PEC non associata nel

REGINDE

a quella del firmatario dell'atto

La già citata nota DGSIA 27.5.2014 (prot. 13926.U) prevede la possibilità di depositare telematicamente atti processuali (ed allegati) da un indirizzo di PEC diverso da quello del firmatario dell'atto principale, purché presente nel

REGINDE

; il discorso riguarda tutti i soggetti abilitati esterni e, quindi, non solo gli avvocati, ma anche ad esempio i ctu (e gli altri ausiliari del giudice).

Come accertato anche in sede di apposita simulazione eseguita da questo Ufficio giudiziario (e come poi confermato dal Ministero/DGSIA nella risposta del 6.6.2014 all'apposito ticket aperto da questo Ufficio e dal locale

CISIA

), ciò non significa tuttavia che le successive comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria vengano poi inviate dal sistema all'indirizzo di PEC da cui è stato effettuato il deposito telematico; al contrario, il sistema continuerà a trasmettere le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria all'indirizzo di PEC del firmatario dell'atto principale.

Per cui, se l'avvocato non è munito di un indirizzo di PEC regolarmente registrato al

REGINDE

o comunque se la comunicazione telematica di cancelleria non è andata a buon fine per causa a lui imputabile, la stessa sarà eseguita esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, co. 6 DL n. 179/2012, conv. nella L. 221/2012; e, quanto invece alle notificazioni telematiche di cancelleria, se l'avvocato non è munito di un indirizzo di PEC regolarmente registrato al

REGINDE

oppure (in tal senso, v. ora l'art. 16-sexies, co. 1 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, lett. b, co. 1 DL n. 90/2014) risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis CAD (istitutivo dell'INI-PEC), o comunque se la comunicazione telematica di cancelleria non è andata a buon fine per causa a lui imputabile, la stessa sarà eseguita esclusivamente mediante deposito in cancelleria, sempre ai sensi dell'art. 16, co. 6 DL n. 179/2012 conv. nella L. n. 221/2012.

Per quanto concerne altri soggetti abilitati esterni quali ad esempio i ctu (i cui depositi telematici saranno ora accettati dal sistema, in base alle modifiche apportate al sistema stesso di cui pure è menzione nella citata nota DGSIA 27.5.2014, prot. 13926.U), questi, ai sensi dell'art. 16, co. 4 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012 ed all'art. 17 Provv. DGSIA 16.4.2014, possono oggi ricevere le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria anche se il loro indirizzo di PEC non è registrato al

REGINDE

(registrazione cui, a differenza degli avvocati, possono procedere anche direttamente, ai sensi dell'art. 9, co. 1 e 2 Provv. DGSIA 16.4.2014; qualora invece il ctu si iscriva ad un albo e pervenga al

REGINDE

copia dell'albo da parte dell'Ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'Ordine stesso ed in tal caso il sistema cancella la prima iscrizione inviando un messaggio PEC di cortesia all'interessato ex art. 9, co. 3 Provv. DGSIA 16.4.2014), purché risulti da pubblici elenchi e purché l'Ufficio giudiziario sia in possesso del loro codice fiscale. In simili ipotesi, dunque, il ctu potrà ricevere le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria (compresa la notificazione telematica della sua nomina ex art. 192, co. 1 cpc) al suo indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi, ma, non essendo registrato al

REGINDE

, non potrà depositare telematicamente la relazione peritale (modalità di deposito obbligatorie per i ctu e per gli altri ausiliari del giudice a partire dal 30.6.2014, a differenza che per i ctp, i quali depositano le loro relazioni di parte per il tramite dei difensori delle parti: cfr. art. 16-bis, co. 1 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, integrata dalla L. n. 228/2012); al qual fine, però, in base alla nuova funzionalità di cui alla menzionata nota DGSIA 27.5.2014, prot. 13926.U, potrà oggi depositarla telematicamente da un indirizzo di PEC registrato al

REGINDE

, diverso dal proprio.

Tanto premesso, si dispone/suggerisce che:

i ctu e gli altri ausiliari del giudice non ancora registrati al

REGINDE

vi si registrino.

In mancanza di registrazione al

REGINDE

, i ctu e gli altri ausiliari del giudice comunichino quanto meno all'Ufficio giudiziario il loro codice fiscale e provvedano ad accertare che il loro indirizzo di PEC risulti da pubblici elenchi (ai fini della ricezione delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria), provvedendo altresì al successivo deposito della loro relazione peritale da un indirizzo di PEC diverso dal proprio, purché presente nel

REGINDE

.

In mancanza anche dei suddetti adempimenti, la nomina non potrà essere notificata telematicamente al ctu o altro ausiliario del giudice (se il suo indirizzo di PEC non risulti da pubblici elenchi e se l'Ufficio giudiziario non sia in possesso del loro codice fiscale), per cui il giudice procederà alla revoca dell'incarico con sostituzione del ctu nella persona di altro soggetto il cui indirizzo di PEC sia registrato al

REGINDE

(o, quanto meno, risulti da pubblici elenchi e l'Ufficio giudiziario sia in possesso del suo codice fiscale) e segnalazione al comitato di cui all'art. 14 disp. att. cpc ai fini delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 19 e ss. cpc (sotto il profilo della mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti).

Gli avvocati possono del pari depositare telematicamente i loro atti processuali (ed allegati9 da un indirizzo di PEC diverso dal proprio, purché presente nel

REGINDE

. Pongano però attenzione al fatto che, anche in tal caso, le comunicazioni telematiche di cancelleria saranno effettuate al loro indirizzo di PEC regolarmente registrato al

REGINDE

e che le notificazioni telematiche di cancelleria saranno effettuate al loro indirizzo di PEC regolarmente registrato al

REGINDE

o comunque (in tal senso, v. ora l'art. 16-sexies DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, lett. b, co. 1 DL n. 90/2014) registrato negli altri elenchi di cui all'art. 6-bis CAD (

INI-PEC

); e che, in mancanza (oppure se la comunicazione/notificazione telematica di cancelleria non è andata a buon fine per causa loro imputabile), le comunicazioni e notificazioni telematiche saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Ausiliari del giudice (inclusi i CTU) o delle parti, loro registrazione (o mancata registrazione) al

REGINDE

e loro depositi telematici

Si rinvia al riguardo a tutto quanto già esposto nel precedente § 10.

Depositi telematici dei provvedimenti del giudice, verbali di udienza telematici e depositi telematici degli atti di parte in udienza

Tra gli aspetti più rilevanti (evidenziati anche dalla nota DGSIA 1.02.2013, prot. 2667.U) delle modifiche apportate al DM n. 44/2011 dal DM n. 209/2012, vi è quello di non richiedere più (cfr. il nuovo testo dell'art. 15 DM n. 44/2011) la controfirma digitale del cancelliere per attribuire valore legale al provvedimento depositato telematicamente dal magistrato (in senso sostanzialmente conforme, cfr. poi il passaggio motivazionale sulle sentenze in formato elettronico di Cass., ss.uu., 1°/8/2012, n. 13794), che il sistema del resto non consente neppure di apporre. Inoltre, aspetto ancor più rilevante poiché l'art. 35 DM n. 44/2011 (sempre come modificato dal DM n. 209/2012) prevede la necessità del previo decreto dirigenziale DGSIA per attribuire valore legale ai soli depositi telematici provenienti dai soggetti abilitati esterni (problema anche questo peraltro ormai a sua volta risolto pure rispetto ai difensori, alla luce della successiva entrata in vigore dell'art. 16-bis, come inserito dalla l. n. 228/2012 nel d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012), il giudice, indipendentemente dal decreto anzidetto, può già oggi depositare telematicamente con valore legale a mezzo consolle i propri provvedimenti. E tanto continuerà a valere anche oltre il 30.06.2014 (per cui, pure ad esempio i giudici delle Corti di Appello, ancorché non ammesse al PCT obbligatorio dall'art. 16-bis cit. ed anche se non ammessevi con apposito decreto ministeriale/dirigenziale

DGSIA

, possono e potranno depositare telematicamente i loro provvedimenti con valore legale, a mezzo la propria consolle del magistrato).

Le cancellerie civili di questo Ufficio (peraltro da anni ammesso al PCT a binario unico non solo per i procedimenti monitori, ma anche per quelli contenziosi, di volontaria giurisdizione, di esecuzione e concorsuali), comunque, dopo le modifiche apportate al DM n. 44/2011 dal DM n. 209/2012, non controfirmano più i provvedimenti del giudice.

Quanto ai verbali di udienza telematici, il programma ministeriale della consolle del magistrato, anche in contrasto con la previsione degli artt. 126 e 130 cpc relativa alla sottoscrizione del cancelliere, consente solo al giudice di firmare digitalmente il verbale dell'udienza telematica: in tal modo, non solo il provvedimento finale contenuto nel verbale di udienza, ma l'intero verbale di udienza diviene un atto del giudice. Circa il segnalato contrasto col disposto degli artt. 126 e 130 cpc relativi alla sottoscrizione del cancelliere, deve considerarsi che la SC è sempre stata ferma nel ritenere che la mancata assistenza del cancelliere nella formazione del verbale di udienza non importa né l'inesistenza, né la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha natura soltanto integrativa di quella del giudice e la mancanza del primo non incide sull'idoneità al concreto raggiungimento degli scopi cui il verbale è destinato (cfr. es. Cass., nn. 9389/2007, 4849/1996, 11617/1990, 4033/1988, 888/1987).

Piuttosto, si era posto il problema della validità del verbale di udienza telematico nelle ipotesi in cui venissero assunte prove testimoniali, giuramenti di ctu, interrogatori formali, ecc., senza che i soggetti coinvolti potessero sottoscriverlo (essendone resa possibile dalla consolle del magistrato, come ripetesi, la sola firma digitale del giudice), problema che vari Uffici giudiziari, compreso questo Tribunale, superavamo facendo ricorso al disposto dell'art. 126, co. 2 cpc (prima della sua modifica ad opera dell'art. 45 DL n. 90/2014, di cui si dirà subito), che sanciva la validità del processo verbale sottoscritto dal cancelliere anche se alcuno degli intervenuti “non può” (o non vuole) sottoscriverlo, di ciò facendosi menzione nel medesimo verbale; e tale impossibilità, nel caso di specie, derivava appunto dai limiti di tipo tecnico connessi al mancato possesso di una firma digitale utilmente inseribile nel verbale di udienza telematica, sicché il verbale in questione integrava un documento informatico valido a tutti gli effetti con la sola firma digitale del giudice.

Una volta condiviso questo principio, la firma digitale apposta dal giudice sul verbale di udienza telematico, in sostituzione di quella che la parte non poteva apporre, appariva essere per la stessa ragione idonea a sostituire validamente la firma della parte anche ai fini delle eventuali convenzioni contenute nel verbale medesimo.

Ora le cose sono (in parte) cambiate, a seguito della modifica dell'art. 126 cpc (e, quanto ai testimoni, dell'art. 207, co. 2 cpc, che ha soppresso le parole “che le sottoscrive”) ad opera dell'art. 45 DL n. 90/2014, che ha sostituito il co. 2 dell'art. 126 cpc, il cui nuovo testo risulta il seguente: “Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale”.

Il legislatore, evidentemente nell'intento di validare la già descritta prassi seguita da vari Tribunali (tra cui anche questo Tribunale), è così andato per certi versi anche oltre detta prassi e lo ha fatto (si badi bene) non solo per i verbali telematici ma anche per quelli cartacei, eliminando in radice la stessa sottoscrizione del verbale da parte degli intervenuti all'udienza (testimoni, ctu, parti in sede d'interrogatorio formale, ecc.) e limitandosi a stabilire che, salvo che la legge non disponga altrimenti, il cancelliere deve dare loro semplice lettura del verbale (valido quanto al suo contenuto fino a querela di falso, stante il potere certificativo del cancelliere stesso). In realtà, trattasi di un'innovazione meno dirompente di quanto potrebbe apparire a prima vista, perché il citato art. 45 DL n. 90/2014 non ha fatto altro che equiparare sostanzialmente il verbale dell'udienza civile a quello dell'udienza penale, per la quale ultima è vero che l'art. 137 cpp richiede, oltre la lettura (e la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto e quella del giudice), anche la sottoscrizione delle persone intervenute, ma è parimenti vero che l'art. 142 cpp non sanziona con la nullità la mancata sottoscrizione del verbale da parte di queste ultime, trattandosi quindi di mera irregolarità e sussistendo la nullità del verbale solo nei casi di assoluta incertezza delle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (cfr. es. Cass. pen., n. 6399/2009; e, quanto all'assoluta incertezza delle persone intervenute, v. poi pure Cass. pen., ss.uu., n. 41461/2012 e Cass. pen., n. 21699/2013); non a caso, nella prassi le persone che intervengono nell'udienza penale (compresi i testi, i ctu, ecc.) non sottoscrivono alcun verbale.

Potrebbe semmai discutersi sulla possibilità che, nel processo civile, la (redazione e) lettura del verbale avvenga ad opera del giudice anziché del cancelliere, possibilità che, con riferimento alle udienze sia cartacee che telematiche, può ritenersi persistere perché anche il giudice è un pubblico ufficiale e, quindi, può continuare a farsi applicazione del già menzionato unanime indirizzo della Cassazione civile (cfr. es. Cass., nn. 9389/2007, 4849/1996, 11617/1990, 4033/1988, 888/1987). D'altra parte, anche quanto al verbale dell'udienza penale (cui, per quanto si diceva, quello dell'udienza civile è stato sostanzialmente equiparato), la SC ne ritiene la validità anche se redatto e sottoscritto dal giudice e non dal cancelliere (cfr. es. Cass. pen. nn. 450/2000; 3352/1998; 3352/1997; 7577/1996). In tal modo, le udienze civili telematiche potranno continuare a svolgersi anche con la sola presenza del giudice (oltre che delle parti, senza il cancelliere), che del resto è l'unico che può sottoscrivere il verbale telematico (come da programma ministeriale) e che, se vi sono altri intervenuti, darà loro lettura del processo verbale quando la legge non dispone altrimenti (ed allo stesso modo potrà provvedersi anche nelle udienze cartacee).

Altro problema è quello della possibilità di ritenere, dopo la sostituzione dell'art. 126, co. 2 cpc ad opera dell'art. 45 DL n. 90/2014 qui in esame, che la (mera) lettura del verbale possa validamente sostituire agli effetti di legge la firma della parte anche ai fini delle eventuali conciliazioni, convenzioni (inclusi i trasferimenti immobiliari nelle udienze di famiglia e le stesse convenzioni in sede di separazione o divorzio, aventi ad oggetto diritti patrimoniali o non patrimoniali), transazioni ecc. intervenute in udienza e magari aventi ad oggetto diritti immobiliari. Problema, questo, che pare doversi risolvere in senso negativo, specie nei casi in cui, come quello degli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari oppure quello del verbale di conciliazione, la legge impone il requisito della forma scritta ad substantiam o comunque richiede espressamente la sottoscrizione delle parti (cfr. rispettivamente gli art. 1350 c.c. e art. 88 disp. att. c.p.c.; e, del resto, lo stesso nuovo testo dell'art. 126, co. 2 cpc fa salvi i casi in cui la legge “dispone altrimenti”). In proposito, deve ritenersi che detti atti/contratti/convenzioni vadano formati con separato processo verbale sottoscritto analogicamente dal giudice e dalle parti e quindi depositati nel fascicolo cartaceo (in allegato alla copia cartacea del verbale telematico stampato dalla cancelleria – cfr. il precedente § 5), mentre la cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 9, co. 1, 14, co. 2 e 15, co. 4 DM n. 44/2011 e s.m.i., a scansionarli con firma digitale (attestandone la conformità all'originale analogico a norma dell'art. 22, co. 1 CAD) ed inserirli nel fascicolo informatico. Di quanto sopra andrà dato atto in ogni caso nel verbale dell'udienza telematica.

L'intera problematica relativa ai verbali telematici di udienza (ed anche quella relativa ai loro eventuali allegati) si sarebbe potuta e si potrebbe comunque risolvere, peraltro (e sempre salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 88 disp. att. cpc), prevedendo che il giudice, prima di firmare il verbale, proceda a raccogliere la firma degli intervenuti attraverso un'operazione “consistente nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa” degli stessi (ossia attraverso appositi meccanismi collegati al pc, quali quelli di cui si sono dotati ad esempio le banche), come previsto espressamente in materia di procura informatica notarile alle liti dall'art. 52-bis L. n. 89/1913 (come modificata dal D.Lgs n. 110/2010, emanato a norma dell'art. 65 L. n. 69/2009).

Ulteriore problema è quello concernente l'eventuale produzione nell'udienza telematica di documenti analogici o informatici. In proposito, devono distinguersi le tre seguenti ipotesi:

- documenti analogici che la parte o le parti intendano produrre all'udienza telematica: questi documenti vanno previamente sottoposti al giudice e, se ammessi, depositati nel fascicolo cartaceo (in allegato alla copia cartacea del verbale telematico stampato dalla cancelleria – cfr. il precedente § 5 -), mentre la cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 9, co. 1 e 14, co. 2 DM n. 44/2011 e s.m.i., a scansionarli con firma digitale ed inserirli nel fascicolo informatico;

- stampe di documenti informatici (es. contratto telematico; mail di PEC o non di PEC; ecc.) che la parte o le parti intendano produrre all'udienza telematica; trattandosi di copie analogiche di documenti informatici (art. 23 CAD: vedi comunque quanto sul punto si dirà nel successivo § 19), dette stampe vanno (come nell'ipotesi precedente) previamente sottoposte al giudice e, se ammesse, depositate nel fascicolo cartaceo (in allegato alla copia cartacea del verbale telematico stampato dalla cancelleria – cfr. il precedente § 5 -), mentre la cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 9, co.1 e 14, co. 2 DM n. 44/2011 e s.m.i., a scansionarle con firma digitale ed inserirle nel fascicolo informatico;

- originali, o duplicati, o copie conformi, o copie semplici (artt. 20 e ss. CAD e spec. 21 e 23-bis, co. 1 e 2 CAD: vedi comunque quanto sul punto si dirà nel successivo § 19) su supporto informatico (es. cd-rom o penna usb) dei predetti documenti informatici: questi documenti informatici vanno previamente sottoposti al giudice e, se ammessi, il supporto informatico che li contiene va depositato nel fascicolo cartaceo (in allegato alla copia cartacea del verbale telematico stampato dalla cancelleria – cfr. il precedente § 5-), mentre la cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 9, co. 1 e 23-bis, co. 1 DM n. 44/2011 e s.m.i., ad inserirne il duplicato nel fascicolo informatico. Per fare ciò, però, è opportuno che il cancelliere non inserisca il cd-rom o la penna usb (che potrebbero contenere dei virus) nel proprio computer, ma che l'avvocato invii il duplicato per posta elettronica alla cancelleria, autocertificandone esso avvocato (non potendo ricorrere all'attestazione di cui all'art. 16-bis, co. 9-bis DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, co. 1, lett. a DL n. 90/2014, dato che l'atto non è stato ancora inserito nel fascicolo informatico) la conformità al file contenuto nel cd-rom o nella penna usb, dopodiché il cancelliere inserirà detto duplicato nel fascicolo informatico (resta peraltro il problema, anche quanto ai duplicati, della mancanza delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD, di cui si dirà nel successivo § 19).

Di quanto sopra andrà dato atto in ogni caso nel verbale dell'udienza telematica.

Le bozze di verbale telematico vengono redatte dagli avvocati sugli appositi moduli informatici che il Presidente di Sezione di questo Tribunale ha già loro da tempo trasmessi, che sono stati pubblicati anche sul sito del locale Ordine forense. Ora, a seguito delle modifiche di cui all'art. 45 DL n. 90/2014 qui in discussione, il Presidente di Sezione rivedrà e trasmetterà nuovamente agli Ordini del distretto bozze aggiornate di verbali telematici. Dette bozze continueranno ad essere trasferite nella consolle del magistrato (che ovviamente le controllerà, le rileggerà in presenza delle parti ed eventualmente le modificherà, prima di firmarle digitalmente) non con penna usb (la quale potrebbe contenere dei virus), bensì in word all'indirizzo di posta elettronica dello stesso magistrato sul sito giustizia.it, che assicura un adeguato livello di protezione dai virus informatici.

Il file di verbale telematico trasmesso per posta elettronica deve essere nominato con la previa indicazione del numero di ruolo della causa (“RG …”).

Deve comunque conclusivamente evidenziarsi che, poiché l'art. 16-bis, co. 1 l. n. 221/2012 cit., come integrata dalla l. n. 228/2012 cit., non prevede l'obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del giudice, quest'ultimo potrà, anche dopo il 30/6/2014, continuare a redigere e depositare nella tradizionale forma analogica i propri provvedimenti, ivi incluso il verbale di udienza (ma quest'ultimo sempre nel rispetto di quanto ora stabilito dal nuovo testo dell'art. 126, co. 2 cpc, come sostituito dall'art. 45 DL n. 90/2014). Tuttavia, una volta divenuto obbligatorio il PCT per gli avvocati e per gli ausiliari del giudice, così come lo diverrà dal 30.6.2014 in poi (quanto meno per i nuovi procedimenti, salva la proroga al 31.12.2014 per quelli pendenti, prevista dall'art. 44 DL n. 90/2014 e salva comunque l'integrale obbligatorietà per i procedimenti monitori dal 30.6.2014 in poi), appare sommamente opportuno che anche i giudici redigano e depositino i loro provvedimenti con modalità telematiche e tanto vale anche per i verbali di udienza telematici (semmai ad eccezione di quelli la cui redazione con modalità telematiche dilati eccessivamente la durata dell'udienza stessa).

Tanto premesso, si dispone/suggerisce che:

le cancellerie civili non controfirmino (così come già non controfirmano) i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.

I giudici redigano e depositino i loro provvedimenti (inclusi i verbali di udienza – semmai ad eccezione di quelli la cui redazione con modalità telematiche dilati eccessivamente la durata dell'udienza stessa-) preferibilmente con modalità telematiche.

Con particolare riferimento ai verbali di udienza telematici, nelle ipotesi in cui oltre alle parti vi siano altri intervenuti (prove testimoniali, giuramenti di ctu, ecc.), i giudici procedano a firmarli digitalmente previa loro lettura ai presenti (quanto ai verbali di udienza cartacei, la lettura potrà essere data dal cancelliere o dal giudice, a seconda di chi abbia redatto il verbale e lo sottoscriva).

In caso di eventuali conciliazioni, convenzioni, transazioni, ecc. o comunque di produzione di documenti su supporto cartaceo o informatico nell'udienza telematica, si procederà come specificamente illustrato nella parte espositiva.

Circa le altre modalità di redazione del verbale di udienza telematico (redazione della bozza da parte degli avvocati sui moduli informatici già previamente trasmessi all'Ordine e pubblicati sul suo sito web, invio della bozza a mezzo posta elettronica, rilettura della stessa ed eventuali sue modifiche da parte del giudice in presenza delle parti, ecc.), vale quanto già illustrato nella parte argomentativa del presente paragrafo. Si ribadisce che il file di verbale telematico trasmesso per posta elettronica deve essere nominato con la previa indicazione del numero di ruolo della causa (“RG …”).

Avvocato domiciliatario

Come accertato anche in sede di apposita simulazione eseguita da questo Ufficio giudiziario (e come poi confermato dal Ministero/

DGSIA

nella risposta del 22.5.2014 all'apposito ticket aperto da questo Ufficio e dal locale

CISIA

), qualora il dominus abbia eletto domicilio preso un collega e qualora detto domiciliatario venga registrato come tale nell'apposita maschera dalla cancelleria, il sistema non fa comunque partire al suo indirizzo PEC alcuna comunicazione o notificazione telematica di cancelleria, né gli permette alcuna visibilità del procedimento dal Polisweb (né gli consente di depositare alcun atto telematicamente).

L'anzidetta impostazione del programma ministeriale si basa evidentemente su una certa interpretazione della sentenza delle ss.uu. della Cassazione n. 10143/2012, interpretazione che però non appare condivisibile, posto che, come emerge dalla motivazione di detta sentenza, sia pure tenuto conto della modifica apportata agli artt.125 e 366 cpc, l'art. 82 RD n. 37/1934 non risulta affatto superato né tanto meno abrogato, posto che, come leggesi nella citata motivazione, “anche ai sensi dell'art. 82 RD n. 37/1934, all'onere di elezione di domicilio si affianca … la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata”, con la conseguenza che “l'art. 82 RD n. 37/1934 debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 RD n. 37/1934 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore .. non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

Ne discende che nessuna abrogazione, neppure implicita, è intervenuta con riferimento all'art. 82 RD n. 37/1934 e tanto meno con riferimento all'istituto di diritto sostanziale del negozio giuridico di elezione di domicilio ex art. 47 c.c. (negozio questo la cui persistente validità ed efficacia non risulta essere stata mai messa in discussione).

Sicché, se il dominus abbia sia indicato l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine (o comunque, per quanto esposto nel § 10 con riferimento all'art. 52, lett. b, co. 1 DL n. 90/2014, se il suo indirizzo PEC risulti dagli elenchi di cui all'art. 6-bis CAD, istitutivo dell'INI-PEC), sia eletto domicilio presso altro avvocato ex art. 82 RD n. 37/1934, deve ritenersi che le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria vadano effettuate ad entrambi e che eventuali termini decadenziali decorrano dalla prima comunicazione/notificazione ricevuta da uno dei due avvocati), come può argomentarsi pure dal disposto dell'art. 170, co. 1 cpc (quanto al dominus) e da Cass., nn. 11744/2011, 13361/2007 e 12963/2006 (quanto all'ipotesi, sia pure parzialmente diversa, della nomina di plurimi difensori).

Si tratta, allora, di stabilire come restituire all'avvocato domiciliatario quei poteri e facoltà che il programma ministeriali gli ha sottratto. Al riguardo, la soluzione tecnica di cui è menzione nella citata risposta del

DGSIA

del 22.5.2014 (che peraltro dissente da detta soluzione) al ticket aperto da questo Tribunale e positivamente riscontrata in sede di nostra simulazione, di (fittiziamente) “registrare il domiciliatario come avvocato a sé stante, al pari del dominus e senza alcuna relazione tra i due soggetti: in questo caso il sistema invia la PEC sia al dominus che al domiciliatario, inoltre entrambi i soggetti avvocati hanno la stessa visibilità sui procedimenti per mezzo del software di consultazione (polisweb) e possono entrambi depositare telematicamente un atto”, non appare applicabile, perché finisce per attribuire al domiciliatario, che non è neppure un sostituto, poteri (quali la visibilità del procedimento e, soprattutto, la possibilità del deposito telematico di atti processuali) che non ha. Si tratta allora di prendere atto che, per problemi di sistema e quindi per causa non imputabile al destinatario/domiciliatario, nei confronti di quest'ultimo non è possibile procedere alle comunicazioni/notificazioni telematiche a mezzo PEC e, quindi, ai sensi dell'art. 16, co. 8 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, fare applicazione degli artt. 136, co. 3 e 137 e ss. cpc.

In conclusione, in caso di elezione di domicilio, le comunicazioni/notificazioni di cancelleria vanno dunque indirizzate sia (telematicamente) all'indirizzo PEC del dominus comunicato al proprio ordine o comunque (per quanto sopra esposto con riferimento all'art. 52, lett. b, co. 1 DL n. 90/2014) risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis CAD (

INI-PEC

) e sia al domiciliatario ai sensi degli artt. 136, co.3 cpc.

Ove, invece, il dominus non abbia indicato l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine o comunque (per quanto sopra esposto con riferimento all'art. 52, lett. b, co. 1 DL 90/2014) risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis CAD, come pure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause a lui imputabili, le comunicazioni/notificazioni vanno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria quanto ad esso dominus ed ai sensi dell'art. 136, co. 3 cpc quanto al domiciliatario.

Tanto premesso, si dispone che:

ove il dominus abbia sia indicato l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine o comunque risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis CAD (

INI-PEC

), sia eletto domicilio presso altro avvocato ex art. 82 RD n. 37/1934, le comunicazioni/notificazioni di cancelleria vanno indirizzate sia (telematicamente) all'indirizzo PEC del dominus e sia (ai sensi dell'art. 136, co. 3 cpc) al domiciliatario.

Ove, invece, il dominus non abbia indicato l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine o comunque (per quanto sopra esposto con riferimento all'art. 52, lett. b, co. 1 DL n. 90/2014) risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis CAD, come pure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause a lui imputabili, le comunicazioni/notificazioni vanno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria quanto ad esso dominus ed ai sensi dell'art. 136, co. 3 cpc quanto al domiciliatario.

In entrambe le summenzionate ipotesi, eventuali termini decadenziali decorreranno dalla prima comunicazione/notificazione ricevute da uno dei due avvocati.

Allegazione (o meno) del provvedimento integrale del giudice alle comunicazioni telematiche. Diritti di copia

L'art. 45, co. 2 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16, co. 3 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, prevede, quanto alle comunicazioni cartacee (cfr. pure l'incipit del co. 1), che il biglietto di cancelleria debba contenere “il testo integrale del provvedimento comunicato”; la norma si riferisce ai provvedimenti istruttori del giudice (“ruolo dell'istruttore”), laddove l'art. 133, co. 2 cpc prevedeva che il biglietto di cancelleria dovesse contenere solo il dispositivo della sentenza; ora quest'ultima norma è stata modificata ad opera dell'art. 45, lett. b DL n. 90/2014, nel senso che il biglietto di cancelleria deve contenere “il testo integrale della sentenza”.

Lo stesso art. 45, co. 4 disp. att. cpc, con riferimento alle comunicazioni telematiche, non detta invece disposizione analoga a quella del co. 2 e si limita a stabilire che il biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC è “formato ed inviato nel rispetto dei documenti informatici” (e disposizione sostanzialmente analoga è contenuta in materia nell'art. 16, co. 4 DL n. 179/2012 cit.). In proposito, l'art. 16, co. 2 DM n. 44/2011 e s.m.i. sembrerebbe riferirsi alla comunicazione integrale “dei documenti cartacei da comunicare”, ma l'art. 17, co. 3 Provv. DGSIA 16.4.2014 (cui fa rinvio l'art. 34 DM n. 44/2011 cit., cui a sua volta fa rinvio il menzionato art. 16, co. 2 stesso DM n. 44/2011) pare(va) contraddire quanto sopra, col suo riferimento alla circostanza che “la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni” (ed analoga previsione è contenuta nella quarta facciata, nota 8 del Provv. DGSIA 1.2.2013, prot. 2667.U), così facendo pensare all'allegazione alla comunicazione telematica del solo estratto del provvedimento giurisdizionale (dato che la ricevuta di consegna breve riporta appunto il documento allegato solo per estratto, a differenza della ricevuta di consegna completa, che lo riporta integralmente). Del resto, quanto alle comunicazioni telematiche a mezzo PEC, il sistema propone al cancelliere una maschera sulla quale compaiono due icone, quella della comunicazione e quella della notificazione (detta maschera è stata in parte modificata alla fine del 2013, come da nota DGSIA 3.12.2013, prot. 28717.U): se si procede a comunicazione telematica (es. dell'avviso di deposito di un'ordinanza del giudice), tanto equivale ad un biglietto di cancelleria ed il sistema non vi allega il provvedimento del giudice, mentre se si procede a notificazione telematica il sistema allega anche il provvedimento del giudice (a fini pratici, però, in molte cancellerie viene seguita la prassi di cliccare sull'icona della notificazione telematica per eseguire una comunicazione, cosicché viene telematicamente trasmesso anche il provvedimento integrale allegato e ciò indubbiamente evita il successivo accesso dei difensori nelle cancellerie per chiedere copia del provvedimento medesimo – discorso questo che vale appunto per le copie semplici ad uso studio, non ovviamente per le copie conformi -, con risparmio di tempo ed energie per cancellieri ed avvocati).

Tuttavia, a complicare le cose era intervenuto l'art. 1, co. 598 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014, in vigore dal 1.1.2014), che aveva aggiunto il co. 1-bis all'art. 269 DPR n. 115/2002 sulle spese di giustizia, stabilendo espressamente che “il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo”. L'uso della congiunzione (“ed”) al posto della disgiunzione (“o”) dava diritto dunque alle copie semplici gratuite a quelle sole parti che si fossero costituite con modalità telematiche ed accedessero con le medesime modalità al fascicolo, sebbene queste ultime (anche se non costituite telematicamente) possono, di fatto, comunque visualizzare il fascicolo informatico dal proprio studio ed estrarvi copie semplici integrali dei provvedimenti del giudice, sia telematici (che in tal caso refluiscono nel fascicolo informatico automaticamente, a seguito della loro accettazione da parte del cancelliere) e sia non telematici (che il cancelliere ha l'obbligo di scansionare al pari degli altri atti del processo ed inserire nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 9, co.1, 14, co. 2 e 15, co. 4 DM n. 44/2011, in particolare, e s.m.i.). Argomentando dall'espresso disposto dell'art. 269, co. 1-bis DPR n. 115/2002, però, si ricavava che la cancelleria dovesse comunicare la copia semplice integrale del provvedimento del giudice solo alle parti che si fossero costituite con modalità telematiche ed accedessero con le medesime modalità al fascicolo, senza pagarne in tal caso i diritti di copia (altrimenti dovuti nel caso di richiesta di copia alla cancelleria, sul quale aspetto cfr. pure l'art. 31 DM n. 44/2011 e s.m.i. e l'art. 29 Provv. DGSIA 16.4.2014).

È poi da ultimo intervenuto l'art. 52, co. 2, DL n. 90/2014, che, alle lett. a, b, c, ha apportato una serie di modifiche (compensate, quanto alla copertura finanziaria, dall'aumento del contributo unificato ai sensi del successivo art. 53 DL n. 90/2014) al DPR n. 115/2002, in materia di diritti di copia.

Così, all'art. 40 DPR n. 115/2002 sono stati aggiunti i co. 1-quater ed 1-quinquies, stabilendosi al co. 1-quater che il diritto di copia semplice (senza certificazione di conformità) non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; in simili ipotesi, dunque, il soggetto non si reca neppure in cancelleria, ma la norma ha voluto legittimare, com'era giusto che fosse, l'estrazione di copia che egli di fatto comunque avrebbe potuto materialmente ottenere, così come di fatto comunque materialmente egli otteneva, dal fascicolo informatico.

È stabilendosi al co. 1-quinquies dell'art. 40 DPR DPR n. 115/2002 che il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, co. 9-bis DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, co. 1, lett. a DL n. 90/2014; anche in simili ipotesi, il difensore (oltre che il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale) autenticante non si reca neppure in cancelleria, ma la norma ha voluto legittimare, com'era giusto che fosse, il mancato pagamento dei diritti di cancelleria per l'estrazione di copie autentiche da parte dello stesso. Analoga disposizione è contenuta in via transitoria (e, cioè, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40 DPR n. 115/2002) nell'art. 268, co. 1-bis DPR n. 115/2002, come inseritovi dall'art. 52, co. 1, lett b. DL n. 90/2014.

Infine, l'art. 269, co. 1-bis DPR n. 115/2002 cit. è stato sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. c DL n. 90/2014, nel senso che “il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi” (previsione questa a sua volta analoga a quella contenuta nell'art. 40, co. 1-quater DPR n. 115/2002, come inseritovi dall'art. 52, co. 1, lett. a DL n. 90/2014, di cui si è già detto).

Argomentando dalle anzidette modifiche, si ricava tra l'altro che la cancelleria debba comunicare telematicamente, col biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC, la copia semplice integrale del provvedimento del giudice (comprese le sentenze, giusta la già descritta modifica apportata all'art. 133, co. 2 cpc dall'art. 45, lett. b DL n. 90/2014) alle parti che possono accedere con modalità telematiche al fascicolo, ancorché le stesse non si siano costituite in giudizio con le medesime modalità.

Tanto premesso, si dispone che:

la cancelleria deve allegare alla comunicazione telematica (così come alla notificazione telematica) dei provvedimenti del giudice (incluse le sentenze) il testo integrale dei provvedimenti medesimi alle parti che possono accedere con modalità telematiche al fascicolo, ancorché le stesse si siano costituite in giudizio con modalità cartacee.

Rilascio di copie (informatiche o cartacee) da parte della cancelleria e pagamento dei diritti di copia

L'art. 21 DM n. 44/2011 e gli art. 22 e 23 Provv. DGSIA regolano la materia del rilascio di copie informatiche/telematiche di atti e documenti processuali da parte della cancelleria.

In particolare, l'art. 23, co. 1 Provv. DGSIA cit. rinvia tra l'altro all'art. 23-bis CAD, il quale ultimo al co.2 fa riferimento a copie ed estratti informatici del documento informatico “prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71”; dette copie informatiche del documento informatico, sempre a termini dell'art. 23-bis, co. 2 CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (nel nostro caso il cancelliere). Resta però il fatto che le regole tecniche di cui si diceva innanzi, in questa materia, non sono state ancora emanate, per cui potrebbe dubitarsi della validità o, comunque, della regolarità del rilascio di simili copie informatiche/telematiche da parte dello stesso cancelliere (cfr. il successivo § 19).

Problema che invece non si pone quanto al rilascio (previa scansione) di copia informatica, anche parziale, conforme al documento originale in formato cartaceo, con firma digitale del cancelliere ai sensi dell'art. 21, co. 3 DM n. 44/2011 e s.m.i.. D'altra parte, anche lo stesso art. 22, co. 1 CAD non contiene alcun rinvio alle regole tecniche di cui all'art. 71, ove alle copie informatiche di documenti analogici sia apposta o associata la firma digitale (o qualificata) da parte di colui che le spedisce o rilascia (e, in simili ipotesi, anche il cancelliere può farsi rientrare tra i depositari pubblici autorizzati).

A sua volta, l'art. 23, co. 1 CAD non contiene alcun rinvio alle regole tecniche di cui all'art. 71 quanto alla diversa ipotesi del rilascio (stampa) di copie analogiche di documenti informatici con attestazione di conformità con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (tale essendo il cancelliere allorché compie detta attestazione).

Dal canto suo, l'art. 16-bis, co. 9-bis DL n. 179/2012, conv . nella L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, co. 1, lett. a DL n. 90/2014, equipara agli originali le copie informatiche (anche per immagine) degli atti processuali di parte, degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti di quest'ultimo contenuti nel fascicolo informatico, anche se prive della firma digitale del cancelliere. Anzi, come si accennava pure nei precedenti § 2, 3, 4 e 14, il medesimo art. 16-bis, co. 9-bis DL n. 179/2012 attribuisce anche allo stesso difensore (oltre che al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale) il potere di autentica/attestazione di conformità e gli artt. 40, co. 1-quater ed 1-quinquies, 268, co. 1-bis e 269, co. 1-bis DPR n. 115/2002, come inseritivi dall'art. 52, co. 2, lett. a, b, c DL n. 90/2014, esonerano (cfr., in particolare, quanto già illustrato nel precedente § 14) i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico dal pagamento dei diritti di copia sia per le copie semplici che per quelle conformi (trattasi di disciplina che, comunque, dovrebbe fare i conti con quella contenuta nel CAD e, in particolare, col più volte segnalato problema della mancanza delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD, anche se il citato art. 16-bis, co. 9-bis DL n. 179/2012, come inseritovi dall'art. 52, co. 1, lett. a DL n. 90/2014, sembra correlare alla disciplina del CAD la sola ipotesi dei duplicati: del problema si è già trattato nel § 4, cui sul punto specifico si rinvia – e v. pure il successivo § 19 - ).

Deve anche ricordarsi che l'art. 4 co. 4 della l. n. 24/2010 ha aggiunto un comma (1-bis) all'art. 40 DPR n. 115/2002 sulle spese di giustizia, stabilendo un aumento di almeno il 50% dei diritti di copia rilasciata su supporto cartaceo rispetto all'importo previsto per la copia rilasciata in formato elettronico; e che l'art. 16, co. 14 L. n. 221/2012 ha raggiunto un ulteriore comma (1-ter) al citato art. 40 DPR n. 115/2002 stabilendo che, in caso di mancata istituzione (o comunicazione) dell'indirizzo di PEC tramite registrazione al ReGIndE, come pure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le notificazioni e comunicazioni telematiche sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria e l'importo del diritto di copia dovuto per detti atti comunicati o notificati in cancelleria è aumentato di 10 volte (in proposito, cfr. comunque quanto ora previsto dagli artt. 40, co. 1-quater ed 1-quinquies, 268, co. 1-bis e 269, co. 1-bis DPR n. 115/2002, come inseritivi dall'art. 52, co. 2, lett. a, b, c DL n. 90/2014, di cui si è già trattato nel precedente § 14, cui si rinvia).

Quanto al pagamento dei diritti di copia, la materia è regolata dall'art. 31 DM n. 44/2011 e s.m.i. e dall'art. 29 Provv. DGSIA 16.4.2014. Come accertato in sede di apposita simulazione eseguita d questo Ufficio giudiziario (e come poi confermato dal Ministero/

DGSIA

nella risposta del 9.6.2014 all'apposito ticket aperto da questo Ufficio e dal locale

CISIA

), tuttavia, a differenza che per le iscrizioni a ruolo, allo stato non è possibile procedere al pagamento telematico dei diritti di copia (il

DGSIA

ha riscontrato l'errore e si è impegnato a risolverlo con una prossima patch).

Tanto premesso, si dispone che:

la cancelleria rilasci le copie secondo la disciplina vigente, riscuotendone, per via telematica (ove richiestane ed ove possibile) o nelle forme tradizionali, i diritti, quando dovuti.

Circa la non –debenza, da parte dei soggetti abilitati che accedono al fascicolo informatico, dei diritti di copia semplice e di copia conforme, copie da essi stessi estratte dal medesimo fascicolo informatico (e conformità da essi stessi attestata), cfr. quanto già esposto al precedente § 14.

Avvisi di mancata consegna della comunicazione/notificazione telematica di cancelleria, loro visibilità e relativa imputabilità della mancata consegna

Si richiama l'attenzione soprattutto degli avvocati su questa materia, che è una tra quelle che maggiormente potrebbero dare luogo a decadenze e quindi ad eventuali ipotesi di loro responsabilità civile nei confronti del cliente.

In particolare, gli avvocati dovranno accertarsi soprattutto che la propria casella PEC presenti i requisiti (servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella PEC, idoneo software antivirus, idoneo software antispam, ecc.) richiesti dall'art. 20 DM n. 44/2011 e s.m.i. e (quanto allo spazio disco minimo pari ad 1 Gigabyte) dall'art. 21 Provv. DGSIA 16.4.2014, in mancanza dei quali requisiti il sistema può generare in cancelleria un avviso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, così procedendo alla comunicazione/notificazione del'atto esclusivamente mediante deposito in cancelleria ex art. 16, co. 6 DL n. 179/2012, conv. nella L. n. 221/2012 ed il difensore potrà restare ignaro di quanto comunicatogli/notificatogli e così andare incontro (e far andare incontro il proprio cliente) a possibili decadenze (quanto alle notificazioni telematiche di cancelleria, si fa ora luogo alle stesse solo ove l'avviso di mancata consegna sia generato riguardo sia alla casella di PEC collegata al REGINDE che a quella risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis CAD – INI/PEC -: cfr. art. 16-sexies DL n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, come inseritovi dall'art. 52, co. 1, lett. b DL n. 90/2014). Peraltro, detta avvenuta comunicazione/notificazione dell'atto in cancelleria viene pubblicata, con i soli estremi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori, sul portale dei servizi telematici (PST) e conservata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16, co. 4 e 5 DM n. 44/2011 e s.m.i. e dell'art. 17, co. 3 Provv. DGSIA 16.4.2014.

L'avviso di mancata consegna (AMC) è visibile anche sulla consolle del magistrato (cliccando due volte col taso sx su “stato notifiche” presente nella maschera), senza che però ne venga evidenziato anche il contenuto e, cioè, il motivo della mancata consegna, a differenza di quanto accade per il cancelliere (e per l'avvocato), che invece vede anche il contenuto dell'avviso di mancata consegna (sul punto, v. pure quanto specificato nella nota DGSIA 1.2.2013, prot. 2667, pagg. 5-6), analogamente a quanto accade pure per la ricevuta di avvenuta consegna/RAC. Trattasi evidentemente di un difetto del programma ministeriali relativo alla consolle del magistrato e, sul punto, come confermato anche dal Ministero/DGSIA nella risposta del 24.6.2014 all'apposito ticket aperto da questo Ufficio e dal locale

CISIA

, “a luglio dovrebbe essere rilasciata la modifica che consentirà a magistrati e avvocati di accedere direttamente (e facilmente) alle ricevute”.

Nell'attesa (e comunque in ogni caso), risulta opportuno disporre che la cancelleria provveda ad inserire nel fascicolo cartaceo apposita attestazione del motivo dell'avviso di mancata consegna (come pure a stampare la ricevuta di avvenuta consegna), incluso l'allegato provvedimento del giudice.

Quanto all'imputabilità della mancata consegna della comunicazione/notificazione telematica di cancelleria a mezzo PEC, la nota DGSIA 1.2.2013 (prot. 2667.U) precisa che (pag. 3) “nel caso di mancata consegna o di mancata individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario, il sistema considererà automaticamente la comunicazione/notificazione depositata in cancelleria. In questi casi, sarà comunque necessario l'intervento manuale del cancelliere (supportato dai tecnici dell'Amministrazione) al fine di individuare se la causa è imputabile o meno al destinatario”; qui interviene dunque un'attività interpretativa del cancelliere al fine di stabilire se la mancata consegna è imputabile al destinatario (avvocato, ctu, ecc.) oppure al sistema, posto che egli dovrà (pagg. 5-6) aprire l'avviso ed interpretarne appunto il contenuto, interpretazione peraltro non sempre facile e scontata, perché “la dicitura del motivo di mancata consegna non è predeterminata (e a volte è in lingua inglese)”.

Se il cancelliere ritiene che la mancata consegna sia imputabile al sistema, egli deve ripetere la comunicazione/notificazione telematica (associandola ad un nuovo evento: es. “reinvio”).

Se, invece, il cancelliere ritiene che la mancata consegna sia imputabile all'avvocato, resterà fermo il deposito in cancelleria già effettuato dal sistema.

Dal canto suo, l'avvocato (al fine ad esempio di sollevare una eccezione sulla nullità/inesistenza di una comunicazione/notificazione telematica a lui diretta ma depositata in cancelleria; oppure al fine di chiedere una rimessione in termini) ha l'onere di dimostrare che la mancata consegna è dipesa da causa a lui non imputabile, ossia da problemi di sistema (ivi inclusi magari eventuali problemi del gestore di PEC dello stesso avvocato) e connessa errata interpretazione dell'avviso di mancata consegna da parte del cancelliere. A tale scopo, l'avvocato dovrà produrre ad esempio la ricevuta dell'avviso di mancata consegna completo del suo contenuto (contenuto che il giudice, come si diceva, allo stato non può visualizzare) o relativa attestazione di cancelleria, ove già non inserita nel fascicolo cartaceo; anche in quest'ultimo caso, peraltro, l'avvocato ha comunque l'onere di sottoporre al giudice la predetta eccezione di nullità/inesistenza, oppure la richiesta di rimessione in termini.

Tanto premesso, si dispone che:

la cancelleria provveda ad inserire nel fascicolo cartaceo apposita attestazione del motivo dell'avviso di mancata consegna (come pure a stampare la ricevuta di avvenuta consegna), incluso l'allegato provvedimento del giudice.

Accesso dell'avvocato munito di procura al fascicolo informatico prima della sua costituzione in giudizio

L'accesso in questione si esercita previa registrazione ex artt. 28 DM n. 44/2011 e s.m.i. e 29 Provv. DGSIA 16.4.2014.

L'art. 27, co. 1 DM n. 44/2011 consente al soggetto abilitato esterno (compresi dunque anche gli avvocati – e, per gli avvocati e procuratori dello Stato, cfr. il co. 6-) l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito (o svolge attività di esperto o ausiliario). Invece, sempre a termini dell'art. 27, co. 1 DM n. 44/2011, l'utente privato accede alle informazioni contenute nei procedimenti di cui è parte mediante il PST e (nei casi di cui all'art. 23, co. 6, lett. e), e co. 7) mediante il punto di accesso; previsione sostanzialmente analoga è contenuta, quanto alla parte contumace, nell'art. 18, co. 3 DM n. 44/2011 come modificato dal DM. n. 48/2013.

Ai sensi del successivo co. 2 dell'art. cit., poi, è sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento; limite, quest'ultimo, che peraltro deve ritenersi venire meno nel caso del difensore munito di procura ad litem non ancora costituito, al quale, anche a termini degli artt. 76 disp. att. cpc (e art. 744 cpc), va garantito l'esame completo egli atti e documenti inseriti nel fascicolo informatico al pari che di quello cartaceo (sia d'ufficio che di parte) e di farsene rilasciare copia, osservate le leggi sul bollo.

Fino a quando non verrà concretamente messo a punto l'aggiornamento dei sistemi degli uffici giudiziari di produzione (previsto per la fine del mese di luglio 2014: per ulteriori informazioni, cfr. il punto in “Processo telematico –Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti – http//pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_I.wp?previousPage="homepage"&contentld="NEW1290"”) di cui è menzione nel paragrafo 11 della circolare 27.6.2014 del Ministero della Giustizia comunicata in data odierna, vi sono due modalità attraverso le quali quest'ultimo tipo di accesso può essere garantito.

La prima modalità è quella di mettere a disposizione del difensore munito di procura ad litem non ancora costituito un apposito ambiente fornito di videoterminale, che permetta al difensore stesso la visualizzazione del fascicolo informatico sotto il controllo del cancelliere, senza possibilità di operare sullo stesso né di estrarre copia di atti (copie che egli potrà richiedere in cancelleria, osservate le leggi sul bollo). La sede civile di questo Tribunale è dotata di un simile ambiente (stanza n. 13), già attrezzato con apposito computer che permette appunto la visualizzazione del fascicolo informatico sotto il controllo del cancelliere, senza possibilità di operare sullo stesso né di estrarre copia di atti. Il limite di questa soluzione, però, è costituito sia dall'impegno del cancelliere che essa comporta e sia dal grave disagio che ne deriva per gli avvocati di altri fori, che al riguardo dovrebbero recarsi di persona in Tribunale (o comunque farvi accedere propri domiciliatari o delegati/sostituti – art. 24, co. 10 Provv. DGSIA 16.4.2014, anche in relazione all'art. 9 RD n. 1578/1933 -, che peraltro dovrebbero dedicarsi ad un'attività, quale lo studio del fascicolo e la selezione degli atti da richiedere in copia, che il dominus difficilmente delegherebbe loro).

La seconda modalità è quella di inserire fittiziamente nel sistema (ossia nella maschera di cancelleria) l'avvocato, munito di procura ad litem ma non ancora costituito, come “difensore” (costituito), col che egli avrebbe accesso (anche) dal proprio studio a tutti gli atti ed allegati presenti nel fascicolo informatico al pari del difensore realmente costituito, sicché il disposto dell'art. 76 disp. att. c.p.c. verrebbe pienamente rispettato. Magari, detto inserimento può essere opportunamente disposto per un tempo limitato (ad es., dieci giorni), dopodiché egli dovrà decidere se costituirsi o meno. Il limite di questa soluzione è costituito dal fatto che, in tal modo, il difensore può stampare dal proprio studio gli atti processuali ed allegati presenti nel fascicolo informatico senza pagare alcun diritto di copia; tuttavia, come si è già illustrato nel precedente § 14 (e 15), l'art. 52, co. 2, lett. a, b, c Dl n. 90/2014 (e, in particolare, gli artt. 40, co. 1-quater e 269, co. 1-bis DPR n. 115/2002, come appunto inseritivi dall'art. 52 DL n. 90/2014 cit.) ha ormai eliminato il pagamento dei diritti di copia semplice quando quest'ultima è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (in tal caso, la cancelleria non sopporta alcun onere e non può quindi pretendere alcun diritto pecuniario), laddove (anche) il difensore munito di procura ma non ancora costituitosi viene abilitato all'accesso (cui ha diritto) proprio dal suo inserimento fittizio nella maschera di cancelleria come “difensore” (costituito).

Per quanto sopra, questa seconda soluzione appare preferibile, dovendosi disporre quanto appresso.

Tanto premesso, si dispone che:

fino a quanto non verrà concretamente messo a punto l'aggiornamento dei sistemi degli uffici giudiziari di produzione (previsto la fine del mese di luglio 2014) di cui è menzione nel paragrafo 11 della circolare 27.6.2014 del Ministero della Giustizia comunicata in data odierna, la cancelleria deve permettere l'accesso al fascicolo informatico da parte del difensore non ancora costituito ma munito di procura ad litem specificamente riferita alla singola controversia (e trasmessa alla cancelleria stessa per via telematica in formato nativo oppure per scansione, unitamente alla richiesta telematica di accesso firmata dal medesimo difensore con firma digitale), fittiziamente inserendolo al tal fine nella maschera di sistema come “difensore” (costituito) per giorni dieci.

Malfunzionamenti vari del PCT: gruppo di contatto

Il complesso sistema telematico del dominio giustizia può andare incontro a malfunzionamenti di vario genere.

Così, ad esempio, quanto alla consultazione dello stato del procedimento e del fascicolo informatico: impossibilità di accesso al fascicolo informatico; impossibilità di visualizzare il documento selezionato o anomalie ed errori dei dati visualizzati; ecc.

Oppure, quanto alle comunicazioni/notificazioni telematiche: impossibilità di leggere i file XML allegati; impossibilità di eseguire il download dell'atto contenente dati sensibili (cfr. art. 18 Provv. DGSIA 16.4.2014, in relazione all'art. 16, co. 6 e ss. DM n. 44/2011 e s.m.i.); ecc.

Oppure, quanto ai depositi telematici: impossibilità di effettuarli (salvo che questa non dipenda da anomalie imputabili al depositante: cfr. es. art. 14, co. 7 e ss. Provv. DGSIA 16.4.2014, il che non impedisce tuttavia un nuovo deposito ex art. 13, co. 4 DM n. 44/2014 e s.m.i., salvo il caso in cui si siano eventualmente verificate delle decadenze); mancata ricezione della ricevuta di accettazione dal proprio gestore, o della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) o dell'avviso di mancata consegna (AMC); ecc.

In proposito, sul Portale dei Servizi Telematici (sito www.pst.giustizia.it) è presente la scheda “In caso di anomalie ed errori”, la quale suggerisce a chi rivolgersi o cosa fare qualora si verifichino detti malfunzionamenti.

Da ultimo, il

DGSIA

, con nota 30.5.2014 (prot. 14338.U), ha opportunamente invitato gli Uffici giudiziari a comunicare le informazioni di contatto cui i soggetti abilitati esterni (avvocati, professionisti, ausiliari del giudice e delle parti, funzionari di enti pubblici, ecc.) potranno rivolgersi, così da renderle disponibili on-line nella sezione “Giustizia Map” del sito istituzionale www.giustizia.it all'interno della nuova etichetta denominata “Assistenza PCT” e questo Tribunale vi ha già tempestivamente provveduto.

Nel caso in cui il difensore sia incorso in decadenze (o altro) per malfunzionamenti imputabili all'ufficio giudiziario o al sistema, egli ha diritto ad ottenere al riguardo apposita certificazione di cancelleria, ai fini di eventuali eccezioni e/o richieste di rimessione in termini ex artt. 153, co. 2 e 294, co. 2 e 3 c.p.c.

Questo Tribunale, come si diceva, ha il riguardo istituito un Gruppo di contatto, i cui riferimenti vengono riportati qui di seguito.

Tanto premesso, si suggerisce che:

i soggetti abilitati esterni, in caso di malfunzionamenti del PCT, si rivolgano ai soggetti o strutture indicati nella scheda “In caso di anomalie ed errori”, presente sito www.pst.giustizia.it. In aggiunta o in alternativa, si rivolgano ad uno dei seguenti soggetti del Gruppo di contatto già istituito presso questo Tribunale:

per le iscrizioni a ruolo:

dott.ssa Rosetta Damiano (cancelliere) – recapito telefonico 0874-400710 – mail rosetta.damiano@giustizia.it;

per gli atti in corso di causa (memorie e richieste istruttorie, ctu, ecc.):

i cancellieri dott.ssa Chiara De Benedetto – recapito telefonico 0874-400709 – mail chiara.debenedetto@giustizia.it

e dott. Pietro Covatta – recapito telefonico 0874-400707 – mail pietro.covatta@giustizia.it

per comparse conclusionali:

dott.ssa Rossella Camelia (funzionario giudiziario) – recapito telefonico 0874-400718 – mail rossella.camelia@giustizia.it

Nel caso in cui il difensore sia incorso in decadenze (o altro) per malfunzionamenti imputabili all'ufficio giudiziario o al sistema, su sua richiesta la cancelleria dovrà rilasciargli al riguardo apposita certificazione o attestazione, ai fini di eventuali eccezioni e/o richieste di rimessione in termini ex artt. 153, co. 2 e 294, co. 2 e 3 cpc.

Documento informatico e mancanza delle regole tecniche

Al di là dei molteplici profili processuali sin qui illustrati, il PCT pone (e porrà sempre più) rilevantissimi problemi dal punto di vista interpretativo sul piano del diritto sostanziale, con particolare riferimento alla validità ed efficacia del documento informatico.

Pervero, in attuazione dell'art. 71 CAD, sono state emanate una serie di norme tecniche, come quelle relative alla firma elettronica di cui al DPCM 22.02.2013 (che hanno sostituito quelle di cui al DPCM 30.03.2009) e quelle relative alla conservazione e protocollazione dei documenti informatici di cui ai due DPCM in pari data 3.12.2013 (che hanno sostituito quelle di cui alla deliberazione CNIPA del 19.02.2004); vi sono poi le regole tecniche per la formazione/trasmissione/validazione anche temporale della posta elettronica certificata/PEC, di cui al DM n. 19818/2005, emanato in attuazione dell'art. 17 DPR n. 68/2005; e vi sono le regole tecniche e le specifiche tecniche che valgono in ambito processuale, di cui rispettivamente al DM n. 44/2011 e s.m.i. ed al Provv. DGSIA 16.4.2014 (che ha sostituito quello del 18.7.2011).

Tuttavia, restando al CAD, mancano ancora allo stato le regole tecniche più importanti di tutte, ossia quelle relative alla formazione, copia, duplicazione, riproduzione, asseverazione di conformità ecc. dei documenti informatici, sia in originale che in copia. Gli artt. 20 e ss. CAD, difatti, contengono continui rinvii alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD, le quali però in materia (ed a distanza di circa nove anni) non sono state ancora emanate, né (a parte talune specifiche singole ipotesi, già menzionate anche nel presente Programma) ve ne sono altre temporaneamente applicabili ai sensi dell'art. 71, co. 2 CAD.

Di dette non ancora emanate regole tecniche si rinviene solo una bozza/schema di DPCM, pubblicata il 5.8.2011 sul sito DigitPA, ora AGID/Agenzia per l'Italia digitale (http://www.agidgov.it). Per cui, al riguardo, si pone il problema serio, e non di poco conto, sulla valenza probatoria dei documenti informatici (ovvero cartacei promananti da documenti informatici, come la stampa dei file) necessariamente non conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD, dato che queste non sono state ancora emanate.

Un documento informatico, difatti, può essere validamente depositato telematicamente, in conformità alle regole tecniche e specifiche tecniche interne al PCT, ma essere in sé non conforme alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD. Si pensi, ad esempio, alla stampa di un documento informatico allegato all'atto processuale (es. la stampa di una mail inviata o ricevuta di PEC – o anche non di PEC -), la quale venga scansionata nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 12 DM n. 44/2011 e 13 Provv. DGSIA 16.04.2014 e quindi depositata telematicamente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 13 DM n. 44/2011 e 14 Provv. DGSIA 16.04.2014: qui le regole tecniche e specifiche tecniche interne al PCT sono state rispettate e quindi il formato del documento informatico allegato ed il suo deposito telematico sono stati regolari, ma, nondimeno, il documento in sé (ossia la stampa della mail) non è stato validamente formato, in quanto la sua formazione non è conforme alle regole tecniche (non ancora emanate, né altrimenti vigenti in via temporanea) di cui al comb. disp. degli artt. 23, co. 2 e 71 CAD.

Al riguardo, se le norme del CAD di cui agli artt. 20 e ss. si configurassero come norme imperative anche con riferimento alla conformità alle regole tecniche, allora la non-conformità alle regole tecniche del documento informatico (oppure del documento analogico tratto dal documento informatico, come nell'esempio testé illustrato) determinerebbe la nullità dello stesso, in base al disposto dell'art. 1418, co. 1 c.c. In alternativa, potrebbe invece ritenersi che il requisito della conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD non integri un elemento essenziale di forma del documento la cui carenza ne produce la nullità (e ciò magari a differenza della non-conformità alle regole tecniche degli atti processuali e degli allegati sul piano processuale, di cui si è già parlato nel precedente § 7), bensì un elemento di forma del documento la cui carenza rende l'originale (o il duplicato di cui all'art. 23-bis, co. 1 CAD) del documento liberamente valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 20, co. 1-bis CAD e (se vi è apposta una firma elettronica) ai sensi dell'art. 21, co. 1 CAD (fermo restando il discorso sulla querela di falso ex artt. 221 e ss. cpc., nelle ipotesi di cui all'art. 2702 c.c., o comunque ove si contesti il contenuto del documento e, anche in tal caso, lo stesso sarà liberamente valutabile dal giudice; e fermo restando il discorso sul disconoscimento/verificazione ex artt. 214 e ss. cpc, ove se ne contesti la sottoscrizione – v. pure sul punto art. 21, co. 2 CAD-); e rende la copia informatica del documento analogico (art. 22 CAD: e qui il co. 2 è riferibile anche alle notifiche di atti degli avvocati, in base al rinvio di cui all'art. 3/bis, co. 2 L. n. 53/1994 e s.m.i. – salvo il problema, quanto a quest'ultima norma, dell'eventuale applicabilità, in alternativa, del disposto dell'art. 19-bis, co. 4 in relazione al co. 2 dell'art. 19-bis Provv. DGSIA 16/04/2014: cfr. il precedente § 4-), oppure la copia analogica del documento informatico (art. 23 CAD), oppure la copia informatica di documento informatico (art. 23-bis, co. 2 CAD) disconoscibile, ancor più che ai sensi dell'art. 2719 c.c., ai sensi dell'art. 2712 c.c., come integrato dall'art. 23-quater CAD (degradando in simili ipotesi la copia a mera riproduzione meccanica o informatica: e la stessa SC è solita riportare nell'ambito dell'elencazione non tassativa di quest'ultima norma non solo “fatti” o “cose”, ma anche atti – cfr. es. Cass., nn. 6911/2009, 11269/2004 e 13961/2007-), con la conseguenza che, se detto disconoscimento è chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo, la copia/riproduzione in questione perde ogni efficacia probatoria (in materia, sebbene con riferimento ad altre ipotesi di disconoscimento ex art. 2712 c.c., cfr. es. Cass., nn. 2117/2011, 9526/2010 e 8998/2001).

Trattasi di problematiche di straordinaria complessità e rilevanza, rese ancor più rilevanti e complesse dalla ripetuta mancanza delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD in materia di formazione, copia, duplicazione, riproduzione, asseverazione di conformità, ecc. dei documenti informatici, per cui appare opportuno che la locale Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, i locali RID e MAGRIF e gli Ordini forensi del distretto organizzino, corsi congiunti di studio approfondito della materia.

Tanto premesso, si suggerisce che:

la locale Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura , i locali RID e MAGRIF e gli Ordini forensi del distretto organizzino approfonditi corsi congiunti di studio della materia.

PCT e PM

Il sistema non prevede allo stato strumenti che consentano alle Procure della Repubblica di operare telematicamente (attraverso depositi telematici nella cancelleria del Tribunale; comunicazioni/notificazioni telematiche dalla cancelleria del Tribunale; accesso al fascicolo informatico; ecc.) nei procedimenti civili in cui sono parte e/o devono rendere i prescritti pareri, né allo stato esiste un programma ministeriale del tipo consolle del PM.

In questa situazione ed in attesa che il sistema del PCT venga esteso anche ai PM, appare però possibile, magari tramite ulteriore apposito Protocollo con la Procura della Repubblica, prevedere la trasmissione telematica di copie conformi o duplicati informatici dei provvedimenti firmati digitalmente dal giudice dalla casella PEC amministrativa del Tribunale (diversa dalla sua casella PEC di sistema relativa al PCT: sulla distinzione tra queste due caselle di PEC, cfr. pure la nota DGSIA del 2.11.2011, prot. 28954.U) alla casella PEC amministrativa della Procura della Repubblica (la quale dovrà dettare disposizioni al suo interno su come smistare detti atti ai vari PM competenti); ed appare altresì possibile prevedere la trasmissione telematica di copie conformi o duplicati informatici dei provvedimenti firmati digitalmente (con propria firma digitale, che non è ovviamente una firma di consolle) dal PM dalla casella PEC amministrativa Procura della Repubblica alla casella PEC amministrativa del Tribunale.

I documenti informatici così trasmessi, per quanto stabilito dall'art. 45 CAD (o comunque in perfetta analogia con detta norma, essendosi qui in presenza di A.G. e non di P.A.), soddisfano il requisito della forma scritta, prendono il posto degli originali ed anzi rappresentano essi stessi degli originali (in quanto copie conformi o duplicati degli originali) e la loro trasmissione telematica equivale ad una notificazione a mezzo posta (art. 48, co. 2 CAD).

L'anzidetto meccanismo appare senz'altro preferibile rispetto a quello della creazione di cartelle condivise, in quanto queste ultime non garantiscono il requisito della data certa, che la marcatura temporale insita nella PEC invece garantisce in pieno.

Tanto premesso, si suggerisce che:

i firmatari del presente Protocollo, ciascuno nei propri ambiti di competenza, prendano contatto con la locale Procura della Repubblica, al fine di porre in essere in tempi ravvicinati, anche attraverso un Protocollo ulteriore, la descritta buona prassi.

Campobasso, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.

(Dott, Ottavio Abbate)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO/MAGRIF

(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DISTRETTUALE FORENSE E DELL'ORDINE FORENSE DI CAMPOBASSO

(Avv. Demetrio Rivellino)

IL FORMATORE DECENTRATO PER IL DISTRETTO DI CAMPOBASSO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

(dott.ssa Margherita Cardona Albini)

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